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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 11661/2018 del 14/05/2018

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietaria del fondo dominante)

La controversia

I ricorrenti, proprietari di abitazioni collegate alla via pubblica tramite una strada gravata da servitù di passaggio a favore del fondo della società resistente, avevano agito in manutenzione del possesso e con denuncia di nuova opera. Contestavano la realizzazione, in base a un piano di recupero approvato nel 2003, di 22 unità abitative in sostituzione di un fabbricato fatiscente in precedenza abitato da una sola persona, sostenendo che il maggiore traffico avrebbe aggravato la servitù. La servitù risaliva alle donazioni dei fondi effettuate il 29 dicembre 1988; sulla strada gravava anche una servitù volontaria di acquedotto costituita a favore del Comune nel 1999. Dopo l’accoglimento delle domande nei giudizi di merito, la Corte d’appello di Brescia, con sentenza n. 511/13 depositata il 18 aprile 2013, riformò la decisione: ritenne prevedibile, al momento rilevante, una ristrutturazione residenziale entro la volumetria disponibile e non ravvisò un aggravamento della condizione del fondo servente. Con cinque motivi i ricorrenti dedussero: 1) violazione degli artt. 1063, 1065, 1067 e 1170 c.c., contestando che la generica prevedibilità di una ristrutturazione potesse legittimare lo specifico intervento e l’intensificazione del passaggio; 2) violazione delle stesse norme e della disciplina urbanistica, sostenendo che le previsioni urbanistiche e i titoli edilizi, che fanno salvi i diritti dei terzi, non potevano giustificare l’aggravio nei rapporti privatistici; 3) omesso esame di fatti relativi al titolo costitutivo, alle modalità del possesso, ai bisogni del fondo dominante e allo stato dei luoghi prima e dopo la turbativa; 4) omesso esame della possibilità di accedere al fondo dominante con minore aggravio, mediante un ponte realizzato dalla società che avrebbe spostato il traffico veicolare su un’altra via; 5) violazione dell’art. 92 c.p.c. per la mancata compensazione delle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. I primi due motivi, esaminati congiuntamente, sono infondati: l’innovazione sul fondo dominante non costituisce di per sé aggravamento, che ricorre solo in presenza di un pregiudizio apprezzabile, attuale o potenziale, da accertare in concreto; spetta agli interessati dimostrare l’alterazione dannosa. I bisogni del fondo dominante, in assenza di limitazioni nel titolo, si valutano secondo una prevedibilità generica e oggettiva al momento della costituzione della servitù; l’accertamento di merito sulla prevedibilità della ristrutturazione entro la volumetria disponibile non è censurabile in cassazione. La censura urbanistica non coglie la ratio della sentenza d’appello, che non aveva equiparato la legittimità edilizia alla liceità nei rapporti fra privati, ma aveva escluso in fatto l’aggravamento. Il terzo motivo è inammissibile perché non denuncia l’omesso esame di un fatto storico, ma ripropone sotto altro profilo la censura del primo motivo. Il quarto è infondato: una volta accertato che l’innovazione è consentita in quanto correlata a bisogni prevedibili, l’art. 1065 c.c. non attribuisce al proprietario servente un veto basato sulla possibilità che il dominante adottasse soluzioni diverse. Il quinto è infondato: la scelta di compensare le spese rientra nella discrezionalità del giudice di merito, fermo il divieto di porle a carico della parte totalmente vittoriosa. I ricorrenti sono stati condannati in solido a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 5.000 per compensi, oltre al 15% per spese forfetarie, euro 200 per esborsi e accessori di legge. È stato inoltre dichiarato sussistente l’obbligo dei ricorrenti di versare l’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Norme richiamate

  • art. 1067 c.c.

    Ai sensi dell’art. 1067 c.c. il proprietario del fondo dominante non può fare innovazioni «che rendono più gravosa la condizione del fondo servente». L’innovazione non costituisce in sé stessa aggravamento della servitù; lo costituisce solo quando cagiona un apprezzabile pregiudizio, attuale o potenziale, da giudicare caso per caso, con giudizio di fatto incensurabile in cassazione.

    L’innovazione del fondo dominante è vietata quando determina un pregiudizio apprezzabile, attuale o potenziale, per il fondo servente. L’aggravamento non si presume dalla sola trasformazione del fondo o dall’aumento del numero dei fruitori: va accertato concretamente, considerando lo stato dei luoghi e le circostanze rilevanti.

  • art. 1065 c.c.

    Se tale requisito ricorre, la regola finale stabilita dall’art. 1065 c.c., per cui la servitù deve essere esercitata col minor danno possibile per il fondo servente, non attribuisce al proprietario di questo ulteriori diritti di veto fondati sulla considerazione che il proprietario del fondo dominante avrebbe potuto fare scelte diverse.

    La regola del minor danno governa l’esercizio della servitù consentita, ma non consente al proprietario del fondo servente di opporsi all’innovazione soltanto perché il titolare del fondo dominante avrebbe potuto scegliere una soluzione alternativa.

  • art. 1063 c.c.

    Per quanto particolarmente riguarda la identificazione dei bisogni del fondo dominante, qualora l’atto costitutivo non contenga una precisa limitazione, la relativa valutazione deve ispirarsi a normali criteri di prevedibilità (Cass. n. 1172/1963; Cass. n. 999/1981). Il criterio di prevedibilità, diversamente da quanto sostengono i ricorrenti per i quali non dovrebbe rilevare una prevedibilità «astratta e teorica», deve essere inteso nel senso di prevedibilità «generica e oggettiva».

    In assenza di una limitazione risultante dall’atto costitutivo, i bisogni del fondo dominante vanno individuati considerando le esigenze genericamente e oggettivamente prevedibili al momento della costituzione della servitù.

  • art. 1170 c.c.

    Incombe agli interessati dimostrare l’avvenuta alterazione in loro danno dell’esercizio della servitù (Cass. n. 14015/2005).

    Nell’azione di manutenzione del possesso, chi lamenta la turbativa dell’esercizio della servitù deve dimostrare l’alterazione dannosa.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Non si deduce alcun omesso esame di “fatti”, ma si ripropone, sotto diverso e improprio profilo, la medesima censura oggetto del primo motivo.

    Il motivo di omesso esame deve individuare un fatto storico decisivo effettivamente trascurato; non può essere utilizzato per riproporre, sotto una diversa qualificazione, una contestazione già formulata come errore di diritto.

  • art. 92 c.p.c.

    In tema di spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell’opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi (Cass. n. 8421/2017).

    La decisione sulla compensazione totale o parziale delle spese appartiene alla discrezionalità del giudice di merito; in cassazione è censurabile, secondo il principio enunciato, la violazione del divieto di porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater all’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dell’obbligo del versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

    In caso di rigetto del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, ricorrendone i presupposti, va dato atto dell’obbligo di versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Massime di principio

  • In assenza di una limitazione nel titolo costitutivo, i bisogni del fondo dominante si determinano con riferimento a ciò che era genericamente e oggettivamente prevedibile al momento della costituzione della servitù; non è necessario che fosse allora prevedibile in ogni dettaglio la concreta modalità della successiva trasformazione.
  • L’aumento del traffico o del numero delle persone che esercitano una servitù di passaggio non integra automaticamente aggravamento. Occorre accertare in concreto un pregiudizio economicamente apprezzabile per il fondo servente, anche potenziale, tenendo conto dello stato dei luoghi, delle caratteristiche dei fondi e delle altre circostanze rilevanti.
  • L’esercizio di fatto della servitù in misura ridotta non ne restringe l’estensione risultante dal titolo; il titolare può introdurre innovazioni necessarie a esercitarla entro i limiti consentiti dal titolo, anche se in precedenza se ne era avvalso meno intensamente.
  • Chi agisce per tutelare il possesso della servitù deve provare l’alterazione dannosa dell’esercizio; l’accertamento concreto dell’aggravamento e del pregiudizio, quando adeguatamente compiuto dal giudice di merito, è valutazione di fatto non sindacabile in cassazione.
  • La regola dell’esercizio della servitù con il minor danno possibile per il fondo servente non conferisce a quest’ultimo un potere di veto fondato sulla mera possibilità che il proprietario del fondo dominante adottasse una soluzione alternativa, una volta accertata la legittimità dell’innovazione in relazione ai bisogni prevedibili.
  • La censura di omesso esame ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. è inammissibile se non individua un fatto storico decisivo trascurato e ripropone invece, sotto diversa veste, una contestazione già dedotta come violazione di legge.
  • La compensazione delle spese rientra nella discrezionalità del giudice di merito; il controllo di legittimità non consente di sindacare la mera valutazione di opportunità, fermo il divieto di porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa.

Come è indicizzato

MaterieServitùImpugnazioniSpese di lite
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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