Cassazione Civile, Ordinanza n. 22313/2025 del 02/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (danneggiato)
La controversia
La controversia nasce da una domanda risarcitoria proposta da un motociclista contro la Provincia autonoma di Trento per i danni subiti in un incidente avvenuto su una strada statale di montagna, quando un capriolo attraversò improvvisamente la carreggiata e il conducente cadde. Dopo il rigetto in primo grado e un primo rigetto in appello, la Cassazione aveva già cassato con rinvio la precedente decisione d’appello. In sede di rinvio, la Corte d’appello ha accolto la domanda e condannato la Provincia al risarcimento di oltre 826 mila euro. La Provincia ha quindi proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante, assumendo che la Corte territoriale si fosse limitata ad aderire alle tesi dell’appellante senza spiegare perché escludere una corresponsabilità del danneggiato nella causazione del sinistro ai sensi dell’art. 1127 c.c.; 2) violazione degli artt. 115, 116 c.p.c., 2059 e 2697 c.c. per erroneo riconoscimento e quantificazione della personalizzazione del danno biologico e del danno morale; 3) violazione dell’art. 1223 c.c. e incomprensibilità del calcolo della somma riconosciuta a titolo di danno non patrimoniale. La Corte di cassazione, tuttavia, ha rilevato d’ufficio l’improcedibilità del ricorso perché la ricorrente non aveva depositato, unitamente al ricorso, copia autentica della sentenza impugnata con la relata di notificazione, pur dichiarando essa stessa che la sentenza le era stata notificata.
La decisione
La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso della Provincia autonoma di Trento per violazione dell’art. 369, secondo comma, n. 2 c.p.c., poiché non era stata depositata, insieme al ricorso, copia autentica della sentenza impugnata con la relativa notificazione. Ha precisato che, per il resto, i motivi sarebbero stati comunque non fondati quanto ai vizi motivazionali, perché la decisione della Corte d’appello conteneva una motivazione idonea e non meramente apparente, e in parte inammissibili poiché diretti a ottenere un terzo grado di merito. La ricorrente è stata condannata a rifondere al controricorrente le spese di legittimità ed è stato disposto anche il pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
primo comma, nn. 3, 4 e 5
È richiamato solo come base formale dei motivi di ricorso; la Corte non entra nel merito dei profili denunciati perché dichiara il ricorso improcedibile.
art. 369, comma 2, n. 2 c.p.c.
Il mancato deposito, unitamente al ricorso, della copia autentica della sentenza impugnata con la relata di notificazione comporta l’improcedibilità del ricorso, quando la sentenza sia stata notificata e ciò risulti dallo stesso ricorso.
È invocato dalla ricorrente per censurare la valutazione delle prove e la quantificazione del danno, ma senza esame nel merito per l’improcedibilità.
È invocato per contestare la valutazione probatoria del giudice di merito; la Corte osserva comunque che la censura mirerebbe a un nuovo giudizio di merito.
È richiamato per contestare il calcolo del danno non patrimoniale; la Corte non si pronuncia nel merito per l’improcedibilità.
È richiamato in relazione alla liquidazione del danno non patrimoniale e alla personalizzazione del danno biologico, ma la censura non viene esaminata per l’improcedibilità.
È invocato in tema di riparto dell’onere della prova, ma la Corte non affronta il motivo nel merito.
È menzionato dalla ricorrente come parametro della pretesa corresponsabilità del danneggiato; la Corte rileva che la motivazione della sentenza impugnata non era apparente e dava conto del percorso logico seguito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, quando il ricorrente dichiara che la sentenza impugnata è stata notificata, è necessario depositare con il ricorso la copia autentica della sentenza con la relata di notificazione; in difetto, il ricorso è improcedibile ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 2 c.p.c.
- La censura di motivazione apparente è infondata se la sentenza di merito consente di ricostruire l’iter logico-argomentativo seguito dal giudice, anche mediante il richiamo alle risultanze istruttorie.
- Le doglianze che mirano a ottenere una nuova valutazione del merito, sotto la veste di violazioni di legge o vizi motivazionali, sono inammissibili in cassazione perché sollecitano un terzo grado di giudizio sul fatto.
- La mancata osservanza dell’onere di deposito previsto dall’art. 369 c.p.c. assorbe l’esame degli altri motivi, che restano non scrutinati nel merito.
Come è indicizzato
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