Sentenza n. 852/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (sezione terza) n. 727/2022, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego dell'accertamento di conformità relativo a difformità edilizie e contestuale assegnazione di un nuovo termine per l'esecuzione dell'ordinanza di ripristino
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il proprietario impugnava il diniego comunale dell'accertamento di conformità richiesto ai sensi dell'art. 209 della legge regionale toscana n. 65/2014, riferito a difformità riguardanti un ex fienile trasformato in abitazione, una serra solare utilizzata come veranda e ulteriori manufatti. In primo grado deduceva, anzitutto, la violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990, poiché il diniego finale era stato fondato anche sulla mancanza della doppia conformità, ragione non indicata nel preavviso di rigetto e quindi non sottoposta al contraddittorio procedimentale. Contestava inoltre la violazione degli artt. 36 del d.P.R. n. 380/2001 e 209 della legge regionale toscana n. 65/2014, sostenendo che i parziali ripristini eseguiti in attuazione dell'ordinanza comunale di demolizione avessero eliminato parte degli abusi e reso sanabili quelli residui. Deduceva altresì l'erronea applicazione della disciplina urbanistica comunale e regionale quanto alla compatibilità delle opere sull'ex fienile, alla qualificazione degli interventi di ristrutturazione edilizia e alla legittimità della serra solare. In appello reiterava tali censure, denunciando anche difetto di istruttoria, travisamento dei presupposti, erroneità e insufficienza della motivazione.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello e, in riforma della sentenza del TAR Toscana, ha accolto il ricorso introduttivo e annullato il diniego comunale. È stato ritenuto fondato il primo motivo: il preavviso di rigetto si applica anche ai procedimenti di sanatoria e di condono edilizio e deve porre l'interessato in condizione di conoscere e contestare tutti i motivi ostativi prima dell'adozione del provvedimento finale. Nel caso concreto, il Comune aveva comunicato un preavviso non coincidente con la motivazione finale, introducendo nel diniego la mancanza della doppia conformità senza averla previamente sottoposta al contraddittorio. La violazione è stata considerata sostanziale, poiché la complessità della vicenda rendeva plausibile che il privato avrebbe potuto fornire elementi utili, tra cui la natura dei lavori quali parziali ripristini eseguiti in attuazione dell'ordine comunale. La natura vincolata del provvedimento non escludeva l'obbligo di partecipazione, né consentiva di applicare l'art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990, poiché non era dimostrato che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso dopo un contraddittorio effettivo. Le ulteriori censure sono state dichiarate assorbite per difetto di interesse. Il Comune è stato condannato alle spese del doppio grado, liquidate in euro 7.000, oltre accessori di legge, se dovuti.
Norme richiamate
Nei procedimenti di sanatoria edilizia l'amministrazione deve comunicare preventivamente tutti i motivi ostativi concretamente posti a fondamento del diniego, consentendo un contraddittorio effettivo; non può introdurre nel provvedimento finale ragioni nuove o ulteriori non previamente comunicate.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
in nessun caso il provvedimento avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato
La disposizione non rende irrilevante la violazione dell'art. 10-bis quando la mancata comunicazione di un motivo ostativo abbia concretamente inciso sulla partecipazione e non sia dimostrato che il contenuto finale non avrebbe potuto essere diverso.
art. 6, comma 1, lett. e), l. 241/1990
Il dirigente competente, nel discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento, deve indicare le relative motivazioni nel provvedimento finale.
L'accertamento di conformità edilizia richiede la conformità dell'intervento alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione sia al momento della presentazione della domanda; tuttavia, la relativa questione deve essere previamente sottoposta al richiedente nel contraddittorio procedimentale.
Costituisce la disciplina regionale richiamata per la domanda di accertamento di conformità edilizia.
Massime di principio
- Il preavviso di rigetto previsto dall'art. 10-bis della legge n. 241/1990 si applica anche ai procedimenti di sanatoria e di condono edilizio.
- Il preavviso di rigetto deve anticipare tutti i motivi ostativi posti a fondamento del diniego finale; l'introduzione nel provvedimento conclusivo di una ragione nuova o non integralmente esplicitata determina una lesione sostanziale del contraddittorio procedimentale.
- La natura vincolata del provvedimento non esonera l'amministrazione dal rispetto delle garanzie partecipative quando la partecipazione possa incidere sull'accertamento o sulla valutazione dei presupposti del potere.
- L'art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990 non è applicabile per escludere l'annullabilità di un diniego fondato su motivi non previamente comunicati, se la complessità della vicenda rende plausibile che il privato avrebbe potuto fornire elementi idonei a influire sulla decisione.
- Nei procedimenti di sanatoria edilizia, la verifica della doppia conformità deve essere svolta dall'amministrazione nel rispetto del contraddittorio, consentendo al richiedente di chiarire la natura e la portata degli interventi oggetto dell'istanza.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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