Cassazione Civile, Sentenza n. 9258/2018 del 16/04/2018
Sintesi
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Favorevole al resistente (acquirenti)
La controversia
Il ricorrente, quale erede della venditrice, aveva chiesto la risoluzione del contratto di compravendita immobiliare stipulato il 10 gennaio 2001, per colpa degli acquirenti, e la condanna di questi al risarcimento dei danni. Gli acquirenti avevano domandato in via riconvenzionale la consegna dell’immobile, previo pagamento del residuo prezzo, e il risarcimento del danno. Il Tribunale di Prato, con sentenza del 24 luglio 2006, respinse la domanda principale e accolse quella riconvenzionale, condannando il ricorrente alla consegna dell’immobile e al pagamento di euro 8.263,31; la Corte d’appello di Firenze confermò la decisione con sentenza del 4 ottobre 2012. I giudici di merito ritennero legittimo il rifiuto degli acquirenti di versare il saldo di lire 130.000.000 nel termine convenuto, perché la venditrice non aveva cancellato la trascrizione di una domanda giudiziale di esecuzione in forma specifica gravante sull’immobile, né aveva posto il notaio in condizione di procedere alla cancellazione, nonostante gli acquirenti avessero effettuato offerta reale del saldo, condizionata a tale adempimento. Con il primo motivo il ricorrente sostenne che la clausola contrattuale, che assegnava alla venditrice dieci giorni per produrre le rinunce necessarie a consentire l’estinzione del procedimento e ottenere l’ordine di cancellazione, imponesse soltanto di mettere a disposizione la documentazione, e non di ottenere la cancellazione entro quel termine; dedusse inoltre che gli acquirenti, in buona fede, avrebbero dovuto pagare il saldo, poiché la domanda era stata abbandonata e una sentenza ne aveva ordinato la cancellazione. Con il secondo motivo contestò la valutazione comparativa degli inadempimenti, sostenendo che il rifiuto degli acquirenti di pagare il residuo prezzo fosse più grave dell’omessa cancellazione di una trascrizione che reputava priva di concreto pregiudizio. Con il terzo motivo invocò gli artt. 2652 e 2668 c.c., affermando che la trascrizione della domanda giudiziale serviva soltanto a renderne opponibile l’esito ai terzi e che la cancellazione ordinata dal giudice non richiedeva il passaggio in giudicato della sentenza. Nel ricorso non venne specificamente censurato il rilievo della Corte d’appello secondo cui non era stata prodotta copia autentica della sentenza invocata dal ricorrente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato infondati, esaminandoli congiuntamente, il primo e il secondo motivo: il primo proponeva una lettura alternativa della clausola contrattuale e una diversa ricostruzione dei fatti, senza indicare puntualmente in che modo i giudici di merito avessero violato i canoni legali di interpretazione; il secondo mirava a ottenere una nuova valutazione di merito sull’importanza degli inadempimenti, mentre la Corte d’appello aveva ritenuto prevalente quello della venditrice e, di conseguenza, legittimo il rifiuto degli acquirenti ai sensi dell’art. 1460 c.c. e conforme a buona fede. Anche il terzo motivo è stato disatteso: le deduzioni sulla funzione della trascrizione e sulla non necessità del giudicato non erano pertinenti alla questione concreta e non superavano il rilievo, non specificamente impugnato, della mancata produzione della copia autentica della sentenza che avrebbe disposto la cancellazione. La Cassazione ha inoltre precisato che, per procedere alla cancellazione, al conservatore deve essere prodotto il titolo irrevocabile che la dispone; il regime di cancellazione d’ufficio previsto per il rigetto o l’estinzione del processo non era decisivo nella controversia. Il ricorrente è stato condannato a rifondere ai controricorrenti le spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 4.500,00 per compensi, oltre al 15% per spese forfettarie, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge. È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Norme richiamate
artt. 1362 ss. c.c.
L’opera dell’interprete, mirando a determinare una realtà storica ed obiettiva, qual è la volontà delle parti espressa nel contratto, è tipico accertamento in fatto istituzionalmente riservato al giudice del merito, censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei canoni legali d’ermeneutica contrattuale posti dagli artt. 1362 ss. c.c., oltre che per vizi di motivazione nell’applicazione di essi.
L’interpretazione del contratto costituisce accertamento di fatto riservato al giudice di merito. In cassazione è censurabile solo denunciando in modo specifico la violazione dei canoni legali di ermeneutica o un vizio motivazionale ammissibile, indicando come il giudice se ne sia discostato; non basta contrapporre una diversa lettura della clausola.
art. 1455 c.c.
la Corte d’appello, proprio tenendo conto del contenuto precettivo del nvocate norme ha valutato legittimo l’esercizio del diritto a non adempiere (art. 1460, cod. civ.) da parte degli acquirenti in presenza dell’inadempimento del ricorrente, giudicato importante e prevalente (art. 1455, cod. civ.); una tale valutazione ha, ovviamente, escluso che la condotta di autotutela negoziale degli acquirenti potesse considerarsi contraria a buona fede (art. 1375, cod. civ.).
La valutazione dell’importanza e della prevalenza degli inadempimenti reciproci compete al giudice di merito; nella fattispecie, l’inadempimento della venditrice è stato ritenuto prevalente e idoneo a giustificare il rifiuto della controprestazione.
art. 1460 c.c.
la Corte d’appello, proprio tenendo conto del contenuto precettivo del nvocate norme ha valutato legittimo l’esercizio del diritto a non adempiere (art. 1460, cod. civ.) da parte degli acquirenti in presenza dell’inadempimento del ricorrente, giudicato importante e prevalente (art. 1455, cod. civ.); una tale valutazione ha, ovviamente, escluso che la condotta di autotutela negoziale degli acquirenti potesse considerarsi contraria a buona fede (art. 1375, cod. civ.).
Il rifiuto degli acquirenti di pagare il saldo è stato ritenuto legittimo esercizio dell’eccezione d’inadempimento, in ragione dell’inadempimento della venditrice giudicato importante e prevalente.
art. 1375 c.c.
la Corte d’appello, proprio tenendo conto del contenuto precettivo del nvocate norme ha valutato legittimo l’esercizio del diritto a non adempiere (art. 1460, cod. civ.) da parte degli acquirenti in presenza dell’inadempimento del ricorrente, giudicato importante e prevalente (art. 1455, cod. civ.); una tale valutazione ha, ovviamente, escluso che la condotta di autotutela negoziale degli acquirenti potesse considerarsi contraria a buona fede (art. 1375, cod. civ.).
La condotta di autotutela consistente nel rifiutare la prestazione non è contraria a buona fede quando costituisce legittima reazione a un inadempimento della controparte ritenuto importante e prevalente.
art. 2668, comma 2, c.c.
La norma invocata assegna al giudice, nel caso in cui l’epilogo sia di rigetto della domanda trascritta o, comunque, d’improcedibilità della stessa, di ordinare con la sentenza la cancellazione della trascrizione.
Quando la domanda trascritta è rigettata o il processo si estingue o diviene improcedibile nei casi indicati dalla disposizione, il giudice può ordinare la cancellazione con la sentenza; per la cancellazione il conservatore deve comunque ricevere il titolo irrevocabile che la dispone.
art. 2668, comma 1, c.c.
Per essere più chiari: nel caso d’infruttuosità della domanda trascritta l’ordine di cancellazione è apposto d’ufficio dal giudice, senza che occorra espressa domanda, negli altri casi, invece, una volta che la determinazione sia divenuta irrevocabile, su specifica richiesta della parte interessata, ove ne ricorrano i presupposti, il giudice ordina la cancellazione.
La cancellazione d’ufficio è prevista per l’esito infruttuoso della domanda trascritta; negli altri casi richiede una determinazione irrevocabile e la richiesta della parte interessata, ricorrendone i presupposti.
art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. 115/2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17 legge n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
In caso di rigetto del ricorso, quando ne ricorrono i presupposti temporali e processuali, è dovuto un ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.
Massime di principio
- L’interpretazione delle clausole contrattuali è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito. Per censurarla in cassazione non è sufficiente proporre una lettura alternativa: occorre indicare specificamente i canoni legali violati e spiegare in che modo la motivazione se ne sia discostata.
- La valutazione dell’importanza e della prevalenza degli inadempimenti reciproci, ai fini della risoluzione e dell’eccezione d’inadempimento, è un apprezzamento di merito non rinnovabile in cassazione mediante la mera richiesta di una diversa ponderazione dei fatti.
- Il rifiuto della prestazione può costituire legittimo esercizio dell’eccezione d’inadempimento quando il giudice di merito accerti che la controparte è incorsa in un inadempimento importante e prevalente; in tale situazione la condotta di autotutela non è, per ciò solo, contraria a buona fede.
- Quando la cancellazione della trascrizione di una domanda giudiziale non rientra nell’ipotesi di cancellazione disposta d’ufficio per rigetto o improcedibilità della domanda, l’ordine richiede una determinazione irrevocabile e, per l’esecuzione della formalità, deve essere prodotto al conservatore il titolo irrevocabile che dispone la cancellazione.
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