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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33843/2025 del 23/12/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Un dirigente di una società di vigilanza ha chiesto di accertare che il proprio rapporto di lavoro fosse passato, per effetto di un accordo di cessione del 30 dicembre 2014, alla società acquirente del ramo aziendale, con conseguente illegittimità/nullità/inesistenza del licenziamento intimatogli dalla cedente il 19 febbraio 2015 e domanda di reintegrazione e retribuzioni arretrate; in subordine ha chiesto l'indennità prevista dal contratto individuale in caso di recesso non giustificato. La Corte d'appello ha rigettato la domanda rilevando che il lavoratore, per la sua posizione apicale e per gli incarichi di direzione del personale, relazioni industriali e controllo operativo, non era addetto al solo ramo ceduto ma all'intera organizzazione aziendale; ha inoltre ritenuto maturata la decadenza dall'impugnazione del licenziamento e comunque non dovuta l'indennità supplementare. Nel ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto: violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per errata valutazione della prova e omesso esame di documentazione che, a suo dire, dimostrava che la società aveva mantenuto in esercizio il solo ramo vigilanza; contraddittorietà della motivazione per avere la Corte escluso l'applicabilità dell'art. 2112 c.c. e, al contempo, richiamato la disciplina della cessione ex art. 47 l. n. 428/1990; violazione dell'art. 2112 c.c. e della direttiva 2001/23/CE per la pretesa esclusione implicita del suo nominativo dall'elenco dei lavoratori trasferiti; errata affermazione dell'inapplicabilità dell'art. 2112 c.c. in caso di attività promiscua; violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c. per non avere posto a carico delle società la prova della sua estraneità al ramo ceduto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale. Ha ritenuto inammissibili i motivi fondati sulla pretesa violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., perché diretti in realtà a sollecitare una diversa valutazione del materiale probatorio; ha ritenuto infondati i motivi sulla motivazione e sulla violazione dell'art. 2112 c.c., osservando che la decisione di merito poggiava sull'accertamento fattuale, non più sindacabile in sede di legittimità in presenza di doppia conforme, secondo cui il rapporto del dirigente non era inerente al ramo ceduto ma all'intera compagine societaria. La Corte ha chiarito che la mancata applicazione dell'art. 2112 c.c. non derivava dalla mera adibizione non esclusiva o promiscua a più settori, bensì dall'accertata assenza del presupposto stesso dell'inerenza del rapporto al ramo trasferito. Il rigetto del ricorso principale ha assorbito il ricorso incidentale condizionato della società cessionaria; il ricorrente è stato condannato alle spese e al raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    è stato invocato come parametro per denunciare violazioni di legge sostanziale e processuale; la Corte ha verificato se le censure fossero effettivamente di diritto o piuttosto dirette a rivalutare i fatti

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    richiamato per la censura di nullità della motivazione; la Corte ha escluso la dedotta contraddittorietà

  • art. 115 c.p.c.

    la sua violazione è configurabile solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dai casi consentiti, non quando valuti liberamente le prove offerte

  • art. 116 c.p.c.

    la sua violazione è configurabile solo se il giudice attribuisca alla prova legale un valore diverso da quello imposto dalla legge o tratti come vincolante una prova liberamente apprezzabile

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato in relazione al vizio di motivazione denunciato, ma la Corte non ha ravvisato nullità della sentenza

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato unitamente all'art. 132 c.p.c. e all'art. 111 Cost. per contestare la motivazione

  • art. 111 Cost.

    richiamato come parametro costituzionale del dovere di motivazione

  • art. 2112 c.c.

    l'effetto traslativo opera solo se il rapporto di lavoro è inerente al ramo d'azienda trasferito; la mera adibizione non esclusiva o promiscua non basta se manca il presupposto dell'inerenza al ramo ceduto

  • art. 47, comma 5, L. n. 428/1990

    richiamato nel contesto della cessione d'azienda in deroga; la Corte ha precisato che la questione della deroga era comunque assorbita dall'accertata non inerenza del rapporto al ramo ceduto

  • artt. 3 e 4 della Direttiva 2001/23/CE

    invocati a sostegno della tesi del trasferimento del rapporto; la Corte ha escluso la fondatezza della censura perché priva di riscontro nella ricostruzione di fatto accertata

  • art. 2697 c.c.

    non era stato erroneamente applicato come regola residuale di giudizio; la decisione si è fondata su un accertamento fattuale delle risultanze istruttorie

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è ammessa una rivalutazione del merito sotto forma di censura per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.: tali norme sono violate solo se il giudice utilizza prove non introdotte dalle parti o attribuisce a una prova un valore legale diverso da quello previsto.
  • L'effetto traslativo dell'art. 2112 c.c. presuppone che il rapporto di lavoro sia concretamente inerente al ramo d'azienda trasferito; se il giudice di merito accerta che il lavoratore era addetto alla direzione dell'intera organizzazione e non al solo ramo ceduto, il trasferimento del rapporto non opera.
  • La deduzione di violazione dell'art. 2112 c.c. o della disciplina eurounitaria sul trasferimento d'azienda è inammissibile quando si fonda su una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella accertata in sentenza, specie in presenza di doppia conforme.
  • La nozione di attività promiscua o non esclusiva può rilevare solo se il giudice abbia accertato comunque la prevalenza dell'assegnazione al ramo trasferito; ove invece manchi il presupposto dell'inerenza del rapporto al ramo ceduto, non si applica l'art. 2112 c.c.
  • La censura di violazione dell'art. 2697 c.c. è ammissibile solo quando il giudice abbia attribuito l'onere della prova alla parte sbagliata come regola decisoria; non quando la decisione derivi dall'apprezzamento del materiale probatorio e dall'accertamento del fatto costitutivo della pretesa.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimento d'aziendaImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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