Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 13868/2018 del 31/05/2018

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (figli eredi)

La controversia

Il testatore, deceduto il 30 dicembre 2002, aveva disposto con testamento pubblico del 27 ottobre 1994 l’usufrutto generale vitalizio dell’intero patrimonio alla moglie, attribuendole inoltre in proprietà macchinari e attrezzi agricoli e assegnando ai tre figli la nuda proprietà di diversi immobili. Aveva previsto che gli immobili non specificamente assegnati fossero attribuiti in parti uguali ai figli, gravati dall’usufrutto della moglie, e che gli oneri e gravami fossero ripartiti in parti uguali. Nell’asse erano presenti anche beni mobili di significativo valore; in vita, il testatore aveva inoltre trasferito immobili ai figli e alla moglie. La figlia convenne i due fratelli chiedendo la ricostruzione di relictum e donatum, l’accertamento della lesione della propria quota e, in via graduata, la rescissione della divisione o la riduzione delle disposizioni lesive della legittima. I fratelli contestarono le domande e chiesero l’imputazione di beni e liberalità. Il Tribunale dichiarò la moglie erede, qualificando l’usufrutto generale come istituzione ereditaria, e determinò in un sesto la riserva della figlia. La Corte d’appello, investita dell’impugnazione della figlia, qualificò invece l’usufrutto come legato in sostituzione di legittima e riconobbe alla figlia una quota ereditaria di un terzo dell’asse, revocando le statuizioni di primo grado sulla quota di riserva e sui beni assegnati. I fratelli ricorsero per cassazione con quattro motivi: il primo denunciava omesso esame e violazione dei principi sul calcolo della quota di riserva; il secondo censurava l’interpretazione del testamento e la qualificazione dell’usufrutto generale, contestando l’applicazione dei criteri ermeneutici e la distinzione tra disposizione universale e particolare; il terzo lamentava la violazione delle regole sulla quota spettante ai figli nel concorso con la coniuge; il quarto denunciava ulteriori violazioni dei criteri interpretativi, delle norme sulla legittima e delle regole probatorie. I ricorrenti produssero anche un documento successivo relativo all’annullamento in autotutela di una richiesta di pagamento per occupazione di suolo demaniale, invocandolo per contestare la rilevanza degli oneri gravanti sull’eredità.

La decisione

La Cassazione ha dichiarato inammissibile la produzione documentale nuova, perché l’art. 372 c.p.c. consente in sede di legittimità la produzione di documenti relativi alla nullità della sentenza o all’ammissibilità, proponibilità, procedibilità o proseguibilità del ricorso, non di documenti attinenti al merito. Ha ritenuto inammissibile la censura di omesso esame, poiché riferita all’asserita irrilevanza di una questione giuridica e non a un fatto storico decisivo. Ha dichiarato inammissibili, per difetto di pertinenza rispetto alla decisione impugnata, le censure sul calcolo della quota di riserva e sulla quota spettante ai figli in assenza della coniuge: la Corte d’appello aveva determinato la quota ereditaria della figlia, senza decidere la distinta questione della quota di riserva. Ha accolto il secondo e il quarto motivo nei limiti precisati in motivazione. La Corte d’appello aveva violato i criteri di interpretazione complessiva del testamento, perché aveva valutato la natura dell’usufrutto senza considerare adeguatamente l’attribuzione alla moglie dei beni aziendali in proprietà, l’assenza di una divisione testamentaria dei beni mobili diversi da quelli aziendali e le altre disposizioni relative alle classi di beni. Inoltre, aveva qualificato il legato come sostitutivo di legittima senza individuare nel complesso delle disposizioni una volontà chiara e inequivoca del testatore di tacitare la legittimaria e impedirle di conseguire il legato e far valere la riserva; in mancanza di tale volontà, il legato deve ritenersi in conto di legittima. La sentenza è stata cassata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Lecce, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 372 c.p.c.

    Se tale disposizione va interpretata nel senso che essa consente la produzione di ogni documento incidente, oltre che sull’ammissibilità, sulla proponibilità, procedibilità e proseguibilità del ricorso o del controricorso, inclusi quelli diretti a evidenziare l’acquiescenza alla sentenza impugnata per comportamenti anteriori all’impugnazione, ovvero la cessazione della materia del contendere per fatti sopravvenuti che elidano l’interesse alla pronuncia sul ricorso purché riconosciuti ed ammessi da tutti i contendenti (ipotesi queste parificate alle questioni di ammissibilità: cfr. ad es. Cass. n. 3934 del 29/02/2016), il tenore della norma non può essere riferito a documento, quale quello prodotto, concernente un profilo di merito della lite.

    La produzione di documenti nuovi in Cassazione è ammessa per questioni concernenti la nullità della sentenza o l’ammissibilità, proponibilità, procedibilità e proseguibilità del ricorso, ma non per documenti diretti a incidere su un profilo di merito della controversia.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    In tal senso, il motivo di ricorso con il quale si denuncia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione deve specificamente indicare il “fatto” controverso o decisivo in relazione al quale la motivazione si assume carente, dovendosi intendere per “fatto” non una “questione” o un “punto” della sentenza, ma un fatto vero e proprio e, quindi, un fatto principale, ex art. 2697 c.c., (cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) o anche un fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), purché controverso e decisivo.

    Il vizio motivazionale previsto dalla disposizione deve riguardare un preciso accadimento o una circostanza storica, principale o secondaria, controversa e decisiva; non è sufficiente denunciare l’omesso esame di una questione o di un’argomentazione giuridica.

  • art. 1362 c.c.

    l’interpretazione del testamento, cui in linea di principio sono applicabili le regole di ermeneutica dettate dal codice in tema di contratti, con la sola eccezione di quelle incompatibili con la natura dì atto unilaterale non recettizio del negozio mortis causa, è caratterizzata rispetto a quella contrattuale da un più penetrante ricerca, al di là della dichiarazione, della volontà del testatore, la quale, alla stregua dell’art. 1362 cod. civ., va individuata con riferimento ad elementi intrinseci alla scheda testamentaria, sulla base dell’esame globale della scheda stessa e non di ciascuna singola disposizione (art. 1363 cod. civ.), e, solo in via sussidiaria, ove cioè dal testo dell’atto non emerga con certezza l’effettiva intenzione del de cuius e la portata della disposizione, con il ricorso ad elementi estrinseci al testamento, ma pur sempre riferibili al testatore, quali ad esempio la personalità dello stesso, la sua mentalità, cultura, condizione sociale, ambiente di vita, ecc.

    La volontà testamentaria va ricercata privilegiando gli elementi intrinseci alla scheda e la sua lettura globale; solo se il testo non consente di accertare con certezza l’intenzione del testatore possono essere utilizzati elementi estrinseci, purché riferibili al testatore.

  • art. 1363 c.c.

    l’interpretazione del testamento, cui in linea di principio sono applicabili le regole di ermeneutica dettate dal codice in tema di contratti, con la sola eccezione di quelle incompatibili con la natura dì atto unilaterale non recettizio del negozio mortis causa, è caratterizzata rispetto a quella contrattuale da un più penetrante ricerca, al di là della dichiarazione, della volontà del testatore, la quale, alla stregua dell’art. 1362 cod. civ., va individuata con riferimento ad elementi intrinseci alla scheda testamentaria, sulla base dell’esame globale della scheda stessa e non di ciascuna singola disposizione (art. 1363 cod. civ.), e, solo in via sussidiaria, ove cioè dal testo dell’atto non emerga con certezza l’effettiva intenzione del de cuius e la portata della disposizione, con il ricorso ad elementi estrinseci al testamento, ma pur sempre riferibili al testatore, quali ad esempio la personalità dello stesso, la sua mentalità, cultura, condizione sociale, ambiente di vita, ecc.

    Le singole disposizioni testamentarie devono essere interpretate nel contesto della scheda nel suo complesso; non è sufficiente isolare una clausola senza confrontarla con le altre attribuzioni e con l’assetto testamentario unitario.

  • art. 588 c.c.

    Tale principio, in relazione alla cassazione a disporsi, potrà applicarsi dal giudice del rinvio anche con riguardo alla peculiare rilevanza che, nella scheda testamentaria, il testatore abbia inteso attribuire, oltre a beni determinati, a classi di beni (beni immobili residui, passività, beni aziendali, oltre ai mobili non attribuiti – cfr. sul rilievo delle classi, ad es., Cass. n. 6516 del 06/11/1986).

    La distinzione tra disposizione a titolo universale e a titolo particolare va accertata considerando il contenuto oggettivo dell’atto e le modalità di attribuzione, insieme all’intenzione del testatore di attribuire beni determinati come quota dell’universalità patrimoniale; possono rilevare anche le attribuzioni riferite a classi di beni.

  • art. 551 c.c.

    la qualificazione di un legato come “in sostituzione” di legittima, pur non richiedendo formule sacramentali, né un’espressa menzione del testatore sull’alternativa offerta fra conseguimento del legato stesso e richiesta della legittima, postula che, dal complessivo contenuto delle disposizioni testamentarie, risulti la chiara e inequivoca volontà del de cuius di tacitare il legittimario con l’attribuzione di determinati beni, precludendogli la possibilità di mantenere il legato e di attaccare le altre disposizioni per far valere la riserva, sicché, in difetto di tale volontà, il legato deve ritenersi “in conto” di legittima.

    Il legato è in sostituzione di legittima solo quando dal complesso delle disposizioni testamentarie emerga chiaramente e inequivocabilmente la volontà di tacitare il legittimario e precludergli di conservare il legato e agire per la riserva; in mancanza, il legato è in conto di legittima.

Massime di principio

  • Nell’interpretazione del testamento si applicano, in linea di principio, i criteri ermeneutici dei contratti compatibili con la natura unilaterale e non recettizia dell’atto mortis causa. La volontà del testatore va ricostruita anzitutto sulla base di una lettura complessiva delle disposizioni contenute nella scheda; gli elementi estrinseci, purché riferibili al testatore, hanno funzione sussidiaria.
  • Per distinguere una disposizione testamentaria a titolo universale da una a titolo particolare occorre valutare il contenuto dell’atto e le modalità dell’attribuzione, accertando se il testatore abbia inteso attribuire beni determinati come quota dell’universalità patrimoniale. L’interpretazione deve considerare l’intero assetto testamentario e può attribuire rilievo anche alle disposizioni riguardanti classi di beni.
  • La qualificazione di un legato come sostitutivo di legittima non richiede formule sacramentali, ma esige che dal complesso delle disposizioni testamentarie risulti una volontà chiara e inequivoca di tacitare il legittimario, precludendogli di mantenere il legato e di agire per far valere la riserva. In mancanza di tale volontà, il legato si presume in conto di legittima.
  • Il vizio motivazionale denunciato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. deve riguardare un fatto storico, principale o secondario, controverso e decisivo; una questione o un’argomentazione giuridica non costituisce, di per sé, il fatto il cui omesso esame è deducibile.
  • In sede di legittimità non possono essere prodotti documenti nuovi attinenti al merito della controversia; la produzione è circoscritta ai documenti relativi alla nullità della sentenza o alle questioni di ammissibilità, proponibilità, procedibilità o proseguibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieTestamentoImpugnazioni
RamiSuccessioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.