Cassazione Civile, Sentenza n. 11736/2018 del 15/05/2018
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fornitore)
La controversia
La ricorrente aveva stipulato il 4 dicembre 2004 con la resistente un accordo per la fornitura di un sistema informatico destinato alla propria attività commerciale e ai sedici negozi del gruppo. Dopo un acconto di euro 18.000, la fornitrice avviò i lavori il 18 maggio 2005 e installò il sistema contabile, ma l’attività si interruppe nel giugno 2005. La committente domandò la risoluzione ai sensi dell’art. 1453 c.c. e il risarcimento di euro 203.267, sostenendo che la fornitura completa dovesse essere ultimata entro giugno 2005. La fornitrice oppose che era stato concordato un avviamento graduale: la contabilità sarebbe partita fra maggio e giugno 2005 e le funzioni gestionali nel gennaio 2006; propose inoltre domanda riconvenzionale per euro 137.315,32. Il Tribunale di Milano rigettò la domanda principale e accolse quella riconvenzionale, condannando la committente al pagamento di euro 137.815,32; la Corte d’appello di Milano confermò la decisione con sentenza del 1° agosto 2014. In cassazione la ricorrente propose sei motivi: con i primi tre denunciò violazione delle norme sull’inadempimento, sulla risoluzione e sulla mora, contestando l’onere di provare il termine di consegna, la qualificazione della domanda e la rilevanza della mancata messa in mora; con il quarto e il quinto invocò l’art. 1461 c.c., sostenendo di avere potuto sospendere la propria prestazione dopo aver appreso nel febbraio 2006 del dissesto della fornitrice e contestando la tardività dell’eccezione; con il sesto contestò il credito riconvenzionale, sostenendo che le fatture non accettate non provavano il credito. Per tutti i motivi lamentò anche vizi di motivazione.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibili le censure motivazionali perché non conformi al testo applicabile dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.: la ricorrente non aveva dedotto una violazione del minimo costituzionale della motivazione né indicato l’omesso esame di un fatto storico decisivo. I primi tre motivi sono stati respinti: la qualificazione della domanda, in quanto riferita al contenuto sostanziale della pretesa, è accertamento di fatto riservato al giudice di merito, censurabile in cassazione nei limiti del vizio motivazionale; inoltre la committente, pur provata l’esistenza del rapporto, non aveva dimostrato che fosse stato pattuito il completamento dell’intero sistema entro giugno 2005. I giudici di merito avevano invece accertato un piano di avviamento graduale, con avvio delle funzioni gestionali nel gennaio 2006; il riferimento alla mancanza di richieste di adempimento era stato usato come argomento probatorio sull’assenza di scadenza già maturata, non per affermare la necessità della costituzione in mora. Il quarto e il quinto motivo sono stati dichiarati inammissibili: la ricorrente non aveva indicato in quale atto e fase processuale avesse tempestivamente sollevato l’eccezione ex art. 1461 c.c.; il quinto motivo è stato assorbito. Il sesto motivo è stato dichiarato inammissibile perché non si confrontava con l’accertamento secondo cui il rapporto contrattuale non era contestato e le fatture erano state accettate senza contestazioni; la censura mirava inoltre a rimettere in discussione l’accertamento di merito. Nulla sulle spese, in ragione dell’assenza dell’intimata. È stato dato atto dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Norme richiamate
in tema di prova dell’inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l’adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa.
Chi agisce per risoluzione, adempimento o risarcimento deve provare la fonte del diritto e il termine di scadenza dell’obbligazione; può poi limitarsi ad allegare l’inadempimento, mentre spetta al debitore provare il fatto estintivo.
in tema di prova dell’inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l’adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa.
Nell’azione di risoluzione per inadempimento, il creditore deve dimostrare anche il termine di scadenza della prestazione che assume non adempiuta; nella controversia, non essendo provata la scadenza contrattuale invocata, è stata confermata la reiezione della domanda.
La Corte di appello ha rilevato che nell’atto introduttivo del giudizio non era stata invocata l’applicazione del principio di autotutela sancito dei citati articoli, tardivamente dedotto in giudizio d’appello.
La sentenza considera tardiva la deduzione in appello dell’eccezione di autotutela non invocata nell’atto introduttivo; la Corte di cassazione ha poi rilevato che la ricorrente non aveva adeguatamente censurato tale statuizione.
La Corte di appello ha rilevato che nell’atto introduttivo del giudizio non era stata invocata l’applicazione del principio di autotutela sancito dei citati articoli, tardivamente dedotto in giudizio d’appello.
La relativa eccezione di autotutela non può essere introdotta tardivamente in appello se non era stata invocata nell’atto introduttivo; la decisione non sviluppa ulteriori profili sostanziali sulla norma.
La Corte di merito ha rilevato la tardività della proposizione dell’eccezione ex articolo 1461 c.p.c. e la società ricorrente non ha censurato adeguatamente tale statuizione, non indicando in quale fase processuale ed in quale atto essa ha introdotto tale eccezione.
La censura relativa alla sospensione della propria prestazione per il peggioramento delle condizioni patrimoniali della controparte è inammissibile se non indica specificamente l’atto e la fase processuale nei quali l’eccezione è stata tempestivamente proposta.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
In seguito alla riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla I. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost.
Dopo la riformulazione, il vizio motivazionale è deducibile in cassazione solo entro i limiti della violazione del minimo costituzionale e nelle ipotesi individuate dalla giurisprudenza; non sono sufficienti generiche censure di insufficienza o contraddittorietà.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
In seguito alla riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla I. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi – che si convertono in violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza – di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile”, al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere oggetto di discussione.
La violazione del requisito motivazionale che determina nullità della sentenza ricorre soltanto nelle ipotesi indicate: mancanza, apparenza, contraddittorietà manifesta e irriducibile o motivazione perplessa e incomprensibile.
Nella specie la Corte di merito, essendo non contestato il rapporto contrattuale fra le parti, ha ritenuto che la società ricorrente non aveva fornito la prova che l’istallazione del sistema informatico nella sua completezza doveva avvenire entro il giugno 2005, ma che al contrario la Double aveva provato che l’istallazione doveva avvenire in modo graduale a partire dal mese di giugno due 2005.
La parte che invoca la risoluzione deve provare il termine contrattuale entro il quale la prestazione avrebbe dovuto essere integralmente eseguita; la controparte può fornire la prova dell’adempimento secondo un diverso programma temporale.
art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. 115/2002
Ai sensi dell’art.13 comma 1 quater del D.P.R. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.
Il rigetto del ricorso comporta, ricorrendone i presupposti, l’obbligo per la parte ricorrente di versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
Massime di principio
- Chi agisce per la risoluzione, l’adempimento o il risarcimento deve provare la fonte del proprio diritto e il termine di scadenza dell’obbligazione; può limitarsi ad allegare l’inadempimento, mentre il debitore deve provare il fatto estintivo. In caso di inesatto adempimento, al creditore spetta allegarne l’inesattezza e al debitore provare l’esatto adempimento.
- La qualificazione della domanda in base al contenuto sostanziale della pretesa e alle vicende dedotte è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito; in cassazione può essere censurato nei limiti del vizio di motivazione ammesso dall’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
- La parte che invoca la risoluzione per mancato adempimento entro una determinata data deve provare che quel termine fosse stato pattuito. La mancanza di richieste di adempimento può essere valorizzata come elemento di conferma dell’accertamento sull’assenza di una scadenza già maturata, senza implicare che fosse necessaria la costituzione in mora.
- Dopo la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., non sono ammissibili generiche doglianze di insufficienza o contraddittorietà della motivazione: occorre dedurre un’omissione relativa a un fatto storico decisivo oppure una delle anomalie motivazionali che violano il minimo costituzionale.
- L’eccezione fondata sul peggioramento delle condizioni patrimoniali della controparte deve essere proposta tempestivamente e, se la relativa statuizione è impugnata, il ricorrente deve indicare specificamente l’atto e la fase processuale in cui l’ha sollevata.
- Quando l’esistenza del rapporto commerciale non è contestata e le fatture risultano accettate senza contestazioni nel corso del rapporto, esse possono costituire un valido elemento di prova delle prestazioni indicate e non un mero indizio.
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