Cassazione Penale, Ordinanza n. 34389/2025 del 22/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Firenze che, pur concedendo le attenuanti generiche con giudizio di equivalenza e rideterminando in senso più favorevole il trattamento sanzionatorio, aveva confermato la responsabilità penale per furto aggravato e danneggiamento. Con il primo motivo ha dedotto manifesta illogicità della motivazione e violazione di legge in relazione all'aggravante del furto su bene esposto alla pubblica fede, sostenendo in sostanza che la presenza di un sistema di videosorveglianza o di cautele del proprietario avrebbe escluso l'aggravante. Con il secondo motivo ha lamentato mancanza di motivazione sulla determinazione della pena base, assumendo che la Corte territoriale non avesse spiegato adeguatamente i criteri seguiti nella quantificazione del trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, affermando che l'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede non è esclusa dalla sola presenza di videosorveglianza o da cautele del proprietario che non impediscano in modo assoluto la sottrazione del bene; ha inoltre ritenuto manifestamente infondato il secondo motivo, osservando che la Corte di appello aveva congruamente motivato anche sulla pena base facendo riferimento alle modalità della condotta e ai criteri dell'art. 133 c.p. In conseguenza dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 624 c.p.
norma incriminatrice del furto, confermata nella sua applicazione al caso concreto.
art. 625, comma 1, nn. 2 e 7, c.p.
disciplinano le aggravanti contestate e ritenute configurabili, in particolare quella relativa alla cosa esposta alla pubblica fede.
art. 635 c.p.
norma relativa al danneggiamento, anch'essa oggetto di conferma della responsabilità.
art. 133 c.p.
criterio per la determinazione della pena, richiamato per ritenere congrua la motivazione sulla pena base.
art. 616 c.p.p.
prevede, in caso di inammissibilità del ricorso, la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel furto, l'aggravante della cosa esposta alla pubblica fede non viene meno per il solo fatto che il luogo sia dotato di videosorveglianza, se tale sistema non è idoneo a impedire immediatamente la sottrazione del bene.
- Le cautele predisposte dal proprietario non escludono l'aggravante quando consistano in sistemi di chiusura o protezione che non realizzino un ostacolo assoluto e realmente efficace contro l'impossessamento.
- L'aggravante della pubblica fede può ricorrere anche quando il bene sottratto sia custodito all'interno di una res collocata sulla pubblica via o in luogo aperto al pubblico.
- La motivazione sulla determinazione della pena è sufficiente quando la decisione di merito dia conto, anche sinteticamente, delle modalità della condotta e degli elementi ritenuti rilevanti ex art. 133 c.p., senza necessità di ulteriore analitica confutazione.
- Quando il ricorso per cassazione è manifestamente infondato, ne segue la declaratoria di inammissibilità e la condanna del ricorrente alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende, in presenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione.
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