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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04792/2024 del 22/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

Alcuni proprietari di un immobile convenivano in giudizio il professionista che aveva curato progettazione e direzione dei lavori di costruzione dell'edificio, chiedendo il risarcimento del danno pari all'obblazione pagata al Comune per ottenere la sanatoria di una difformità tra stato di fatto e titolo edilizio, oltre alle spese tecniche. Il Tribunale accoglieva la domanda, e la Corte d'appello confermava il risarcimento. Il professionista proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) deduceva violazione degli artt. 37 e 112 c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello avrebbe travisato l'eccezione di difetto di giurisdizione, perché il giudice ordinario non avrebbe potuto accertare l'abuso edilizio, accertabile solo nel giudizio amministrativo; 2) denunciava violazione degli artt. 2697 c.c. e 116 c.p.c., affermando che gli attori non avevano provato l'abuso edilizio e che la CTU avrebbe illegittimamente supplito all'onere probatorio, oltre a essere stata criticata nel merito per avere attribuito rilievo a una traslazione del fabbricato o a errori progettuali; 3) lamentava omesso esame del fatto decisivo relativo al rilascio del certificato di abitabilità, che a suo dire avrebbe mostrato la coerenza della documentazione e ridotto il rilievo delle difformità a un mero errore grafico; 4) deduceva omesso esame del fatto decisivo e violazione degli artt. 1175, 1218, 1227, 2230 c.c. e 112 c.p.c., sostenendo che i proprietari non avevano usato la diligenza dovuta per contenere il danno, perché avrebbero dovuto consentirgli di impugnare l'atto amministrativo, anziché pagare subito l'obblazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo non intelligibile, perché l'eccezione di difetto di giurisdizione non era coerente con la censura effettivamente svolta, che riguardava solo l'impossibilità per il giudice ordinario di accertare l'abuso edilizio in via incidentale. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo, osservando che la consulenza tecnica d'ufficio non può sostituire la prova dei fatti allegati dalle parti, ma il ricorrente non aveva indicato specificamente le lacune probatorie né aveva chiarito in che modo la CTU avesse esonerato la controparte dall'onere della prova; inoltre, le doglianze investivano apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito. Il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile perché il rilascio dell'abitabilità era stato già esaminato e valutato dal giudice di merito, e il ricorso mirava solo a una rivalutazione del fatto. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché l'eventuale concorso colposo del creditore ex art. 1227, comma 2, c.c. costituisce eccezione in senso stretto, non adeguatamente indicata come tempestivamente proposta; in ogni caso, il creditore non è tenuto a compiere attività gravose o rischiose, come l'introduzione di un processo, per contenere il danno. Il ricorrente è stato condannato alle spese di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 37 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di difetto di giurisdizione, ma la censura è stata ritenuta non coerente con l'oggetto dell'eccezione

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per sostenere ultrapetizione/omessa pronuncia; la Corte ha escluso la fondatezza delle censure per inammissibilità e non intelligibilità

  • art. 360, comma 1, n. 1, c.p.c.

    norma sul motivo di ricorso per cassazione riferita al primo motivo

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per lamentare la violazione dell'onere della prova; la Corte ribadisce che la CTU non esonera le parti dalla prova dei fatti allegati

  • art. 116 c.p.c.

    invocato per contestare la valutazione della CTU e delle prove; la censura è stata ritenuta di merito e quindi non scrutinabile in cassazione

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    richiamato per rilevare la mancanza di specifica indicazione degli atti e delle eccezioni e delle lacune probatorie

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    invocato per omesso esame di fatti decisivi, ma le doglianze sono state ritenute mere richieste di rivalutazione del merito

  • art. 1175 c.c.

    richiamato nel quarto motivo, senza autonoma decisività nel giudizio di legittimità

  • art. 1218 c.c.

    richiamato nel quarto motivo in tema di responsabilità contrattuale del professionista

  • art. 1227, comma 2, c.c.

    la Corte afferma che il concorso colposo del creditore è eccezione in senso stretto e che il dovere di contenere il danno non impone attività gravose o rischiose come l'introduzione di un processo

  • art. 2230 c.c.

    richiamato nel quarto motivo come norma sul contratto d'opera professionale

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    menzionato per la trattazione camerale del ricorso

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    applicato per dare atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    richiamato quale norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il motivo è inammissibile quando la censura non è intelligibile e non consente di comprendere con precisione l'errore imputato alla sentenza impugnata, specie se l'eccezione richiamata non corrisponde al contenuto effettivo della doglianza.
  • La consulenza tecnica d'ufficio è strumento di valutazione tecnica e non può sostituire l'onere probatorio delle parti sui fatti costitutivi della domanda o dell'eccezione; per denunciare utilmente una violazione dell'art. 2697 c.c. occorre indicare specificamente quali fatti e quali mezzi di prova siano mancati.
  • Le censure che mirano a contestare la ricostruzione fattuale compiuta dal giudice di merito, anche quando siano formulate come omesso esame di un fatto decisivo, non sono ammissibili in cassazione se in realtà chiedono una nuova valutazione delle prove.
  • Il fatto colposo del creditore ex art. 1227, comma 2, c.c. integra un'eccezione in senso stretto e deve essere dedotto tempestivamente e in modo specifico; inoltre, l'onere di cooperazione del creditore nella mitigazione del danno non si estende fino a imporgli iniziative processuali gravose o rischiose.
  • In una controversia sulla responsabilità contrattuale del professionista per difformità edilizie, il giudice ordinario può accertare incidentalmente i fatti rilevanti ai fini del danno, senza che ciò implichi di per sé una questione di giurisdizione, quando non sia in discussione la legittimità del provvedimento amministrativo in sé.

Come è indicizzato

MaterieMandatoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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