Cassazione Civile, Ordinanza n. 01055/2026 del 19/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (promittente venditore)
La controversia
La controversia nasce da un preliminare di compravendita dell'11 agosto 2010. La società attrice aveva inizialmente chiesto la declaratoria di inadempimento dei promittenti venditori perché non avevano consegnato la documentazione necessaria per il definitivo, con richiesta di sentenza ex art. 2932 c.c. che tenesse luogo del contratto definitivo. Dopo la costituzione dei convenuti, la domanda era stata modificata: in via principale si invocava la nullità del contratto per mancanza di causa o di oggetto; in subordine la risoluzione per inadempimento ex art. 1453 c.c., collegando poi la pretesa al fatto che non sarebbero stati forniti al Comune di Nettuno gli elaborati tecnici richiesti, con esito negativo della pratica edilizia. In appello la società ha contestato anche la legittimazione passiva della moglie del promittente venditore e la necessità della sua partecipazione al giudizio, deducendo inoltre un vizio nel regolamento delle spese. In cassazione ha proposto tre motivi: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 102 c.p.c. per asserita pronuncia su un fatto non contestato e per esclusione della necessità del litisconsorzio della moglie; 2) violazione degli artt. 1453 c.c. e 183, comma 6, c.p.c. per avere la corte d'appello qualificato come mutatio libelli la domanda di risoluzione/nullità, che la ricorrente riteneva fondata su un difetto genetico della causa; 3) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in tema di liquidazione delle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati tutti e tre i motivi. Sul primo ha osservato che non vi era omessa pronuncia, poiché la censura si confrontava solo in modo apparente con la motivazione d'appello, la quale aveva qualificato l'impegno della moglie come promessa del fatto del terzo e aveva escluso che la sua mancata partecipazione impedisse il trasferimento dei beni promessi. Sul secondo ha affermato che la memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. aveva introdotto un fatto sopravvenuto nuovo, ossia il diniego comunale della sopraelevazione, trasformando la causa petendi e il thema decidendum, con conseguente mutamento non consentito della domanda originaria. Sul terzo ha ribadito che la liquidazione del compenso per l'attività difensiva rientra nel prudente apprezzamento del giudice di merito, nei limiti dei parametri minimi e massimi. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità e con atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato quale rimedio domandato originariamente per ottenere una sentenza costitutiva sostitutiva del contratto definitivo.
Invocato dalla ricorrente per sostenere la domanda di risoluzione per inadempimento; la Corte ha però rilevato che la successiva allegazione si fondava su un fatto nuovo e diverso.
La Corte ribadisce che il vizio di omessa pronuncia ricorre solo se il giudice omette completamente di provvedere sulla domanda o eccezione, anche implicitamente.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la necessità del litisconsorzio della moglie del promittente venditore; la Corte non accoglie la censura.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Usato come parametro di ricorso per violazione di legge nei tre motivi dedotti.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Indicato dalla Corte come norma di riferimento del vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c.
La memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. può introdurre deduzioni nei limiti consentiti; nel caso concreto ha invece introdotto un fatto sopravvenuto nuovo, alterando l'oggetto sostanziale dell'azione.
Richiamati in tema di spese di lite; la Corte conferma che la loro liquidazione concreta è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito entro i parametri legali.
Citato per il deposito della memoria in prossimità dell'udienza camerale.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.
Massime di principio
- Il vizio di omessa pronuncia sussiste solo quando il giudice omette integralmente di decidere, espressamente o implicitamente, sulla domanda o sull'eccezione; non è configurabile quando la censura mira in realtà a contestare la motivazione o la qualificazione giuridica data dal giudice.
- La mutatio libelli è ravvisabile quando, dopo l'atto introduttivo, venga modificata la causa petendi mediante l'allegazione di fatti costitutivi nuovi e diversi, tali da introdurre un tema d'indagine e di decisione differente; non è consentito trasformare una domanda di adempimento in una domanda fondata su un distinto fatto sopravvenuto e su una diversa pretesa sostanziale.
- La memoria depositata nel termine previsto dall'art. 183, comma 6, c.p.c. non può essere usata per introdurre un autonomo fatto sopravvenuto idoneo a mutare l'oggetto sostanziale della lite.
- In materia di spese processuali, la quantificazione del compenso professionale dell'avvocato, nei limiti dei parametri minimi e massimi, è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e non richiede necessariamente l'indicazione analitica di ogni singola voce.
- Quando il ricorso per cassazione è rigettato, la parte soccombente è tenuta alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità ed è soggetta, ove ne ricorrano i presupposti, all'ulteriore contributo unificato.
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