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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14612/2022 del 09/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il Tribunale di Milano aveva rigettato la domanda di una cittadina cinese volta all'accertamento dello status di rifugiato, in subordine della protezione sussidiaria e, in ulteriore subordine, del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Avverso il decreto la richiedente proponeva ricorso per cassazione con due motivi. Tuttavia la Corte non è entrata nel merito delle censure, perché ha rilevato un vizio preliminare della procura speciale apposta al ricorso: la procura, conferita in calce al ricorso e autenticata dal difensore, indicava gli estremi del provvedimento impugnato e la data di rilascio successiva al deposito del decreto, ma non conteneva una certificazione espressa del difensore circa la posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato. La ricorrente aveva quindi omesso il requisito formale richiesto dall'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25 del 2008, come interpretato dalle Sezioni Unite.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione per difetto di valida certificazione della data di rilascio della procura speciale, richiesta come requisito di specialità per i ricorsi in materia di protezione internazionale. Ha inoltre precisato che non vi era luogo a provvedere sulle spese, poiché il Ministero intimato non aveva svolto difese. È stato altresì dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Norme richiamate

  • art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25 del 2008

    procura speciale per il ricorso per cassazione nei procedimenti di protezione internazionale

    richiede, quale requisito speciale rispetto agli artt. 83 e 365 c.p.c., che il difensore certifichi la data di rilascio della procura e che essa sia successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato; la mancata certificazione comporta inammissibilità del ricorso

  • artt. 83 e 365 c.p.c.

    costituiscono il parametro ordinario rispetto al quale l'art. 35-bis, comma 13, introduce una disciplina speciale della procura per il ricorso per cassazione

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    consente di dare atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    è il parametro di commisurazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato

  • art. 3 Cost.

    richiamato nel giudizio di costituzionalità, ma la norma speciale è stata ritenuta non contrastante con esso

  • art. 10 Cost.

    richiamato nel giudizio di costituzionalità, ma la norma speciale è stata ritenuta non contrastante con esso

  • art. 24 Cost.

    richiamato nel giudizio di costituzionalità, ma la norma speciale è stata ritenuta non contrastante con esso

  • art. 111 Cost.

    richiamato nel giudizio di costituzionalità, ma la norma speciale è stata ritenuta non contrastante con esso

  • art. 117, primo comma, Cost.

    richiamato in relazione al rispetto del diritto dell'Unione europea e della CEDU; la disciplina è stata ritenuta conforme

  • artt. 28 e 46, paragrafo 1, direttiva 2013/32/UE

    richiamati solo ai fini del controllo di compatibilità costituzionale e sovranazionale

  • artt. 46, 18 e 19, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    richiamati solo ai fini del controllo di compatibilità costituzionale e sovranazionale

  • artt. 6, 13 e 14 CEDU

    richiamati solo ai fini del controllo di compatibilità costituzionale e sovranazionale

Massime di principio

  • Nei ricorsi per cassazione in materia di protezione internazionale la procura speciale deve rispettare un requisito formale rafforzato: il difensore deve certificare non solo l'autenticità della sottoscrizione, ma anche la data di rilascio della procura e la sua posteriorità rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato.
  • La mancanza della certificazione espressa della data di rilascio della procura speciale determina l'inammissibilità del ricorso, senza possibilità di supplenza mediante la sola indicazione degli estremi del provvedimento o della data di sottoscrizione se non accompagnate dalla specifica attestazione del difensore.
  • La disciplina speciale della procura prevista per i ricorsi ex art. 35-bis d.lgs. n. 25/2008 è stata ritenuta compatibile con i parametri costituzionali, eurounitari e convenzionali richiamati.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e l'intimato non svolge difese, non vi è luogo a pronuncia sulle spese di lite, restando però dovuto, se ne ricorrono i presupposti, l'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàDecadenza

Testo integrale

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