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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18681/2023 del 03/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (cliente)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto di conto corrente bancario acceso nel 1984 e ancora in corso, sul quale la società correntista ha chiesto di accertare l’illegittimità di varie poste addebitate dalla banca: interessi asseritamente applicati al tasso d’uso piazza, capitalizzazione trimestrale, commissioni di massimo scoperto e spese non pattuite, con conseguente rideterminazione del saldo e condanna alla ripetizione dell’indebito. La stessa società aveva inoltre chiesto di dichiarare la nullità delle clausole del contratto di conto corrente e di ottenere un saldo ricalcolato, oltre a dedurre l’applicazione di interessi usurari in relazione a due contratti di finanziamento del 2003 e del 2009. La Corte d’appello aveva ritenuto inammissibile la ripetizione di indebito in pendenza del rapporto, ma ammissibile l’azione di accertamento della nullità delle clausole e del saldo negativo/positivo ricalcolato; accertava quindi la nullità della clausola sugli interessi parametrati all’uso piazza, l’illegittima capitalizzazione trimestrale e l’illegittima applicazione di CMS e spese, con saldo finale a credito della correntista. In cassazione la banca ha dedotto, con un unico motivo, la violazione dell’art. 112 c.p.c. per ultrapetizione, sostenendo che la domanda originaria riguardasse solo la ripetizione dell’indebito e non anche un autonomo accertamento del saldo o una condanna alla rettifica/messa a disposizione del saldo; ha inoltre denunciato insufficienza e incongruità della motivazione sull’interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d’appello si sia attenuta ai principi consolidati in tema di conto corrente bancario non ancora chiuso: la pendenza del rapporto impedisce la ripetizione delle somme asseritamente illegittimamente addebitate, perché manca un pagamento ripetibile ai sensi dell’art. 2033 c.c., ma non esclude l’azione di accertamento della nullità delle clausole e del ricalcolo del saldo, azione sorretta da interesse ad agire per il possibile beneficio sul fido, sulla esposizione debitoria e sul saldo finale. Ha anche escluso il vizio di ultrapetizione, osservando che il giudice di merito aveva interpretato la domanda nel senso di ricomprendervi l’accertamento del saldo e che una diversa lettura della domanda non integra, di per sé, violazione dell’art. 112 c.p.c. In applicazione di tali principi, il ricorso è stato dichiarato inammissibile; nessuna statuizione sulle spese per mancata difesa dell’intimata; è stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Il vizio di ultrapetizione ricorre solo quando il giudice attribuisce un bene non richiesto o maggiore di quello domandato; non basta contestare l’interpretazione data dal giudice di merito alla domanda, che è accertamento di fatto sindacabile solo nei limiti della motivazione.

  • art. 100 c.p.c.

    L’interesse ad agire è stato ritenuto sussistente per l’azione di accertamento della nullità delle clausole e del saldo ricalcolato, anche prima della chiusura del conto, perché il ricalcolo può incidere su esposizione debitoria, fido e saldo finale.

  • art. 2033 c.c.

    La ripetizione dell’indebito presuppone un pagamento ripetibile, cioè uno spostamento patrimoniale in favore della banca; in pendenza di un conto affidato, gli addebiti illegittimi non sono di regola ripetibili fino alla chiusura del rapporto, salvo specifiche rimessioni solutorie.

  • art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002

    Ricorrendone i presupposti processuali, è dovuto l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso.

Massime di principio

  • Nel conto corrente bancario ancora aperto, la domanda di ripetizione dell’indebito per addebiti illegittimi è in linea generale improponibile fino alla chiusura del rapporto, perché manca un pagamento definitivamente solutorio; il diritto alla ripetizione potrà essere azionato solo dopo la chiusura del conto, salvo rimessioni qualificabili come pagamenti.
  • Anche prima della chiusura del conto, il correntista ha interesse ad agire per l’accertamento della nullità delle clausole che regolano interessi, capitalizzazione e altri addebiti, nonché per il ricalcolo del saldo, se tale accertamento può produrre un’utilità giuridicamente apprezzabile sul fido, sulla esposizione debitoria o sul saldo finale.
  • Il vizio di ultrapetizione non può essere configurato quando si contesti soltanto l’interpretazione della domanda fornita dal giudice di merito; occorre invece che il giudice abbia deciso su un bene della vita completamente estraneo al thema decidendum.
  • La distinzione tra domanda di ripetizione dell’indebito e domanda di accertamento della nullità delle clausole del conto è centrale: la prima presuppone la chiusura del rapporto e un pagamento ripetibile, la seconda può essere proposta anche in pendenza del rapporto se finalizzata alla corretta ricostruzione contabile.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civileContrattiObbligazioni
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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