Cassazione Civile, Ordinanza n. 14570/2022 del 09/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda la determinazione della rendita catastale di un impianto eolico censito in categoria speciale. La società aveva presentato una denuncia Docfa proponendo una rendita che escludeva il valore della torre dell'aerogeneratore, ritenendola componente impiantistica funzionale al processo produttivo di energia elettrica e quindi non rilevante ai fini catastali in base all'art. 1, comma 21, della L. 208/2015. L'Ufficio ha invece rettificato la rendita includendo anche il valore della torre. I giudici di merito hanno confermato la rettifica, ritenendo torri e fondazioni riconducibili alle costruzioni. In cassazione la società ha dedotto: 1) violazione dell'art. 1, comma 21, L. 208/2015, per avere la CTR incluso la torre nella rendita nonostante la sua funzione produttiva; 2) violazione dell'art. 2697 c.c. per avere la CTR accolto una stima non adeguatamente provata; 3) violazione del r.d.l. n. 652/1939 e del d.P.R. n. 1142/1949 per mancata applicazione dei criteri legali di stima e per sovrastima della torre sulla base di assunti non supportati da prova.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso e ha dichiarato assorbiti il secondo e il terzo. Ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, affinché accerti in concreto se la torre dell'impianto eolico costituisca un macchinario, congegno, attrezzatura o altro impianto funzionale allo specifico processo produttivo di energia elettrica e, quindi, escluso dalla stima diretta ai sensi dell'art. 1, comma 21, L. 208/2015. La CTR dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
"A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo"
La norma va letta come disciplina per esclusione: nella stima diretta rientrano suolo, costruzioni e elementi strutturalmente connessi, ma restano esclusi i componenti impiantistici funzionali allo specifico processo produttivo, a prescindere dalla loro infissione stabile al suolo.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro invocato per denunciare violazione di legge.
È stato invocato come violazione dell'onere della prova in relazione alla stima della torre; motivo assorbito.
r.d.l. n. 652/1939
Richiamato insieme alla normativa catastale di settore come disciplina dei criteri di determinazione della rendita; motivo assorbito.
d.P.R. n. 1142/1949
Richiamato insieme alla normativa catastale di settore come disciplina dei criteri di determinazione della rendita; motivo assorbito.
Richiamato per la trattazione camerale sulla proposta del relatore.
Massime di principio
- Nella determinazione della rendita catastale degli immobili speciali e particolari, occorre distinguere tra componenti strutturalmente connesse al bene e componenti impiantistiche funzionali allo specifico processo produttivo: solo le prime concorrono alla stima diretta, le seconde sono escluse.
- Ai fini dell'esclusione dalla stima catastale non è decisiva la mera consistenza fisica o la stabile infissione al suolo del manufatto, bensì il suo concreto rapporto di strumentalità con il processo produttivo.
- Il giudice di merito deve accertare in fatto se il componente dell'impianto abbia autonomia funzionale oppure costituisca un unicum con l'impianto produttivo; l'omesso esame di tale profilo decisivo integra vizio della decisione impugnata.
- Quando il primo motivo di ricorso è fondato e determina la cassazione con rinvio, restano assorbite le censure ulteriori che investono profili probatori o di corretta applicazione dei criteri estimativi.
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