Cassazione Penale, Sentenza n. 32797/2024 del 21/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Contro l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva rigettato l'appello dell'imputato avverso l'aggravamento della misura cautelare disposto dal GIP del Tribunale di Lagonegro (da obbligo di dimora con permanenza serale/notturna a custodia cautelare in carcere) per il reato di cui al D.P.R. n. 309/1990 art. 73 (detenzione di sostanza stupefacente), il ricorso deduceva: (i) contraddittorietà e illogicità della motivazione per una presunta sovrapposizione tra applicazione dell'art. 276 e dell'art. 299 c.p.p.; (ii) violazione dell'art. 178 lett. b) c.p.p. e del principio della "domanda cautelare", poiché il PM aveva chiesto gli arresti domiciliari ma il GIP aveva applicato la custodia in carcere senza richiesta di aggravamento dal parte del PM.
La decisione
La Corte ha accolto il secondo motivo ritenendolo decisivo: l'aggravamento della misura a custodia cautelare è stato disposto senza domanda del pubblico ministero, il che comporta la nullità assoluta del provvedimento ai sensi dell'art. 178 lett. b) c.p.p. La Corte ha quindi annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e il provvedimento cautelare con essa applicato, disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale del riesame di Potenza e l'invio degli atti alla cancelleria per i conseguenti adempimenti ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
Norma richiamata in relazione all'udienza/collocazione del procedimento; citata in premessa come regime procedurale seguito dal Tribunale del riesame
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 1 e 1-bis
Norma sostanziale relativa al reato di detenzione di stupefacenti contestato all'imputato; indicazione della fattispecie che ha determinato la richiesta di aggravamento
Richiamato dal GIP nella motivazione di aggravamento come disciplina della modifica della misura genetica; la Corte osserva che il GIP ha indicato erratamente questa disposizione rispetto alla fattispecie concreta
Secondo il Tribunale del riesame, l'aggravamento dovrebbe essere inquadrato ex art. 299 comma 4 (sostituzione o aggravamento della misura per mutato quadro delle esigenze cautelari); la Corte riconosce che la materia è quella dell'aggravamento ex art. 299, ma sottolinea che tale aggravamento richiede la richiesta del P.M.
Richiamato in relazione al principio di adeguatezza e al mutato quadro delle esigenze cautelari che giustificano, in astratto, l'aggravamento della misura
Norma invocata per la nullità assoluta del provvedimento: l'assenza della domanda cautelare del P.M. quando necessaria determina la nullità assoluta del provvedimento che ha aggravato la misura
Richiamato nel quadro del rispetto del principio della domanda cautelare e delle esigenze procedurali connesse all'adozione di misure più gravi
art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1-ter
Norma richiamata per le prescrizioni consequenziali: disposizione degli atti alla cancelleria e trasmissione al Tribunale del riesame per gli adempimenti successivi
Massime di principio
- L'aggravamento di una misura cautelare da parte del giudice (sostituzione con misura più grave o inasprimento delle modalità esecutive) richiede, di regola, la richiesta formale del pubblico ministero; in mancanza la decisione è affetta da nullità assoluta (art. 178 lett. b)).
- La correzione di un errore materiale o di una indicazione normativa errata (es. citazione di art. 276 invece di art. 299) non può supplire all'assenza della domanda cautelare se questa è richiesta dalla legge per l'aggravamento.
- Il difensore può efficacemente impugnare un provvedimento di aggravamento quando non risulti dagli atti una formale richiesta del P.M.; tale censura può condurre all'annullamento senza rinvio del provvedimento cautelare.
- Se il pubblico ministero ha chiesto un tipo di misura (es. arresti domiciliari) e il giudice ne applica una più grave (es. custodia in carcere) senza che il P.M. abbia chiesto l'aggravamento, si configura violazione del principio della domanda cautelare e del contraddittorio, con rilevanza di nullità.
- In presenza di un mutato quadro delle esigenze cautelari, il passaggio a una misura più grave è possibile ma deve rispettare le garanzie procedurali (richiesta del P.M., motivazione adeguata e conformità alle norme di riferimento).
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