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Cassazione Penale, Ordinanza n. 34398/2025 del 22/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisati profili di colpa nella proposizione di un'impugnazione manifestamente inammissibile, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva confermato la condanna per tentato furto aggravato. L'unico motivo deduceva manifesta illogicità e mancanza di motivazione, oltre a travisamento delle risultanze processuali. La Corte di cassazione ha però rilevato che la censura era del tutto generica e formulata in termini assertivi, non correlati al caso concreto, quindi non idonea a scalfire la motivazione della decisione impugnata.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, in presenza di colpa, anche a una somma in favore della Cassa delle ammende

  • art. 606 c.p.p.

    è richiamato implicitamente dal motivo di ricorso, fondato su vizi di motivazione e travisamento della prova

  • Corte cost. n. 186 del 13/06/2000

    la declaratoria di inammissibilità può comportare il versamento alla Cassa delle ammende quando emergano profili di colpa

  • Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01

    un motivo di ricorso meramente assertivo e non correlato al caso concreto è generico e quindi inammissibile

  • Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01

    la manifesta inammissibilità dell'impugnazione giustifica la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a prospettare vizi di motivazione o travisamento della prova in modo assertivo, senza specifica correlazione con gli effettivi passaggi motivazionali della sentenza impugnata.
  • La censura deve essere specifica e autosufficiente: la mera enunciazione astratta del vizio, priva di puntuale confronto con il caso concreto, integra genericità e comporta l'inammissibilità del ricorso.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; inoltre, se l'inammissibilità è manifestamente riconoscibile e imputabile a colpa, può essere disposta la somma in favore della Cassa delle ammende.
  • In sede di legittimità, la deduzione di travisamento delle risultanze processuali non può risolversi in una critica apodittica della motivazione, ma deve evidenziare in modo puntuale l'errore percettivo o logico denunciato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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