Cassazione Civile, Ordinanza n. 14314/2023 del 24/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e ha confermato la sentenza del Tribunale di Savona che aveva accolto la domanda dell'avvocata e condannato la cliente al pagamento di € 2.448,00. Ha inoltre condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e dato atto della debenza dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002.
Esito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di pagamento del compenso professionale proposta da un avvocato per l'attività svolta in favore di una cliente in un giudizio di reclamo ex art. 739 c.p.c. relativo alla modifica delle condizioni di separazione. La convenuta aveva eccepito di avere già pagato € 2.000,00 mediante assegno emesso da un terzo. In primo grado il giudice di pace rigettò la domanda, ritenendo, sulla base della prova testimoniale, che l'assegno fosse stato consegnato per quel compenso. In appello, però, il tribunale riformò la decisione: ritenne che il difensore avesse prestato attività sia nel giudizio di separazione sia nel successivo giudizio di reclamo, che quindi maturassero due distinti compensi, e che, in mancanza di una specifica imputazione del pagamento, l'assegno dovesse essere imputato alla prestazione più antica ai sensi dell'art. 1193 c.c. La ricorrente ha quindi censurato la sentenza d'appello con quattro motivi: 1) violazione dell'art. 345 c.p.c. per asserita introduzione in appello di fatti nuovi, sostenendo che la controparte avesse mutato versione sul titolo cui riferire l'assegno; 2) violazione dell'art. 2697 c.c., lamentando che fosse onere del creditore provare il titolo e la prestazione resa nel giudizio di separazione, e non della debitrice provare il fatto estintivo; 3) violazione dell'art. 115 c.p.c., perché il tribunale avrebbe tratto prova da una non contestazione che, secondo la ricorrente, non era mai intervenuta; 4) omesso esame di fatti decisivi, con riferimento all'assegno e alle dichiarazioni rese in interrogatorio libero. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati tutti i motivi: ha escluso la novità delle difese in appello, qualificandole come mera difesa rispetto all'eccezione di pagamento; ha affermato che il tribunale aveva correttamente applicato le regole sull'onere della prova, essendo stata dimostrata dalla professionista l'attività svolta in entrambi i giudizi anche sulla base delle stesse ammissioni contenute nella comparsa di risposta della cliente; ha ritenuto corretta anche l'applicazione dei criteri di imputazione del pagamento ex art. 1193 c.c.; ha infine escluso il vizio di omesso esame, rilevando che la ricorrente sollevava in cassazione contestazioni generiche e comunque tardive su fatti già valorizzati dal giudice di merito.
Norme richiamate
è richiamato solo per identificare il procedimento originario di reclamo in materia di separazione; non è oggetto di specifica interpretazione decisoria
il divieto di nuove domande e nuove eccezioni in appello non impedisce lo sviluppo di mere difese che si inseriscano nel contraddittorio e contrastino il fatto estintivo allegato dalla controparte
la violazione della norma ricorre solo se il giudice ripartisce l'onere probatorio in modo errato; non vi è violazione quando il creditore abbia fornito prova della prestazione e il giudice applichi correttamente la regola di riparto
la censura è infondata quando il giudice valorizza il materiale probatorio ritualmente acquisito e le ammissioni della parte, senza porre a fondamento della decisione fatti non contestati in modo improprio
in assenza di specifica imputazione del pagamento da parte del debitore, l'adempimento va imputato alla prestazione più antica
in cassazione non possono essere introdotte in modo generico contestazioni su circostanze di fatto non specificamente trascritte o localizzate negli atti rilevanti
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002
richiamato insieme al comma 1-quater per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato
Cass. 11774/2007
richiamata per il principio secondo cui il divieto di nuove domande/eccezioni non concerne le mere difese
Cass. 11015/2007
richiamata per il principio secondo cui il divieto di novità in appello non riguarda le mere difese
Cass. 7107/2017
richiamata per il principio secondo cui il divieto di novità in appello non riguarda le mere difese
Cass. 26769/2018
richiamata per il principio secondo cui la violazione dell'art. 2697 c.c. sussiste solo se l'onere della prova è attribuito alla parte sbagliata
Massime di principio
- Nel giudizio di appello il divieto di domande nuove e di nuove eccezioni non impedisce alle parti di svolgere difese che costituiscano sviluppo naturale del contraddittorio e si limitino a contestare il fatto estintivo dedotto dalla controparte.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice assegni l'onere probatorio a una parte diversa da quella su cui grava per legge; non basta criticare la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
- In tema di compenso professionale, la prova della prestazione può essere desunta anche dalle ammissioni della controparte e dagli atti di causa; una contestazione generica e tardiva in cassazione non è idonea a scardinare l'accertamento di merito.
- Quando il debitore non indica specificamente a quale debito intenda imputare il pagamento, il giudice può applicare il criterio legale di imputazione alla prestazione più antica.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio o per introdurre contestazioni fattuali non specificamente autosufficienti in cassazione.
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