Cassazione Civile, Ordinanza n. 09794/2025 del 14/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (straniero)
La controversia
Un cittadino straniero, destinatario di un decreto di trattenimento presso un CPR e di successiva proroga del trattenimento, aveva proposto davanti al Tribunale istanza di riesame del provvedimento di proroga. L’istanza era stata presentata dal nuovo difensore, nominato con revoca della precedente difesa. Il Tribunale aveva respinto il riesame ritenendo che non fossero emersi fatti sopravvenuti decisivi e che trovassero applicazione i termini e la disciplina del trattenimento di cui al d.lgs. n. 142/2015. In cassazione il ricorrente ha dedotto violazione dell’art. 24 Cost. e dell’art. 13 d.lgs. n. 286/1998, sostenendo che la comunicazione del decreto di fissazione dell’udienza era stata inviata al precedente difensore, anziché al difensore effettivamente nominato per il riesame, con conseguente celebrazione dell’udienza in assenza del difensore necessario in un procedimento di natura contenziosa.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo di ricorso. Ha accertato che, prima del giudizio di riesame, il ricorrente aveva nominato un nuovo difensore revocando le precedenti difese, e che proprio quel difensore aveva depositato l’istanza di riesame. La comunicazione dell’udienza era però stata effettuata al solo precedente difensore, non a quello correttamente incaricato. Per tale vizio del contraddittorio/difesa, il provvedimento impugnato è stato cassato con rinvio al Tribunale di Potenza, in diversa composizione, affinché fissi una nuova udienza e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 24 Cost.
richiamato a fondamento del diritto di difesa del trattenuto, vulnerato dalla mancata comunicazione al difensore effettivamente nominato
richiamato per sostenere la necessità della partecipazione del difensore nel procedimento contenzioso relativo al trattenimento
art. 6, commi 7 e 8, d.lgs. n. 142/2015
indicati dal Tribunale come disciplina applicabile ai termini del trattenimento
art. 6, comma 3, d.lgs. n. 142/2015
base normativa del decreto di trattenimento presso il CPR
art. 9, par. 5, direttiva 2013/33/UE
richiamata dal Tribunale per ammettere l'istanza di riesame del trattenimento
ritenuti applicabili in via suppletiva al procedimento di riesame del trattenimento
menzionato dal Tribunale come disciplina non applicabile al caso concreto
sentenza Cass. n. 22932/2017
richiamata come precedente che riconosce la proponibilità del riesame del trattenimento e l'applicazione del rito camerale in assenza di disciplina specifica
Massime di principio
- Nel procedimento di riesame del trattenimento dello straniero presso un CPR, la comunicazione dell'udienza deve essere effettuata al difensore effettivamente nominato al momento dell'atto introduttivo; la comunicazione al precedente difensore è idonea a determinare una violazione del diritto di difesa.
- Quando il procedimento ha natura contenziosa e la presenza del difensore è necessaria, il mancato avviso al difensore munito di mandato integra un vizio che comporta la cassazione del provvedimento adottato all'esito dell'udienza.
- In mancanza di una disciplina specifica del riesame del trattenimento, possono applicarsi in via suppletiva le norme del procedimento camerale, ma restano fermi i principi del contraddittorio e della effettiva assistenza difensiva.
- Il giudice del riesame del trattenimento deve verificare la corretta instaurazione del contraddittorio prima di esaminare il merito delle circostanze sopravvenute relative alla permanenza dei presupposti della misura.
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