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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20988/2023 del 18/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dal diniego di rimborso di somme versate a titolo di IRPEG. La società aveva chiesto la restituzione di quanto pagato, sostenendo che non fossero deducibili, nell’anno d’imposta 2006, perdite su crediti maturate negli anni 1998-2001 e poi recuperate a tassazione dall’Ufficio. La CTR aveva accolto in parte l’appello della contribuente, valorizzando la modesta entità delle perdite, la loro eliminazione contabile, il fatto che la deduzione fosse avvenuta in via indiretta tramite un fondo svalutazione crediti e il richiamo a una disciplina normativa successiva più favorevole. L’Agenzia delle entrate ha impugnato la decisione con due motivi: 1) violazione dell’art. 5-bis del d.lgs. n. 218/1997, sostenendo che, essendo il pagamento avvenuto in sede di accertamento con adesione, la definizione era intangibile e non poteva essere rimessa in discussione tramite istanza di rimborso; 2) violazione degli artt. 101 e 109 TUIR e dell’art. 2967 c.c., deducendo l’erronea applicazione di una disciplina sopravvenuta e più favorevole a un periodo d’imposta non regolato da essa.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondati congiuntamente i due motivi. Ha affermato che, salvo eccezioni limitate, l’accertamento con adesione è definitivo e non può essere surrettiziamente contestato mediante domanda di rimborso delle somme versate. Ha chiarito che l’istanza di rimborso è ammissibile solo quando il contribuente deduca errori di liquidazione imputabili all’Ufficio, tali da aver determinato una maggiore imposta rispetto a quella risultante dal p.v.c.; non invece quando si voglia rimettere in discussione il merito della pretesa fiscale già definita con adesione. Poiché nel caso concreto la contribuente non aveva allegato errori di liquidazione, ma aveva contestato il merito dell’imposizione concordata, la Corte ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 5-bis d.lgs. n. 218/1997

    La definizione con accertamento con adesione è intangibile: non è impugnabile, né integrabile, né modificabile dall’Ufficio, salvo eccezioni tassative ricavate dalla giurisprudenza.

  • d.lgs. n. 218/1997, artt. 2, comma 3, e 3, comma 4

    L’accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione e resta stabile, a tutela della certezza dell’entrata fiscale e della funzione deflattiva dell’istituto.

  • art. 101 d.P.R. n. 917/1986

    Richiamato dalla CTR come parametro per la deducibilità delle sopravvenienze passive/perdite su crediti, ma la Corte non lo applica per negare il rimborso perché il punto decisivo è l’intangibilità dell’adesione.

  • art. 109 TUIR

    Richiamato nel secondo motivo come norma sulla competenza/deducibilità dei componenti negativi, ma non è il fondamento decisivo della cassazione.

  • art. 2967 c.c.

    Richiamato nel secondo motivo; dalla sentenza non emerge una specifica elaborazione della Corte su questa norma.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato nella giurisprudenza citata per giustificare l’ammissibilità dell’impugnazione solo quando vi sia errore dell’Ufficio che, altrimenti, impedirebbe al contribuente di far valere in giudizio la propria difesa.

  • d.lgs. n. 546/1992, art. 19

    È richiamato nel passaggio giurisprudenziale sulla interpretazione estensiva degli atti impugnabili, limitatamente ai casi in cui vi sia una pretesa tributaria autonoma contestabile.

  • art. 163 T.U.I.R.

    Citato incidentalmente in riferimento a una precedente pronuncia su indebiti oggettivi derivanti da errata imputazione temporale; non costituisce ratio decisoria autonoma nel caso concreto.

Massime di principio

  • La definizione dell’accertamento con adesione rende intangibile la pretesa erariale concordata e impedisce al contribuente di impugnarla o di aggirarne la definitività mediante una successiva istanza di rimborso.
  • L’istanza di rimborso è ammissibile solo quando il contribuente deduca un errore di liquidazione imputabile all’amministrazione finanziaria, tale da aver determinato un’imposizione maggiore rispetto a quella risultante dal processo verbale di constatazione o dall’atto presupposto.
  • Non è consentito utilizzare il rimborso per rimettere in discussione il merito della pretesa fiscale già oggetto di adesione, perché ciò costituirebbe una surrettizia forma di impugnazione dell’atto definitorio.
  • Le eccezioni alla stabilità dell’adesione vanno interpretate restrittivamente e ricorrono solo in presenza di una reale divergenza tra quanto risultante dagli atti presupposti e quanto formalizzato nell’atto di definizione, o di errori materiali/di liquidazione dell’Ufficio.
  • Le discipline agevolative o più favorevoli sopravvenute non possono essere automaticamente applicate per superare gli effetti definitivi di una definizione con adesione relativa a un diverso periodo d’imposta.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRimborsi
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoBuona fede e correttezza

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