Cassazione Penale, Ordinanza n. 27525/2025 del 28/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo infondati i motivi dedotti contro il diniego della continuazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il condannato ha proposto ricorso per cassazione contro l'ordinanza del Tribunale che, in sede esecutiva, non gli aveva riconosciuto il beneficio della continuazione tra più fatti di reato già oggetto di condanna. Con memoria difensiva si è richiamato il fatto che un coimputato, per i medesimi reati, aveva ottenuto il riconoscimento della continuazione in relazione alle stesse fattispecie. La Corte ha però ritenuto manifestamente infondati i motivi: l'ordinanza impugnata aveva valorizzato l'estemporaneità della condotta di lesioni, nata da un episodio specifico, come ostacolo alla configurabilità di una volontà criminale unitaria; inoltre, per i reati in materia di stupefacenti, era logicamente apprezzabile il rilievo della distanza temporale tra gli episodi, quale indice contrario all'esistenza di un disegno criminoso unico. La Corte ha anche escluso che il diverso esito ottenuto da un coimputato imponesse automaticamente lo stesso trattamento, osservando che la mera finalità di mantenere in vita il sodalizio è un elemento unificatore troppo debole per fondare di per sé la continuazione, altrimenti si produrrebbe un automatismo nel riconoscimento del beneficio per tutti i reati commessi in ambito associativo.
Norme richiamate
Richiamato solo per escludere che i reati-fine commessi nell'ambito di un contesto associativo debbano automaticamente considerarsi in continuazione con il reato associativo.
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione richiede la verificabilità di un disegno criminoso unitario; la mera contiguità tra fatti o la loro collocazione in un contesto comune non è sufficiente.
- L'estemporaneità della condotta e la sua genesi in un episodio specifico costituiscono indici ostativi all'individuazione di una volizione criminale unitaria.
- La distanza temporale tra gli episodi può essere valorizzata dal giudice come elemento contrario alla sussistenza di un medesimo disegno criminoso.
- Il diverso trattamento riservato a un coimputato non impone di per sé l'identico esito, quando il giudice abbia motivato in modo non illogico sulla specificità della posizione del ricorrente.
- Nei rapporti tra reato associativo e reati-fine non può operare un automatismo nel riconoscimento della continuazione: l'appartenenza a un contesto associativo non basta da sola a unificare tutti i reati commessi al suo interno.
Come è indicizzato
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