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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1829/2023 del 18/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha articolato sette motivi di cassazione: (1) vizio di motivazione e errata valutazione delle prove, con particolare riferimento alla credibilità della testimone Viviana Consoli e ai consulenti tecnico-medici e balistici; (2) errata esclusione dell'eccesso colposo nella legittima difesa (anche putativa); (3) censura della qualificazione del fatto come tentato omicidio nei confronti di Giuseppa Pappalardo (anziché lesioni), con richiesta di diversa valutazione del dolo eventuale; (4) riconoscimento dell'attenuante della provocazione per accumulo; (5) illegittima qualificazione del porto d'armi come illecito nonostante licenza per uso sportivo; (6) mancato riconoscimento delle attenuanti di cui all'art. 62 n.6 c.p. (ravvedimento attivo e riparazione del danno); (7) vizio nella dosimetria della pena e incongruità del giudizio di equivalenza fra attenuanti generiche e aggravante dell'art. 577, ultimo comma.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso in toto. Ha ritenuto inammissibili o infondati vari motivi: non ha condiviso la richiesta di rivedere la valutazione delle prove e della credibilità (riconoscendo la motivazione della Corte d'appello come non manifestamente illogica), ha escluso la legittima difesa e l'eccesso colposo alla luce della ricostruzione che individua un'azione punitiva dell'imputato; ha confermato la sussistenza del dolo alternativo/tentato omicidio nei confronti della cognata per la gravità e la modalità dell'azione; ha escluso la provocazione e ha ritenuto inapplicabili le attenuanti di ravvedimento attivo e riparazione del danno rispetto all'omicidio; ha ritenuto non meritevole di revisione la statuizione sul porto d'armi; ha dichiarato non sindacabile in Cassazione la dosimetria della pena operata dal giudice di merito. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili ammesse al patrocinio a spese dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 52 cod. pen.

    Riferimento alla legittima difesa: la Corte ha escluso la scriminante perché l'imputato, avendo preso l'iniziativa e recandosi volontariamente dall'altra parte con l'arma, non poteva invocare la necessità e la proporzionalità della reazione; inoltre non sussiste la legittima difesa putativa in presenza di un 'duello' o sfida accettata.

  • art. 55 cod. pen.

    Tema dell'eccesso colposo nella legittima difesa: la Corte ha ritenuto che l'esclusione della scriminante comporti automaticamente l'esclusione dell'eccesso colposo, dato che manca il presupposto della reazione necessitata e proporzionata.

  • art. 56 cod. pen.

    Richiamato in relazione alla legittima difesa come norma collegata nella valutazione della proporzionalità e della necessità dei mezzi adottati.

  • art. 575 cod. pen.

    Norma base sull'omicidio: la decisione tiene conto della gravità dell'evento lesivo mortale per escludere attenuanti riparatorie e per valutare l'idoneità dell'azione contestata.

  • art. 577 cod. pen. (ultimo comma)

    Aggravante richiamata in fase di equivalenza con attenuanti generiche: la Corte di appello aveva ritenuto le attenuanti generiche equivalenti a tale aggravante; la Cassazione ha ritenuto non manifestamente illogico tale giudizio di merito.

  • art. 62 n.6 cod. pen.

    Circostanza attenuante relativa al ravvedimento attivo e alla riparazione del danno: la Corte ha escluso l'applicabilità rispetto all'omicidio (impossibilità di riparazione reale del bene giuridico distrutto) e ha ritenuto inefficace l'offerta proposta dall'imputato per le carenze formali e sostanziali.

  • art. 62 n.2 cod. pen.

    Circostanza attenuante della provocazione: la Corte ha escluso la sussistenza perché la condotta contestata (presunto sconfinamento territoriale nell'attività commerciale) non è un fatto ingiusto oggettivo idoneo a fondare la provocazione, né emergono elementi per una provocazione putativa.

  • art. 191 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla valutazione delle testimonianze: la Cassazione ha ritenuto legittima la valutazione della Corte d'appello sulla credibilità della testimone e sulle discrepanze delle dichiarazioni, non ravvisando manifesta illogicità.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Norma sui motivi di cassazione: la Corte ha dichiarato alcuni motivi inammissibili o non consentiti perché chiedevano una diversa valutazione di merito non sindacabile in Cassazione e ha comunque rigettato quelli esaminabili per infondatezza.

  • art. 4 legge n. 110/1975

    Norma sul porto/detenzione di armi: la Corte ha ritenuto irrilevante la licenza per uso sportivo rispetto al fatto che l'imputato aveva prelevato l'arma dall'auto e l'aveva portata con sé fino al luogo in cui sono stati commessi i reati.

  • art. 69 e art. 133 cod. pen.

    Richiamati in tema di sanzioni e determinazione della pena: la Corte ha ritenuto la dosimetria della pena rimessa al giudice di merito non manifestamente irragionevole né arbitraria.

Massime di principio

  • La legittima difesa (reale o putativa) è esclusa se l'agente ha contribuito a determinare la situazione di pericolo (ad es. andando incontro volontariamente all'altro già armato o accettando la 'sfida'); in tali casi manca il requisito della necessità e proporzionalità della reazione.
  • Le contestazioni sulla valutazione della credibilità dei testimoni e degli accertamenti tecnici richiedono, per essere accolte in Cassazione, di dimostrare una motivazione manifestamente illogica o un travisamento macroscopico degli elementi probatori: semplici richieste di diversa valutazione dei fatti sono inammissibili.
  • L'eccesso colposo nella legittima difesa non è configurabile se la scriminante della legittima difesa è già esclusa per mancanza dei presupposti (iniziativa dell'agente, sproporzione, assenza di necessità).
  • Il dolo alternativo/tentato omicidio può essere desunto dalla modalità esecutiva (arma micidiale, reiterazione di colpi diretti ad organi vitali, esaurimento quasi completo del caricatore) anche in assenza di esplicite ammissioni dell'imputato.
  • Le attenuanti previste dall'art. 62 n.6 c.p. (ravvedimento attivo e riparazione del danno) sono difficilmente applicabili all'omicidio quando la riparazione non è effettivamente idonea a eliminare o attenuare concretamente le conseguenze del reato; l'offerta deve essere effettiva, integrale e formalmente idonea a trasferire la disponibilità patrimoniale alla parte lesa.
  • La provocazione come attenuante richiede un fatto ingiusto oggettivo e non meramente una frustrazione soggettiva: comportamenti che violano accordi privati o conflitti economici difficilmente costituiscono 'fatto ingiusto' ai fini dell'attenuante.
  • La determinazione della pena (dosimetria) è affidata al giudice di merito e la Corte di legittimità interviene solo se la decisione è manifestamente illogica, arbitraria o non motivata rispetto ai parametri di legge.

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