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Cassazione Penale, Ordinanza n. 34394/2025 del 22/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisando profili di colpa nell'inammissibilità dell'impugnazione, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva confermato la sua condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale. Con il primo motivo ha lamentato la mancata assunzione di una prova decisiva, sostenendo che non erano stati escussi testi di polizia giudiziaria e che era stata revocata l'ammissione di un teste della difesa; la Corte ha rilevato che quei testi non erano stati richiesti ex art. 495, comma 2, c.p.p. e che, dopo la revoca dell'ammissione del teste indicato dalla difesa, non vi era stata alcuna specifica eccezione in udienza, oltre al fatto che il ricorso non spiegava in che modo le testimonianze avrebbero inciso sulla decisione. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di motivazione, contestando la qualificazione del ricorrente come amministratore di fatto e chiedendo, in sostanza, una diversa qualificazione del fatto come reato fallimentare meno grave ex art. 217 l. fall., oltre a eccepire la prescrizione; la Corte ha ritenuto che la censura si risolvesse in una mera alternativa ricostruzione dei fatti, senza critica all'iter argomentativo della sentenza impugnata né deduzione di travisamento della prova.

Norme richiamate

  • art. 611, comma 1, c.p.p.

    quindici giorni ... prima dell'udienza

    Il termine per il deposito di memorie nel procedimento in camera di consiglio va computato per intero e a ritroso, escludendo sia il dies a quo sia il dies ad quem; una memoria depositata oltre tale termine non deve essere considerata.

  • art. 495, comma 2, c.p.p.

    La mancata richiesta dei testi da parte della difesa esclude che possa essere validamente dedotta come vizio la loro mancata escussione; la tutela del diritto della parte di difendersi provando opera nei limiti della rituale richiesta della prova.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in presenza di colpa, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

  • art. 217 legge fall.

    La difesa ha invocato una diversa qualificazione del fatto come bancarotta semplice; la Corte non affronta nel merito la questione perché ritiene le censure generiche e non idonee a scalfire la motivazione della sentenza impugnata.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la censura per mancata assunzione di una prova decisiva è inammissibile se la prova non era stata ritualmente richiesta dalla difesa o se non viene specificato in modo concreto quale incidenza decisiva avrebbe avuto sulla decisione.
  • La revoca dell'ammissione di un teste della difesa può integrare un vizio processuale solo se la parte reagisce tempestivamente e deduce specificamente la lesione del diritto alla prova; il silenzio difensivo in udienza può precludere la doglianza.
  • Il motivo di ricorso per vizio di motivazione non può limitarsi a proporre una diversa lettura dei fatti o a contrapporre una ricostruzione alternativa: occorre confrontarsi con la ratio decidendi e indicare puntualmente errori argomentativi o travisamenti della prova.
  • La contestazione della qualifica soggettiva dell'imputato, se formulata in modo generico e senza critica puntuale al ragionamento del giudice di merito, non consente il controllo di legittimità e conduce all'inammissibilità del ricorso.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, ove sussistano profili di colpa nell'impugnazione, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta fraudolentaImpugnazioni
RamiReati fallimentariProcesso penale
SottomaterieBancarotta patrimonialeBancarotta documentale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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