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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 12568/2018 del 22/05/2018

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

NON DETERMINABILE

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Il lavoratore impugnò il licenziamento intimatogli l’8 luglio 2004 dal datore di lavoro per superamento del periodo di comporto. Il Tribunale aveva respinto l’impugnazione e la Corte d’appello di Cagliari, con sentenza indicata come depositata il 4 novembre 2014, aveva rigettato l’appello principale, ritenendo che, benché il comporto non fosse esaurito alla data del recesso, il licenziamento fosse soltanto inefficace fino alla cessazione della malattia, individuata nel 27 luglio 2004, quando il comporto sarebbe scaduto. I giudici di merito avevano inoltre reputato irrilevante che il lavoratore si fosse presentato in azienda il 14, 15 e 16 luglio 2004 senza certificato medico attestante la guarigione. Il lavoratore ha proposto tre motivi: con il primo, denunciando violazione dell’art. 2110 c.c., ha sostenuto che il licenziamento intimato prima dell’esaurimento del comporto è nullo, non semplicemente inefficace, poiché la condizione legittimante deve sussistere al momento del recesso; con il secondo, ha lamentato violazione dell’art. 132 c.p.c. e nullità della sentenza per motivazione apparente, non essendo state spiegate le ragioni della preferenza accordata alla tesi dell’inefficacia; con il terzo, denunciando violazione dell’art. 2110 c.c. e dell’art. 49 del CCNL credito del 1999 nonché omesso esame di fatto decisivo, ha contestato il criterio di computo del comporto e la legittimità del recesso prima del superamento dei 730 giorni di assenza nell’arco di 48 mesi. Il datore di lavoro ha proposto ricorso incidentale, contestando il calcolo secondo il calendario comune e chiedendo l’applicazione di mesi convenzionali di trenta giorni.

La decisione

Le Sezioni Unite hanno ritenuto fondato il primo motivo del ricorso principale e hanno affrontato il contrasto giurisprudenziale tra inefficacia temporanea e nullità del licenziamento intimato prima della scadenza del comporto. Il testo fornito si interrompe durante l’esposizione delle ragioni della decisione e non riporta la statuizione conclusiva sui restanti motivi, sul ricorso incidentale, sul rinvio o sulle spese; l’esito complessivo non è quindi determinabile dal testo disponibile.

Norme richiamate

  • art. 2110 c.c.

    In altre parole, nell’art. 2110, comma 2, cod. civ. si rinviene un’astratta predeterminazione (legislativo-contrattuale) del punto di equilibrio fra l’interesse del lavoratore a disporre d’un congruo periodo di assenze per ristabilirsi a seguito di malattia od infortunio e quello del datore di lavoro di non doversi fare carico a tempo indefinito del contraccolpo che tali assenze cagionano all’organizzazione aziendale.

    La norma individua un’autonoma fattispecie di licenziamento e stabilisce il punto di equilibrio tra la tutela del lavoratore assente per malattia o infortunio e l’interesse organizzativo del datore di lavoro; il recesso è consentito al superamento del periodo di comporto.

  • art. 2119 c.c.

    ai sensi dell’art. 2110 cod. civ. il licenziamento per superamento del periodo di comporto costituisce una fattispecie autonoma di licenziamento, vale a dire una situazione di per sé idonea a consentirlo, diversa da quelle riconducibili ai concetti di giusta causa o giustificato motivo di cui all’art. 2119 cod. civ. e agli artt. 1 e 3 legge n. 604 del 1966.

    Il licenziamento per superamento del comporto costituisce una fattispecie autonoma, distinta dal recesso per giusta causa o giustificato motivo.

  • artt. 1 e 3 L. 604/1966

    ai sensi dell’art. 2110 cod. civ. il licenziamento per superamento del periodo di comporto costituisce una fattispecie autonoma di licenziamento, vale a dire una situazione di per sé idonea a consentirlo, diversa da quelle riconducibili ai concetti di giusta causa o giustificato motivo di cui all’art. 2119 cod. civ. e agli artt. 1 e 3 legge n. 604 del 1966.

    Il licenziamento per superamento del comporto non coincide con il licenziamento per giustificato motivo disciplinato da tali disposizioni, trattandosi di una distinta fattispecie.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    nullità della sentenza perché sorretta da, una motivazione solo apparente, non avendo la Corte di merito chiarito le ragioni della ritenuta preferibilità, rispetto alla tesi della nullità, di quella della mera inefficacia del licenziamento intimato prima della scadenza del periodo di comporto.

    Nel testo la disposizione è richiamata quale parametro della censura di motivazione apparente rivolta alla sentenza d’appello; non è riportata la decisione della Corte su questo motivo.

Massime di principio

  • Il licenziamento per superamento del periodo di comporto costituisce una fattispecie autonoma, distinta dal licenziamento per giusta causa o giustificato motivo; il mero protrarsi di assenze giustificate oltre il limite rilevante non integra, di per sé, un inadempimento del lavoratore.
  • La disciplina del comporto predetermina il bilanciamento tra l’interesse del lavoratore a un congruo periodo di assenza per malattia o infortunio e l’interesse del datore di lavoro a non sopportare indefinitamente le ricadute organizzative delle assenze.
  • La decisione dichiara fondato il motivo relativo alla qualificazione del licenziamento intimato prima della scadenza del comporto, ma il testo disponibile non contiene la conclusione della Corte sulla soluzione giuridica definitiva tra nullità e inefficacia.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamento
RamiLavoro
IstitutiNullità

Testo integrale

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