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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31210/2023 del 19/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La Procura ha impugnato l'ordinanza del Tribunale del riesame che, pur confermando in parte la custodia cautelare, aveva annullato la misura rispetto al reato associativo previsto dall'art. 74 d.P.R. n. 309/1990 e aveva sostituito la misura con gli arresti domiciliari per altri capi. Il motivo centrale del ricorso è il vizio di motivazione: secondo la Procura il Tribunale del riesame non ha valutato congiuntamente e organica-mente elementi decisivi indicativi del carattere associativo (stretti vincoli di parentela fra i partecipi, esistenza di luoghi di detenzione noti ai sodali, modalità consolidate di smercio con piccole dosi occultate, plurimi canali di approvvigionamento, ripartizione di ruoli e funzioni, disponibilità di mezzi di trasporto e procedure di verifica della presenza di forze dell'ordine, esistenza di flussi di denaro e ruolo apicale di Castellaneta, nonché escussione del collaboratore D'Elia). La Procura chiedeva che fosse riconosciuta la sussistenza dei gravi indizi per il reato associativo ex art. 74 e, implicitamente, il ripristino della misura custodiale in carcere.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha affermato l'interesse del P.M. a proporre ricorso in cassazione in relazione alla qualificazione della fattispecie (anche perché incide sulla durata e il regime delle misure cautelari) e ha censurato la motivazione del Tribunale del riesame come frammentaria, contraddittoria e non contestualizzata rispetto ai criteri giurisprudenziali sull'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. La Cassazione ha richiamato i parametri per la configurabilità dell'art. 74 (esistenza di un gruppo di almeno tre persone con patto associativo anche implicito, disponibilità stabile di risorse umane e materiali, apporto individuale non episodico) e ha ritenuto che il Tribunale non abbia adeguatamente valutato congiuntamente gli indizi acquisiti (intercettazioni, sequestri, dichiarazioni del collaboratore, rapporti di fiducia e parentela, canali di approvvigionamento, ramificazione dell'attività). Per tali ragioni l'ordinanza impugnata è stata annullata con rinvio per nuovo esame conforme ai principi esposti.

Norme richiamate

  • art. 74 d.P.R. n. 309/1990

    Il reato associativo finalizzato al traffico di stupefacenti richiede: gruppo di almeno tre persone legate da un patto associativo (anche implicito), disponibilità stabile di risorse umane e materiali e apporto individuale non episodico. La Corte ha richiamato che la prova può emergere da intercettazioni, sequestri, ripetitività dei fatti, ripartizione dei ruoli e rapporti di fiducia/parentela

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    Norma che descrive i reati 'fine' (detenzione e spaccio di stupefacenti). La Corte ha richiamato che la sistematicità delle cessioni e la loro connessione possono contribuire a dimostrare l'esistenza dell'associazione di cui all'art. 74

  • art. 309 c.p.p.

    Norma richiamata in relazione al ricorso presentato in sede di riesame dal Menzella. Fornisce il quadro procedurale entro il quale si era formato il provvedimento impugnato

  • artt. 110 e 81 c.p.

    Richiamati come norme penali collegate ai capi contestati (concorso di persone e norme su circostanze aggravanti/tenue), rilevanti nella valutazione complessiva dei fatti

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Norma sul grado di valutazione della prova in sede di merito; la Corte ricorda che nel giudizio cautelare non si applicano gli stessi criteri rigidi del giudizio di merito di cui all'art. 192, comma 2

  • art. 273 cod. proc. pen. (comma primo bis)

    Norma richiamata in relazione al regime della presunzione di pericolosità e alla diverso regime che può incidere sulla durata e sulla scelta della misura cautelare; la Corte evidenzia che l'applicazione dell'art. 74 incide sulla presumibile idoneità della custodia in carcere salvo elementi contrari

Massime di principio

  • Per configurare l'art. 74 DPR 309/1990 non è necessario un'organizzazione complessa: è sufficiente un vincolo stabile (anche implicito) tra almeno tre persone, la disponibilità di risorse/strumenti per il programma criminoso e apporto individuale non episodico.
  • Nel giudizio cautelare la soglia probatoria è quella dei "gravi indizi di colpevolezza", più bassa rispetto al giudizio di merito; quindi intercettazioni, sequestri coerenti, ripetitività delle condotte, divisione dei ruoli e dichiarazioni di collaboratori possono costituire elementi sufficienti per la misura cautelare.
  • La valutazione degli indizi deve essere organica e contestualizzata: la mera parcellizzazione degli episodi o l'enucleazione di singoli elementi senza ricostruire la continuità e la funzione complessiva del programma criminoso può determinare vizio di motivazione.
  • La presenza di rapporti di parentela, luoghi comuni di custodia della droga, canali di approvvigionamento ricorrenti, ripartizione di ruoli e attività di recupero del denaro sono indicatori rilevanti per sostenere l'esistenza di un'associazione finalizzata al narcotraffico.
  • Il pubblico ministero ha interesse a proporre ricorso per Cassazione quando l'esclusione o la riduzione di circostanze aggravanti o qualificanti incide sul mantenimento o sulla durata della misura cautelare; l'accoglimento può determinare il ripristino di misure più afflittive.
  • In presenza di elementi indiziari seri, la custodia in carcere è presuntivamente idonea per reati associativi ex art. 74, salvo che il giudice indichi e motivi elementi concreti che ne escludano l'esigenza cautelare.

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