Cassazione Penale, Ordinanza n. 35529/2026 del 06/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta, che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Caltanissetta il 13 marzo 2025 per i reati di cui agli artt. 76 d.P.R. 445/2000 e 483 c.p., alla pena indicata come «pena di giustizia». Con il primo motivo ha dedotto vizio di motivazione per mancanza dell’elemento psicologico, sostenendo che non aveva ottenuto alcun beneficio dal falso perché, dopo la prestazione della cauzione, era venuto meno l’obbligo di presentare le dichiarazioni sostitutive. Con il secondo ha denunciato violazione di legge in relazione all’asserita innocuità del falso, per la medesima ragione. Il terzo motivo, per come ricostruibile dalla decisione, riguardava l’applicazione dell’art. 131-bis c.p.: la Corte lo ha individuato nella richiesta di esaminare una doglianza non proposta in appello. Il testo non precisa ulteriormente il contenuto della terza censura.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché riproponeva una censura già formulata in appello e la sentenza impugnata aveva rilevato che l’imputato era consapevole delle conseguenze del falso, chiaramente indicate in maiuscolo sul modulo. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile: il falso innocuo ricorre soltanto quando l’infedeltà sia del tutto irrilevante per il significato dell’atto e non incida sulla sua funzione documentale; nel caso concreto il contenuto dell’autocertificazione realizzava di per sé il falso. La censura relativa all’art. 131-bis c.p. è stata dichiarata inammissibile perché la questione della sostanziale inoffensività della condotta, asseritamente sterilizzata dalla cauzione, non era stata devoluta in appello; in quella sede l’imputato si era limitato a dedurre l’assoluzione nel relativo giudizio penale. La condanna confermata in appello resta ferma. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende; la Corte ha escluso che il ricorso fosse stato proposto senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Caltanissetta confermava la sentenza del Tribunale di Caltanissetta del 13/03/2025, che aveva condannato Lirio Orlando in ordine ai reati di cui agli articoli 76 d.P.R. 445/2000 e 483 c.p. alla pena di giustizia.
La disposizione è indicata come norma relativa a uno dei reati per i quali è stata confermata la condanna; la decisione non ne sviluppa un’autonoma interpretazione.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di falsità in atti, ricorre il cosiddetto «falso innocuo» nei (soli) casi in cui l'infedele attestazione (nel falso ideologico) o l'alterazione (nel falso materiale) siano del tutto irrilevanti ai fini del significato dell'atto e non esplichino effetti sulla sua funzione documentale, non dovendo l'innocuità essere valutata con riferimento all'uso che dell'atto falso venga fatto (Sez. 5, n. 5896 del 29/10/2020, Brisciano, Rv. 280453 - 01), circostanza non sussistente nel caso di specie in cui il contenuto dell’autocertificazione realizza in sé il falso.
Il falso ideologico in autocertificazione non è innocuo quando la falsità inerisce al contenuto dell’atto; l’innocuità è configurabile solo se l’infedeltà è del tutto irrilevante per il significato dell’atto e per la sua funzione documentale, indipendentemente dall’uso concretamente fattone.
Il motivo relativo al 131-bis cod. pen. è inammissibile in quanto chiede a questa Corte di analizzare una doglianza non devoluta nel giudizio di appello.
La Corte di cassazione non esamina una censura relativa alla particolare tenuità del fatto se la relativa doglianza non è stata devoluta al giudice di appello.
Rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
Dichiarata l’inammissibilità del ricorso, l’assenza di elementi che escludano la colpa del ricorrente comporta la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, qui determinata in 3.000 euro.
Massime di principio
- Il falso ideologico è innocuo soltanto quando l’infedele attestazione sia del tutto irrilevante rispetto al significato dell’atto e non incida sulla sua funzione documentale; l’innocuità non va valutata in base all’uso concreto che dell’atto falso sia stato fatto.
- La deduzione in cassazione di una questione che non è stata proposta in appello è inammissibile, quando si chieda alla Corte di legittimità di esaminare una doglianza non devoluta al giudice di secondo grado.
- La riproposizione in cassazione di una censura già formulata in appello è inammissibile quando non si confronti adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata.
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