Cassazione Penale, Sentenza n. 31790/2024 del 02/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di conferma della custodia cautelare in carcere (ordinanza 10/03/2024) disposta il 29/01/2024 per plurimi reati: contestazione della gravità indiziaria in relazione al sequestro di persona (anche in relazione al ruolo attribuito a Della Monica) e al reato associativo per carenza del requisito numerico (almeno tre partecipanti); censura sull'inutilizzabilità delle intercettazioni (R.I.T. 92/2019) e sugli accertamenti tramite monitoraggio GPS/IMEI-catcher e sull'attribuzione di specifiche utenze telefoniche agli indagati.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato rigettato. I primi due motivi sono stati dichiarati inammissibili per manifesta infondatezza poiché le questioni specifiche dedotte in cassazione non risultavano essere state formulate nel modo dovuto in sede di riesame/udienza (mancata verbalizzazione delle censure ai sensi dell'art. 141 cod. proc. pen.). Il terzo motivo è stato ritenuto infondato: l'impiego dell'IMEI-catcher è stato considerato legittimo come attività tecnica strumentale autorizzata dal decreto intercettativo già emesso nei confronti di Della Monica; la Corte ha inoltre confermato che la eventuale nullità di un provvedimento originario non si trasmette automaticamente agli atti successivi adottati correttamente; l'attribuzione delle utenze è stata ritenuta adeguatamente motivata con un apprezzamento complessivo (IMEI, coincidenza delle celle, sincronia degli spostamenti, contenuto delle conversazioni e riconoscimento della voce). È stata altresì dichiarata inammissibile la censura sulla mancanza del decreto autorizzativo, perché il ricorrente non ha allegato il decreto mancante in cassazione. Consegue condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 74
Norma sostanziale contestata per specifico capo di imputazione (traffico/illecita detenzione di sostanze stupefacenti).
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commi 1 e 6
Norma sostanziale contestata per plurimi capi (illecita produzione, traffico e detenzione di stupefacenti); Corte ne ha esaminato l'utilizzo nella valutazione degli indizi.
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 80
Aggravante contestata in uno dei capi, richiamata nella ricostruzione del quadro accusatorio.
Concorso di persone nel reato: norma richiamata nei capi in cui è contestata la partecipazione di più soggetti.
Delitto di sequestro di persona: fondamento del capo relativo alla privazione della libertà personale.
Determinazione della responsabilità per delitti (tentativo, concorso, rapina etc.) richiamata tra i capi.
codice penale, artt. 582 e 585
Reati di lesioni (o assimilabili) richiamati nel capo G2; parte del quadro accusatorio.
codice di procedura penale, art. 309, comma 8
Disciplina del procedimento davanti al tribunale in camera di consiglio per il riesame delle misure; richiamata per la corretta forma del procedimento.
codice di procedura penale, art. 127 e art. 136
Indicazioni sulla forma e contenuto del verbale d'udienza in camera di consiglio (contenuto sintetico del verbale); utilizzate per valutare se le censure fossero state adeguatamente verbalizzate.
codice di procedura penale, art. 140, comma 2
Richiamato in relazione alla forma riassuntiva del verbale d'udienza.
codice di procedura penale, art. 141
Facoltà delle parti di chiedere la verbalizzazione di specifiche richieste o dichiarazioni orali in udienza; Corte ha rilevato il mancato uso di tale facoltà da parte del difensore.
codice di procedura penale, art. 185
Norma sulle nullità: la Corte ha richiamato la giurisprudenza che evita la trasmissione automatica del vizio originario agli atti successivi correttamente adottati.
codice di procedura penale, art. 309, comma 5
Regola sulla trasmissione degli atti al tribunale del riesame; richiamata in relazione all'onere di allegare i decreti mancanti in cassazione.
giurisprudenza di legittimità citata (Sez. 6, n. 45486 del 08/03/2018 - Romeo; Sez. 5, n. 4951 del 05/11/2010 - Galasso; Sez. 6, n. 3027 del 20/10/2015 - Ferminio; Sez. 2, n. 49959 del 14/11/2023 - Caggianelli; Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009 - Fruci)
Richiami giurisprudenziali usati per affermare che le modifiche tecniche delle attività captative possono essere disposte dal PM e che il vizio di un provvedimento originario non invalida automaticamente gli atti successivi; inoltre, precisazioni sull'onere di allegare atti in cassazione e sui requisiti di specificità dei motivi.
Massime di principio
- Per contestare in sede di riesame e poi in cassazione l'utilizzabilità di intercettazioni o rilevazioni tecniche è essenziale formulare e verbalizzare specificamente le censure in udienza (art. 141 c.p.p.); se ciò non avviene la relativa censura può essere dichiarata inammissibile.
- Le operazioni tecniche strumentali finalizzate all'individuazione di utenze (es. IMEI-catcher) possono essere ritenute legittimate dal decreto intercettativo originario quando siano strumentali all'attività di captazione autorizzata, senza necessità di un provvedimento separato, purché correttamente eseguite.
- La nullità o vizio di un atto originario (es. decreto intercettativo) non si trasmette automaticamente agli atti successivi adottati correttamente: la prova acquisita successivamente può restare utilizzabile se gli atti successivi sono validi.
- In cassazione chi deduce inutilizzabilità per carenza motivazionale di un decreto autorizzativo deve allegare il decreto stesso e indicare quali atti siano affetti dal vizio e come questo incida in concreto sul complesso indiziario, pena l'inammissibilità o il rigetto.
- L'attribuzione di utenze telefoniche può essere adeguatamente motivata attraverso un apprezzamento complessivo di elementi tecnici (IMEI, tabulati, coincidenza delle celle, sincronia degli spostamenti), elementi di contenuto (tenore delle conversazioni) e riscontri operativi (riconoscimento vocale da parte della P.G.); difese basate su assenze isolate di tabulati devono essere specificamente indicate e provate.
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