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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12355/2024 del 07/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (privato)

La controversia

La controversia nasceva da un giudizio introdotto dal condominio per ottenere, da un lato, l’accertamento del compenso professionale dovuto a un architetto per progettazione e direzione lavori e, dall’altro, la responsabilità professionale del medesimo per vizi e difetti dell’opera. Il tribunale liquidava il compenso del professionista e, detratti gli acconti già versati, condannava quest’ultimo alla restituzione della differenza, ponendo però a carico del condominio le spese di lite e di consulenza. In appello il condominio otteneva solo un modesto aumento della somma da restituire, ma la corte territoriale riteneva comunque prevalente la soccombenza del condominio e disponeva la distrazione delle spese di primo grado in favore del difensore antistatario della controparte. Il condominio chiedeva poi la correzione dell’errore materiale della sentenza d’appello, sostenendo che la distrazione fosse incompatibile con il giudicato sulla condanna alle spese e che, in ogni caso, i crediti reciproci dovevano ritenersi estinti per compensazione legale, avendo il condominio un credito di restituzione più elevato del debito per spese. Il ricorso per cassazione si articolava in quattro motivi: 1) violazione dell’art. 93 c.p.c. perché la distrazione delle spese di un precedente grado sarebbe possibile solo se la condanna alle spese sia una statuizione nuova; 2) violazione dell’art. 342 c.p.c. e dell’art. 2909 c.c. per asserita modifica in appello di un capo coperto da giudicato senza specifico motivo di gravame; 3) violazione degli artt. 93 c.p.c. e 1242-1243 c.c. per la pretesa estinzione per compensazione legale del credito per spese, ritenuto ormai inesistente; 4) violazione degli artt. 93, 287 e 288 c.p.c. per il rigetto dell’istanza di correzione, assumendo che la procedura correttiva avrebbe dovuto consentire di far valere l’intervenuta estinzione dell’obbligazione prima della distrazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati tutti i motivi. Ha affermato che, quando in appello viene impugnato il capo sulle spese, la nuova condanna alle spese del secondo grado è una statuizione autonoma e la distrazione può essere chiesta anche in tale sede; ha inoltre escluso che vi fosse violazione del giudicato o necessità di un motivo di appello specifico, poiché la distrazione non è domanda in senso proprio ma provvedimento accessorio al regime delle spese. Quanto alla compensazione, la Corte ha escluso che essa fosse configurabile: i crediti erano stati resi liquidi dalla sentenza d’appello, ma non esigibili nei termini richiesti per la compensazione legale; inoltre la compensazione non era stata eccepita dalla parte interessata, essendo necessario che sia fatta valere su iniziativa di parte. Infine, ha negato che la procedura di correzione dell’errore materiale potesse essere usata dalla parte soccombente per far valere l’estinzione del credito per spese prima della distrazione, poiché il provvedimento di distrazione attiene al rapporto tra difensore e cliente e non instaura un contraddittorio sostanziale con la controparte. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità e all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 93 c.p.c.

    La distrazione delle spese è un autonomo provvedimento accessorio alla sentenza; può essere richiesta anche oralmente o in sede di precisazione delle conclusioni e, in appello, può riguardare le spese del grado se la statuizione sulle spese è stata devoluta al giudice di secondo grado.

  • art. 342 c.p.c.

    Non è violato quando il giudice d’appello provvede sulla distrazione delle spese in relazione al capo sulle spese devoluto con l’impugnazione, poiché si tratta di statuizione connessa alla nuova decisione sulle spese.

  • art. 2909 c.c.

    Non è configurabile violazione del giudicato per la sola attribuzione della distrazione delle spese, che non incide sul contenuto sostanziale coperto da giudicato della pronuncia precedente.

  • art. 1242 c.c.

    La compensazione legale non è rilevabile d’ufficio e deve essere fatta valere dalla parte interessata; inoltre presuppone la coesistenza di crediti compensabili con i requisiti richiesti dalla legge.

  • art. 1243 c.c.

    La compensazione richiede crediti liquidi ed esigibili; la mera eseguibilità del titolo non coincide con l’esigibilità necessaria per la compensazione legale.

  • art. 287 c.p.c.

    La procedura di correzione non può essere usata per introdurre una modifica sostanziale della decisione o per far valere l’estinzione del credito della controparte.

  • art. 288 c.p.c.

    La correzione dell’errore materiale è limitata a errori meramente formali e non consente il riesame del contenuto decisorio.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002

    Costituisce il parametro per il raddoppio del contributo unificato nei casi previsti dalla legge.

Massime di principio

  • Quando in appello viene devoluto il capo sulle spese, la statuizione sulle spese del grado di gravame è una decisione nuova e la distrazione può essere pronunciata anche in relazione alle spese dei gradi precedenti, se ciò deriva dalla nuova regolazione delle spese.
  • Il provvedimento di distrazione ex art. 93 c.p.c. non ha natura di domanda in senso proprio: è un provvedimento autonomo e accessorio alla sentenza, riferito al rapporto tra difensore e cliente vittorioso, e può essere richiesto anche senza formalità particolari.
  • La distrazione delle spese non può essere neutralizzata mediante correzione dell’errore materiale quando la parte soccombente intenda introdurre questioni sostanziali, come l’estinzione del credito per compensazione o pagamento, perché la correzione è ammessa solo per errori materiali o di calcolo.
  • La compensazione legale richiede la coesistenza di crediti omogenei, liquidi ed esigibili; la mera liquidità sopravvenuta per effetto della sentenza non basta se manca l’esigibilità e, comunque, l’eccezione deve essere sollevata dalla parte interessata.
  • La dichiarazione di compensazione ha natura sostanzialmente dichiarativa dell’effetto estintivo già verificatosi al ricorrere dei presupposti di legge, ma l’effetto estintivo è processualmente azionabile solo se la parte lo eccepisce nei modi dovuti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteCompensazione
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoCompensatio lucri cum damnoNullità

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