Cassazione Civile, Ordinanza n. 27021/2022 del 14/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di addebito con cui l'ente previdenziale richiedeva Euro 1.101,70 per contributi dovuti alla Gestione Separata sui redditi prodotti nell'anno 2009 da un'avvocata. Il Tribunale e la Corte d'appello hanno accolto l'opposizione del contribuente ritenendo prescritto il credito, assumendo come data di scadenza del credito il 16 giugno 2010 e considerando maturato il termine prescrizionale alla data della richiesta di pagamento del 1 luglio 2015. Con unico motivo di ricorso per cassazione l'ente ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 2935 c.c. e dell'art. 421 c.p.c., in relazione all'art. 1, comma 1, del d.P.C.M. 10 giugno 2010, all'art. 2, comma 26 e ss., della L. n. 335/1995 e all'art. 18, comma 12, del D.L. n. 98/2011 conv. in L. n. 111/2011, sostenendo che la Corte territoriale aveva omesso di considerare il differimento del termine per il versamento contributivo previsto dal d.P.C.M., rilevante ai fini della decorrenza della prescrizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'ente previdenziale, aderendo all'orientamento già consolidato secondo cui, in materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione Separata decorre dalla scadenza del termine per il pagamento e, quindi, anche il differimento di tale termine incide sulla decorrenza della prescrizione. Ne consegue che la sentenza impugnata è stata cassata e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione, che dovrà riesaminare la questione e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere; in materia di contributi previdenziali ciò implica che occorre individuare correttamente il termine di scadenza del versamento per stabilire l'inizio del decorso.
Richiamato nel motivo di ricorso come norma processuale asseritamente violata, in relazione alla mancata considerazione officiosa del differimento del termine contributivo.
art. 1, comma 1, d.P.C.M. 10 giugno 2010
La disposizione sul differimento dei termini di versamento contributivo per l'anno 2009 rileva ai fini della decorrenza della prescrizione dei contributi alla Gestione Separata.
art. 2, comma 26 e ss., L. 8 agosto 1995, n. 335
Costituisce la base normativa dell'obbligo contributivo alla Gestione Separata.
art. 18, comma 12, D.L. 6 luglio 2011, n. 98 conv. in L. 15 luglio 2011, n. 111
Richiamato nel motivo quale ulteriore norma di riferimento del sistema contributivo previdenziale.
La proposta definitoria è stata depositata e comunicata ritualmente alle parti nel procedimento camerale.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La censura è stata proposta per violazione e falsa applicazione di legge.
Massime di principio
- In materia di contributi alla Gestione Separata, la prescrizione decorre dalla scadenza del termine legale o regolamentare per il pagamento; pertanto, ogni differimento normativamente previsto del termine di versamento sposta in avanti anche il dies a quo della prescrizione.
- Ai fini della prescrizione del credito contributivo non conta una data di scadenza astratta o originaria, ma quella effettivamente risultante dall'applicazione di eventuali proroghe o differimenti normativi del termine di pagamento.
- Se il giudice di merito omette di considerare una disposizione che differisce il termine di versamento dei contributi, la decisione sulla prescrizione può risultare viziata per falsa applicazione della disciplina sostanziale.
- Quando il ricorso per cassazione è accolto per errore nella determinazione del dies a quo prescrizionale, la sentenza va cassata con rinvio al giudice di merito per nuovo esame del credito e delle conseguenze sulle spese.
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