Cassazione Civile, Ordinanza n. 23974/2026 del 23/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte della società contribuente, di un avviso di attribuzione in surroga di rendita catastale relativo a una serie di unità immobiliari demaniali facenti parte del complesso "Porto Mirabello", emesso ex art. 1, comma 336, L. n. 311/2004, con irrogazione di sanzioni per omessa presentazione della denuncia di accatastamento. La Commissione tributaria regionale aveva rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia deduceva due motivi: (i) violazione dell'art. 8 d.lgs. n. 546/1992, per avere la CTR applicato d'ufficio l'esimente dell'incertezza normativa oggettiva in materia sanzionatoria, senza che vi fosse una specifica domanda del contribuente; (ii) violazione e falsa applicazione dell'art. 8 d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 1, comma 336, L. n. 311/2004, per avere la CTR ritenuto sussistenti i presupposti dell'incertezza normativa oggettiva e quindi escluso le sanzioni. La contribuente si è costituita con controricorso; l'Agenzia del Demanio è rimasta intimata.
La decisione
La Corte ha rilevato che, su una diversa ma medesima questione controversa relativa allo stesso primo grado e a un autonomo appello deciso con altra sentenza della CTR Liguria, si era già formato un giudicato successivo alla sentenza impugnata. Tale giudicato esterno ha precluso l'esame del ricorso nel presente giudizio di legittimità. La Corte ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile e ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate per la sopravvenienza del giudicato e del consolidamento dell'orientamento giurisprudenziale sul punto.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È la norma processuale richiamata per qualificare i motivi di ricorso come censure di violazione e falsa applicazione di legge.
È la norma invocata in ricorso per contestare la disapplicazione delle sanzioni e il potere del giudice tributario di escluderle in presenza di obiettiva incertezza normativa; la Corte non ne esamina nel merito l'applicazione perché il ricorso è precluso dal giudicato esterno.
art. 1, comma 336, L. n. 311/2004
È la norma sostanziale richiamata quale base dell'avviso di attribuzione in surroga di rendita catastale e delle sanzioni collegate all'omessa denuncia di accatastamento.
È richiamato per evidenziare che i due appelli avverso la medesima sentenza di primo grado avrebbero dovuto essere riuniti, evitando la formazione di giudicati e decisioni separate.
art. 65 ordinamento giudiziario
È richiamato per fondare il dovere istituzionale della Corte di conoscere i propri precedenti nell'esercizio della funzione nomofilattica.
art. 1, commi 231-252, L. n. 197/2022
È la disciplina della definizione agevolata invocata dalla controricorrente a sostegno dell'eccezione di estinzione, ritenuta però irrilevante nel caso concreto.
art. 31 r.d. 13 aprile 1939, n. 652
È menzionato nell'estratto della cartella di pagamento come base normativa delle sanzioni amministrative catastali e degli oneri accessori.
art. 8, comma 6, L. 1 ottobre 1969, n. 679
È menzionato nell'estratto della cartella di pagamento come ulteriore base delle somme iscritte a ruolo per sanzioni e tributi speciali catastali.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il giudicato esterno, anche se formatosi dopo la sentenza impugnata, è rilevabile d'ufficio e impedisce l'esame del ricorso quando investe la medesima questione controversa tra le stesse parti.
- La Corte di cassazione deve verificare d'ufficio la presenza di precedenti decisori idonei a precludere il sindacato di legittimità, in ossequio ai principi di economia processuale, certezza dei rapporti giuridici e divieto di ne bis in idem.
- Quando una controversia sia stata definita con sentenza passata in giudicato su una questione pregiudiziale o sostanzialmente identica, la successiva impugnazione di una diversa sentenza che decida la stessa questione non può essere esaminata nel merito.
- La disapplicazione delle sanzioni tributarie per obiettiva incertezza normativa, nel principio richiamato dalla Corte, presuppone una specifica domanda del contribuente proposta nei modi e nei termini processuali appropriati.
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