Cassazione Civile, Ordinanza n. 08328/2023 del 23/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietaria)
La controversia
La controversia nasce dalla realizzazione, da parte delle proprietarie di un fondo confinante, di un manufatto seminterrato da adibire ad autorimessa. La vicina proprietaria ha promosso inizialmente un’azione nunciatoria per ottenere la sospensione dei lavori, deducendo la violazione delle distanze legali tra costruzioni; poi ha agito nel merito chiedendo la condanna alla demolizione della porzione di manufatto realizzata a distanza inferiore a quella prescritta e al risarcimento dei danni. I giudici di merito hanno ritenuto che l’opera, pur destinata a essere interrata a lavori ultimati, fosse una costruzione soggetta alle distanze, perché emergeva per oltre un metro dal piano naturale di campagna e non poteva computarsi la quota zero sul livello artificiosamente riportato del terreno. In cassazione le soccombenti hanno dedotto: 1) violazione dell’art. 345 c.p.c. per avere la Corte d’appello dichiarato inammissibile la loro domanda di accertamento della piena legittimità dell’immobile, ritenuta nuova; 2) violazione dell’art. 873 c.c. e del regolamento edilizio comunale, sostenendo che il manufatto, essendo completamente interrato secondo il progetto e per effetto della sistemazione del terreno adiacente, non dovesse essere qualificato come costruzione rilevante ai fini delle distanze; 3) violazione degli artt. 111 Cost. e 132 c.p.c. per asserita motivazione apparente, poiché la Corte territoriale avrebbe pedissequamente richiamato la decisione di primo grado.
La decisione
La Corte di cassazione non è entrata nel merito dei tre motivi, perché ha rilevato d’ufficio l’improcedibilità del ricorso. Ha infatti accertato che le ricorrenti avevano dichiarato nel ricorso che la sentenza impugnata era stata notificata, ma non avevano depositato, entro il termine di legge, la copia autentica della sentenza munita della relata di notificazione; tale documentazione non risultava neppure nel fascicolo di parte o d’ufficio. La mancanza della relata impediva il controllo sulla tempestività dell’impugnazione e comportava l’improcedibilità ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. Il ricorso è stato quindi dichiarato improcedibile, con assorbimento di ogni esame dei motivi. Non sono state liquidate spese per la mancata costituzione della resistente. È stato altresì disposto, se dovuto, il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La domanda di accertamento della legittimità dell’immobile proposta per la prima volta in appello è stata considerata domanda nuova e quindi inammissibile.
Le distanze legali tra costruzioni si applicano anche a manufatti che, per la loro consistenza e sporgenza rispetto al piano naturale di campagna, integrano una costruzione.
regolamento edilizio del Comune di Brusciano
La disciplina locale non può attribuire al costruttore il potere di determinare artificialmente la quota di riferimento alterando il piano di campagna naturale.
art. 111 Cost.
Dedotto come violato per asserita motivazione apparente, ma il motivo non è stato esaminato nel merito per l’improcedibilità del ricorso.
Dedotto come violato per difetto di motivazione, ma il motivo non è stato esaminato nel merito per l’improcedibilità del ricorso.
art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.
La mancata produzione della copia autentica della sentenza impugnata con la relata di notificazione, quando la notificazione sia dedotta o risulti dagli atti, comporta improcedibilità del ricorso.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di improcedibilità del ricorso, sussiste il presupposto per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
La regola sull’onere di deposito della sentenza notificata è funzionale al controllo della formazione del giudicato formale e della tempestività dell’impugnazione.
Massime di principio
- Quando il ricorrente dichiara che la sentenza impugnata gli è stata notificata, assume su di sé l’onere di depositarne la copia autentica munita della relata di notifica entro il termine di cui all’art. 369 c.p.c.; la mancata produzione comporta improcedibilità del ricorso.
- L’improcedibilità per mancato deposito della sentenza notificata è rilevabile d’ufficio e non è sanata dalla mancata eccezione del resistente, né dalla sola tempestività sostanziale dell’impugnazione se non è verificabile con la documentazione prescritta.
- Ai fini delle distanze legali, il riferimento non è alla quota artificialmente modificata dal costruttore, ma al piano naturale di campagna preesistente all’opera; un manufatto che emerga stabilmente dal terreno e presenti requisiti di stabilità e immobilizzazione può essere qualificato come costruzione soggetta alle distanze.
- Nel giudizio di appello non è ammissibile introdurre una domanda nuova di accertamento positivo della conformità dell’immobile quando in primo grado la parte si sia limitata a resistere alla domanda avversaria senza proporre una domanda riconvenzionale.
- La censura di motivazione non può essere scrutinata nel merito se il ricorso è dichiarato improcedibile, poiché l’accertamento del mancato deposito della relata assorbe ogni altro motivo.
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