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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25885/2026 del 28/09/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (debitore)

La controversia

La società ricorrente, dichiarandosi cessionaria di crediti vantati dal fornitore di gas nei confronti della Fondazione, aveva ottenuto dal Tribunale di Napoli un decreto ingiuntivo per euro 57.984,78, relativo a fatture emesse dal 5 agosto 2009 al 16 aprile 2014: euro 36.589,40 per capitale residuo ed euro 21.341,56 per interessi moratori ai sensi del d.lgs. n. 231/2002. La cessione era stata stipulata il 30 giugno 2014 e, secondo la cessionaria, notificata alla debitrice il 18 luglio 2014. La Fondazione si era opposta al decreto deducendo l’avvenuto pagamento, la prescrizione biennale o quinquennale, il difetto di titolarità del credito della cessionaria e il proprio difetto di legittimazione passiva, oltre a contestare fatturazione, consumi, addebiti e interessi. Il Tribunale respinse l’opposizione con sentenza n. 1523/2022. La Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 393/2024 del 31 gennaio 2024, accolse invece l’opposizione per intervenuta prescrizione quinquennale: ritenne che la notificazione della cessione, la comunicazione del 18 maggio 2018, avente a oggetto un estratto conto trimestrale, e la comunicazione del servizio clienti del fornitore non avessero efficacia interruttiva. La cessionaria ha proposto ricorso per Cassazione con quattro motivi. Con i primi due ha denunciato, ai sensi degli artt. 112, 115 e 345 c.p.c., l’omessa pronuncia sulle proprie eccezioni di novità, in appello, delle contestazioni relative alla ricezione della comunicazione del 18 maggio 2018 e alla regolarità della notificazione della cessione. Con il terzo motivo, invocando l’art. 1264 c.c. e l’art. 106, comma 13, del d.lgs. n. 50/2016, ha sostenuto che la comunicazione della cessione non fosse soggetta alle forme degli atti processuali e che fosse sufficiente la conoscenza comunque acquisita dal debitore. Con il quarto, deducendo la violazione degli artt. 2934 e 2943 c.c., ha sostenuto che la notificazione della cessione, contenente l’indicazione del conto per i pagamenti, e la comunicazione del 18 maggio 2018, con l’estratto della posizione debitoria, manifestassero la volontà di esercitare il credito e interrompessero la prescrizione.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso. I primi due motivi sono stati dichiarati inammissibili perché non censuravano tutte le autonome ragioni della decisione d’appello: anche supponendo non contestati i fatti relativi alla ricezione delle comunicazioni, restava decisivo l’accertamento che, per contenuto, gli atti non esprimevano univocamente la volontà di esercitare il credito e ottenere il pagamento. La Corte ha inoltre precisato che la non contestazione riguarda fatti storici, non la loro qualificazione giuridica né l’efficacia interruttiva. Il terzo motivo è stato respinto: l’art. 1264 c.c. non impone forme processuali per la comunicazione della cessione, ma richiede che il debitore ne abbia conoscenza effettiva, certa e inequivoca, così da poter individuare il soggetto legittimato a ricevere il pagamento; nella specie la valutazione della Corte d’appello sull’insufficienza della documentazione era un apprezzamento di fatto non utilmente sovvertibile in Cassazione. Anche il quarto motivo è stato respinto: la comunicazione della cessione interrompe la prescrizione solo se contiene anche una chiara richiesta di adempimento; un estratto conto o una comunicazione meramente informativa non è sufficiente se dal suo contenuto complessivo non emerge univocamente la volontà di esigere il credito. La Corte ha condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 9.200,00, di cui euro 9.000,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge, e ha dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    Il principio di non contestazione riguarda i fatti storici allegati dalle parti, ma non si estende alle conseguenze giuridiche da essi derivanti, la cui individuazione resta riservata al giudice.

    La mancata contestazione può rendere incontroversi i fatti storici, ma non comporta che sia incontroversa la loro qualificazione giuridica o l’efficacia interruttiva della prescrizione.

  • art. 1264 c.c.

    Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il termine «notificazione» impiegato dall'art. 1264 c.c. non designa necessariamente una notificazione eseguita nelle forme proprie degli atti processuali, ma qualunque atto idoneo a portare a conoscenza del debitore, in modo certo e non equivoco, l'avvenuto trasferimento del credito.

    La cessione diviene efficace nei confronti del debitore quando questi l’abbia accettata o ne abbia acquisito conoscenza effettiva, certa e non equivoca; non sono richieste le forme proprie della notificazione processuale, ma la comunicazione deve consentire di identificare con affidabilità il soggetto legittimato a ricevere il pagamento.

  • art. 2943, quarto comma, c.c.

    Questa Corte ha precisato che, ai fini dell'interruzione della prescrizione mediante atto stragiudiziale, ai sensi dell'art. 2943, comma 4, c.c., non è richiesta l'adozione di formule sacramentali né la formale costituzione in mora del debitore, essendo sufficiente una dichiarazione scritta che manifesti in modo chiaro e inequivoco la volontà del titolare di esercitare il diritto e di ottenere l'adempimento della prestazione.

    L’interruzione richiede una dichiarazione scritta che, valutata per contenuto e contesto, renda chiara e inequivoca la volontà di esercitare il diritto e ottenere l’adempimento; non sono necessarie formule solenni né una formale costituzione in mora.

  • art. 2934 c.c.

    Ne consegue che, ai fini dell'interruzione della prescrizione, non rileva la tipologia dell'atto utilizzato, ma esclusivamente la presenza di elementi dai quali emerga in modo non equivoco la volontà del creditore di esercitare il diritto e di pretenderne l'adempimento.

    La prescrizione si interrompe quando l’atto manifesti in modo non equivoco la volontà di esercitare la pretesa e richiederne l’adempimento; la mera trasmissione di documentazione informativa o contabile, senza richiesta di pagamento, non è di per sé sufficiente.

  • art. 106, comma 13, d.lgs. n. 50/2016

    La sentenza non contiene un passaggio in cui la Corte applichi o interpreti specificamente questa disposizione.

    La disposizione è menzionata nell’esposizione del terzo motivo, ma la Corte decide la questione sulla base dell’art. 1264 c.c. e non ne fornisce una specifica interpretazione.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Le doglianze non colgono, tuttavia, tutte le autonome ragioni poste a fondamento della decisione impugnata.

    La censura per vizio processuale non supera il vaglio di ammissibilità se non investe tutte le autonome ragioni che sorreggono la decisione impugnata.

  • artt. 112 e 345 c.p.c.

    La sentenza non contiene un passaggio in cui la Corte applichi o interpreti specificamente queste disposizioni.

    Le disposizioni sono richiamate nella formulazione dei primi due motivi, ma la Corte dichiara tali censure inammissibili per mancata impugnazione di tutte le autonome rationes decidendi, senza fornire una distinta interpretazione degli artt. 112 e 345 c.p.c.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis del citato art. 13.

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione, ove dovuto.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis del citato art. 13.

    La disposizione è richiamata quale norma di inserimento del comma 1-quater dell’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002; la statuizione sul contributo aggiuntivo è fondata su tale comma.

Massime di principio

  • La comunicazione della cessione del credito e l’atto interruttivo della prescrizione hanno funzioni diverse: la prima rende il trasferimento opponibile al debitore e identifica il soggetto legittimato a ricevere il pagamento; il secondo deve manifestare chiaramente e inequivocabilmente la volontà del creditore di esercitare il diritto e di ottenere l’adempimento.
  • La comunicazione della cessione non richiede le forme proprie della notificazione processuale, ma deve provare una conoscenza effettiva, certa e inequivoca del trasferimento, sufficiente a consentire al debitore di individuare con affidabilità il creditore legittimato a ricevere il pagamento.
  • Una comunicazione relativa alla cessione interrompe la prescrizione soltanto se, oltre a informare del trasferimento, contiene una richiesta di pagamento o manifesta comunque in modo inequivoco la volontà di ottenere l’adempimento.
  • La trasmissione di un estratto conto o di altra documentazione riepilogativa, se meramente informativa o ricognitiva, non interrompe di per sé la prescrizione; occorre valutare il contenuto complessivo della comunicazione e verificare se vi sia una richiesta attuale di adempimento.
  • Il principio di non contestazione riguarda i fatti storici allegati dalle parti e non si estende alla qualificazione giuridica dei fatti né all’efficacia giuridica degli atti, che resta riservata al giudice.
  • È inammissibile la censura che non investa tutte le autonome ragioni poste a fondamento della decisione impugnata, quando anche la ragione non censurata sia sufficiente a sorreggerla.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

Testo integrale

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