Cassazione Civile, Ordinanza n. 21078/2024 del 27/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (conduttore)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di locazione abitativa stipulato per un immobile sito in Milano. I locatori, quali eredi pro quota della precedente locatrice, avevano convenuto in giudizio i conduttori sostenendo che, nonostante il recesso anticipato comunicato dai conduttori e la loro asserita disponibilità al rilascio, l'immobile non fosse stato restituito perché ancora occupato da un terzo. Chiedevano quindi la condanna dei conduttori al rilascio e al risarcimento del danno da ritardata restituzione ex artt. 1590 e 1591 c.c. I conduttori si difendevano deducendo di aver già rilasciato l'appartamento libero dai propri beni, di aver offerto la riconsegna e di non essere responsabili dell'occupazione del terzo, che sarebbe stato immesso nel bene con il consenso del locatore. Il Tribunale rigettava la domanda ritenendo che i conduttori avessero adempiuto all'obbligo di restituzione e che la permanenza del terzo non fosse loro imputabile. La Corte d'appello confermava e rigettava anche la domanda ex art. 96 c.p.c. Il ricorso per cassazione del locatore articolava due motivi: con il primo denunciava violazione degli artt. 1220, 1375, 1590 e 1591 c.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente reputato seria e affidabile l'offerta di rilascio e avesse escluso l'inadempimento dei conduttori; con il secondo deduceva violazione dell'art. 2697 c.c., lamentando che fosse stata posta a suo carico la prova del fatto che il terzo occupante dimorasse nell'immobile per accordo con i conduttori.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo non si confrontasse con l'iter argomentativo della sentenza impugnata e si risolvesse in una richiesta di rivalutazione del materiale documentale e della quaestio facti, senza indicare una effettiva violazione o falsa applicazione delle norme richiamate. Anche il secondo motivo è stato giudicato inammissibile perché formulato in modo non conforme ai criteri elaborati in tema di violazione dell'art. 2697 c.c. e, ancora una volta, diretto sostanzialmente a ottenere una nuova valutazione delle prove. Conseguentemente il ricorso è stato respinto in rito, con condanna del ricorrente alle spese di lite e con attestazione dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
Richiamato come norma sull'obbligo di restituzione del bene locato; la Corte d'appello aveva escluso l'inadempimento dei conduttori perché il rilascio dell'immobile era stato eseguito e l'eventuale occupazione del terzo non era loro imputabile.
Richiamato come base della domanda risarcitoria per ritardata restituzione; la Corte di merito aveva negato che vi fosse mora dei conduttori e la Cassazione ha ritenuto inammissibile la censura che mirava a rimettere in discussione tale valutazione.
Evocato dal ricorrente in relazione alla serietà e affidabilità dell'offerta di rilascio; la censura è stata reputata inammissibile perché priva di effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata.
Evocato dal ricorrente insieme agli altri articoli sostanziali; la Corte ha considerato la doglianza come volta alla rivalutazione del fatto, non alla denuncia di un errore di diritto.
Richiamato con il secondo motivo per lamentare un errato riparto dell'onere della prova; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile poiché non impostata secondo i criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità e comunque diretta a ottenere una nuova lettura delle prove.
Richiamato nella motivazione della sentenza di merito per ritenere pacifica una circostanza documentalmente emergente e non specificamente contestata.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma processuale invocata come parametro dei motivi di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Richiamato per escludere che il ricorso potesse tradursi in una nuova valutazione del fatto, non consentita nel giudizio di legittimità.
Domanda di lite temeraria proposta dagli appellati e rigettata dalla corte territoriale; sul punto non vi è accoglimento in cassazione perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per dare atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, il motivo di ricorso deve confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata: una censura che si limiti a riprodurre documenti o a proporre una diversa lettura dei fatti è inammissibile.
- La deduzione di violazione di legge non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio; quando la critica mira alla ricostruzione del fatto, occorre rispettare i limiti del controllo di legittimità sulla motivazione.
- In tema di locazione, la responsabilità del conduttore per ritardata restituzione presuppone che il ritardo sia a lui imputabile; se l'immobile è stato rilasciato e la permanenza di un terzo non è collegata a un comportamento del conduttore, non è configurabile la mora ex art. 1591 c.c.
- La censura relativa all'art. 2697 c.c. è ammissibile solo se si contesta l'erronea attribuzione del rischio della mancata prova in diritto; non può essere utilizzata per contestare l'apprezzamento del contenuto delle prove o la loro attendibilità.
- La mancata specifica contestazione di una circostanza documentalmente emergente può consentire al giudice di merito di considerarla pacifica ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
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