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Cassazione Penale, Ordinanza n. 27533/2025 del 28/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per fatti in materia di stupefacenti e armi. Con il primo motivo ha chiesto la riqualificazione del fatto di cui al capo A) nella fattispecie lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, sostenendo in sostanza che gli elementi valorizzati dai giudici di merito non escludessero la minore offensività e che potesse riconoscersi l'uso personale non punibile o comunque l'ipotesi di lieve entità. Con il secondo e il terzo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 133 e 62-bis c.p. in punto di trattamento sanzionatorio, lamentando la mancata concessione delle attenuanti generiche e la quantificazione della pena, anche con riferimento allo scostamento dal minimo edittale per il reato ritenuto più grave in continuazione. La Corte di cassazione ha ritenuto tutte le censure inammissibili perché dirette a sollecitare una rivalutazione del merito e comunque non confrontate con la motivazione della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo sulla riqualificazione del fatto nell'ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, osservando che la Corte territoriale aveva effettuato una valutazione complessiva di tutti gli indici normativi e aveva motivato adeguatamente l'esclusione della minima offensività sulla base della quantità e qualità della sostanza, delle modalità di conservazione, degli strumenti di pesatura, dei contatti con ambienti delinquenziali e della mancata prova dell'uso personale. Ha inoltre ritenuto inammissibili le doglianze sul trattamento sanzionatorio e sulle attenuanti generiche, perché la motivazione del giudice di merito era logica e coerente e le censure non si misuravano con tutte le ragioni poste a base della decisione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990

    La lieve entità non può essere esclusa o riconosciuta in astratto per la sola presenza di un singolo elemento, ma richiede una valutazione complessiva di tutti gli indici del fatto; anche il dato ponderale va apprezzato in concreto, salvo che assuma valore preponderante negativo.

  • art. 133 c.p.

    La determinazione della pena è giudizio di fatto rimesso al giudice di merito, sindacabile in cassazione solo se la motivazione è contraddittoria o non considera gli elementi rilevanti ai fini della commisurazione.

  • art. 62-bis c.p.

    La concessione o esclusione delle attenuanti generiche richiede una motivazione che dia conto degli elementi ritenuti prevalenti; non è censurabile in cassazione se sorretta da argomentazione logica e coerente.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, ove ravvisabile colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Ai fini della configurabilità dell'ipotesi lieve in materia di stupefacenti, il giudice deve procedere a una valutazione complessiva di mezzi, modalità, circostanze dell'azione, quantità e qualità della sostanza, senza attribuire valore automaticamente ostativo a un singolo indice se non quando questo risulti preponderante per la sua significatività.
  • La richiesta di riqualificazione del fatto in lieve entità non può essere accolta quando la motivazione del giudice di merito evidenzi, in modo analitico, una complessiva offensività della condotta e il ricorso si limiti a proporre una diversa lettura del materiale probatorio.
  • Le censure in cassazione contro la commisurazione della pena e il diniego delle attenuanti generiche sono ammissibili solo se colpiscono specificamente la motivazione e i parametri di cui all'art. 133 c.p.; non è sufficiente opporre una valutazione alternativa del fatto.
  • La scelta del rito abbreviato non equivale, di per sé, a condotta collaborativa idonea a fondare automaticamente il riconoscimento delle attenuanti generiche, potendo rilevare solo nei limiti in cui sia apprezzata dal giudice di merito.
  • In caso di ricorso inammissibile, segue la condanna alle spese processuali e, in presenza di profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilità, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioniPena e commisurazioneCause di non punibilità
RamiStupefacentiProcesso penaleParte generale
SottomaterieLieve entità
IstitutiOnere della prova

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