Cassazione Penale, Ordinanza n. 34398/2025 del 22/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisati profili di colpa nella proposizione di un'impugnazione manifestamente inammissibile, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva confermato la condanna per tentato furto aggravato. L'unico motivo deduceva manifesta illogicità e mancanza di motivazione, oltre a travisamento delle risultanze processuali. La Corte di cassazione ha però rilevato che la censura era del tutto generica e formulata in termini assertivi, non correlati al caso concreto, quindi non idonea a scalfire la motivazione della decisione impugnata.
Norme richiamate
in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, in presenza di colpa, anche a una somma in favore della Cassa delle ammende
è richiamato implicitamente dal motivo di ricorso, fondato su vizi di motivazione e travisamento della prova
Corte cost. n. 186 del 13/06/2000
la declaratoria di inammissibilità può comportare il versamento alla Cassa delle ammende quando emergano profili di colpa
Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01
un motivo di ricorso meramente assertivo e non correlato al caso concreto è generico e quindi inammissibile
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01
la manifesta inammissibilità dell'impugnazione giustifica la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a prospettare vizi di motivazione o travisamento della prova in modo assertivo, senza specifica correlazione con gli effettivi passaggi motivazionali della sentenza impugnata.
- La censura deve essere specifica e autosufficiente: la mera enunciazione astratta del vizio, priva di puntuale confronto con il caso concreto, integra genericità e comporta l'inammissibilità del ricorso.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; inoltre, se l'inammissibilità è manifestamente riconoscibile e imputabile a colpa, può essere disposta la somma in favore della Cassa delle ammende.
- In sede di legittimità, la deduzione di travisamento delle risultanze processuali non può risolversi in una critica apodittica della motivazione, ma deve evidenziare in modo puntuale l'errore percettivo o logico denunciato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 22 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 34388/2025 del 22/10/2025
- ordinanza_penale · 22 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 34389/2025 del 22/10/2025
- ordinanza_penale · 22 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 34393/2025 del 22/10/2025
- ordinanza_penale · 22 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 34394/2025 del 22/10/2025
- ordinanza_penale · 22 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 34397/2025 del 22/10/2025
- ordinanza_penale · 22 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 34399/2025 del 22/10/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →