Cassazione Penale, Sentenza n. 30043/2026 del 06/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proposto)
La controversia
La Corte di appello di Catanzaro aveva confermato nei confronti del proposto la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per due anni, con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per la stessa durata. Il ricorrente ha dedotto un unico motivo, denunciando vizio di omessa risposta e violazione dell'art. 6 d.lgs. n. 159 del 2011, perché la verifica dell'attualità della pericolosità sociale sarebbe stata illegittimamente ancorata al momento della richiesta di applicazione della misura (17 febbraio 2023) e non al momento dell'emissione del provvedimento applicativo di primo grado (10 marzo 2025). La difesa ha sostenuto che, nel lungo intervallo temporale, erano intervenuti elementi favorevoli non considerati: progressi nel percorso educativo e di reinserimento sociale, attività scolastiche e di volontariato, collaborazione con gli inquirenti per il ritrovamento di un ingente quantitativo di cocaina, nonché una successiva ordinanza favorevole in tema di affidamento in prova e una relazione di polizia giudiziaria che escludeva violazioni durante la detenzione domiciliare. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento con rinvio.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione del decreto impugnato fosse solo apparente, perché la Corte territoriale aveva in sostanza valutato l'attualità della pericolosità con riferimento al momento della richiesta di prevenzione e non al momento della decisione di primo grado, omettendo di confrontarsi in modo concreto con gli elementi sopravvenuti favorevoli al proposto e con l'anomala distanza temporale tra richiesta e decisione. Il provvedimento è stato quindi annullato con rinvio alla Corte di appello di Catanzaro in diversa composizione collegiale, per nuovo esame.
Norme richiamate
La pericolosità sociale, ai fini dell'applicazione della misura di prevenzione, deve essere effettivamente attuale e la relativa verifica non può essere svolta in modo meramente formale o presuntivo.
art. 4, comma 1, lett. c) d.lgs. n. 159 del 2011
È la base normativa richiamata per la qualificazione della pericolosità del proposto, fondato su precedenti per reati in materia di stupefacenti e contro il patrimonio.
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Nel procedimento di prevenzione il vizio di illogicità manifesta non è deducibile; è denunciabile solo la motivazione inesistente o meramente apparente, qualificabile come violazione di legge.
È stata affermata l'incompatibilità dei giudici che hanno già deciso la questione, imponendo la composizione diversa del collegio nel giudizio di rinvio.
art. 623, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
La natura di decreto del provvedimento impugnato non consente il rinvio a diversa sezione, ma esige un collegio diverso.
È richiamato solo come misura alternativa alla detenzione già in atto e valorizzata dalla difesa come dato favorevole.
Massime di principio
- Nel procedimento di prevenzione personale, il requisito dell'attualità della pericolosità sociale è un presupposto necessario della misura e deve essere verificato in concreto dal giudice, con motivazione specifica e non meramente assertiva.
- In sede di legittimità, contro i provvedimenti di prevenzione non è deducibile il vizio di motivazione come tale; è però denunciabile la motivazione inesistente o meramente apparente, cioè quella priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità o che ometta di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo.
- Quando tra la richiesta di prevenzione e la decisione intercorre un apprezzabile lasso di tempo, il giudice deve dare conto della situazione aggiornata e degli eventuali elementi sopravvenuti favorevoli al proposto, specialmente se vi sono stati periodi di detenzione o misure alternative e fatti positivi di reinserimento sociale.
- La valutazione della pericolosità non può ridursi a una presunzione automatica tratta dai precedenti penali: occorre 'attualizzare' il giudizio alla luce della concreta evoluzione della condotta del proposto.
- Nel giudizio di rinvio, se il provvedimento cassato è un decreto, la nuova decisione deve essere assunta da un collegio in diversa composizione per ragioni di incompatibilità dei giudici già decidenti.
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