Cassazione Penale, Sentenza n. 29209/2026 del 31/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, condannato in appello per partecipazione a un'associazione per delinquere finalizzata al bracconaggio ittico e per uno dei reati satellite relativi alla pesca illegale, ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi. Ha dedotto: (1) violazione di legge sulla configurabilità del reato associativo ex art. 416 c.p., sostenendo che il nucleo del programma criminoso ruotasse attorno a una contravvenzione in materia di pesca e che, in ogni caso, mancassero reati-fine specifici e un quid pluris oggettivo e soggettivo idoneo a trasformare semplici condotte di pesca in partecipazione associativa; (2) vizio di motivazione sulla partecipazione al sodalizio, perché la Corte d'appello avrebbe descritto solo l'attività di pesca senza elementi ulteriori di adesione consapevole; (3) difetto di motivazione sulla condanna per la fattispecie di cui all'art. 40 l. 154/2016, poiché non sarebbe chiaro quale delle condotte alternative della norma fosse stata concretamente ascritta all'imputato; (4) vizio motivazionale sul diniego delle attenuanti generiche, ritenuto fondato solo sui precedenti penali e non su tutti i parametri dell'art. 133 c.p. La difesa ha insistito anche con memoria depositata prima dell'udienza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I primi due motivi sono stati ritenuti inammissibili perché riproponevano in sostanza le stesse censure già formulate in appello e già confutate dalla sentenza di merito, senza una critica argomentata specifica. Nel merito del ragionamento, la Corte ha comunque osservato che il sodalizio era ricostruito come struttura organizzata dedita al bracconaggio ittico e alla commercializzazione del pescato, con un ruolo attivo e consapevole dell'imputato, comprendente attività funzionali alla gestione e al trasbordo del prodotto e alla conoscenza delle cattive condizioni igienico-sanitarie, oltre alla commissione da parte di altri associati di ulteriori delitti. Quanto al reato associativo, è stato ribadito che la partecipazione all'associazione è punibile anche a prescindere dalla commissione da parte del singolo imputato dei reati-fine, essendo sufficiente la sua adesione e il contributo al programma criminoso. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la sentenza impugnata indicava che il bracconaggio era stato realizzato mediante strumenti non consentiti, in particolare l'uso di corrente elettrica, e la doglianza non si confrontava con tale rilievo. Il quarto motivo è stato respinto perché il diniego delle attenuanti generiche era sorretto da motivazione adeguata, basata sulla gravità e reiterazione delle condotte e sui precedenti specifici, nel rispetto dei principi per cui le attenuanti generiche non sono un diritto dell'imputato e il giudice deve indicare solo gli elementi preponderanti ostativi alla loro concessione. Conseguentemente l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il delitto di associazione per delinquere punisce il solo fatto di partecipare al sodalizio, indipendentemente dall'effettiva commissione dei reati-fine da parte del singolo imputato; è sufficiente adesione e contributo al programma criminoso.
La Corte ha valorizzato che la condotta concreta fosse riconducibile all'uso di strumenti di pesca non consentiti, in particolare l'uso di corrente elettrica, e ha ritenuto generica la censura che non si confrontava con tale dato.
Le attenuanti generiche non costituiscono un diritto dell'imputato; richiedono elementi positivi non già compresi tra quelli ordinari di cui all'art. 133 c.p., e il giudice può negarle indicando gli elementi preponderanti ostativi.
Il giudice non è tenuto a esaminare analiticamente tutti i parametri, ma può fondare la decisione sugli elementi ritenuti di maggior rilievo ai fini della commisurazione della pena.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, ove non ricorra assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Richiamato solo come uno dei reati per cui vi è stata condanna in primo grado; il testo non contiene una specifica elaborazione interpretativa sulla norma.
Richiamato solo come uno dei reati per cui vi è stata condanna in primo grado; il testo non contiene una specifica elaborazione interpretativa sulla norma.
Richiamato come reato per il quale l'imputato era stato assolto in primo grado; il testo non sviluppa un'interpretazione autonoma della norma.
Richiamato come reato per il quale l'imputato era stato assolto in primo grado; la Corte richiama la commissione di tali reati da parte di altri associati per corroborare la sussistenza di reati-fine del sodalizio.
Richiamato come reato per il quale l'imputato era stato assolto in primo grado; il testo non sviluppa un'interpretazione autonoma della norma.
Richiamato come reato per il quale l'imputato era stato assolto in primo grado; il testo non sviluppa un'interpretazione autonoma della norma.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre le medesime doglianze già dedotte in appello e puntualmente disattese, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- Ai fini della partecipazione all'associazione per delinquere non è necessario che il singolo imputato abbia personalmente consumato uno specifico reato-fine: è sufficiente la prova della sua adesione consapevole e del suo contributo, anche per un periodo limitato, all'attività del sodalizio.
- L'associazione per delinquere può essere configurata anche se il programma criminoso è orientato alla commissione di fatti che, nel caso concreto, fungono da presupposto operativo dell'organizzazione, purché la sentenza dia conto della struttura, del ruolo dei partecipi e della finalità comune illecita.
- La censura di motivazione è generica se non si confronta con l'esatto contenuto della sentenza impugnata e con gli specifici dati fattuali posti a base della decisione, come l'indicazione del mezzo illecito utilizzato per l'attività contestata.
- Le circostanze attenuanti generiche non spettano automaticamente in assenza di elementi negativi, ma richiedono la presenza di elementi positivi di segno favorevole; il loro diniego è legittimo se sorretto da motivazione che evidenzi elementi ostativi rilevanti, quali gravità, reiterazione del fatto e precedenti specifici.
- In sede di legittimità, il sindacato sul diniego delle attenuanti generiche è limitato alla verifica della tenuta logica e giuridica della motivazione, non essendo necessario che il giudice di merito esamini analiticamente ogni singolo parametro dell'art. 133 c.p.
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