Cassazione Penale, Ordinanza n. 27526/2025 del 28/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del tribunale di Milano resa in sede esecutiva, che aveva negato il riconoscimento della continuazione tra più reati già oggetto di sentenze definitive in esecuzione. Dalla motivazione emerge che i reati erano omogenei, tutti contro il patrimonio, ma commessi in luoghi diversi e distanti, con intervalli temporali di mesi e in un arco complessivo di circa un anno, con modalità esecutive non analoghe e in contesti differenti. Il ricorso conteneva un unico motivo, ma la Corte ha rilevato che esso si risolveva in censure di fatto, in doglianze generiche e nella richiesta di una rivalutazione del materiale già esaminato dal giudice di merito, senza indicare elementi specifici trascurati dall'ordinanza impugnata. In sostanza, il ricorrente contestava la lettura del compendio probatorio e la valutazione della distanza temporale quale indice ostativo alla continuazione, invocando un diverso apprezzamento della pretesa unitarietà del disegno criminoso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che l'ordinanza del giudice dell'esecuzione avesse applicato correttamente i principi in materia di continuazione, valorizzando in modo non illogico la distanza temporale tra i fatti, la diversità dei luoghi, dei contesti e delle modalità operative, nonché l'assenza di elementi idonei a dimostrare un preordinato disegno criminoso sin dall'origine. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende per la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 81, secondo comma, c.p.
La continuazione richiede un disegno criminoso unitario almeno nelle linee generali già esistente al momento della consumazione del primo reato; in mancanza di elementi sintomatici di tale preordinazione, fatti distanti nel tempo e diversi per contesto possono rimanere autonomi.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, ove vi sia colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
È richiamata per il criterio di valutazione della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai fini della condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Ai fini del riconoscimento della continuazione, la mera omogeneità dei reati non basta: occorre la prova di un originario disegno criminoso, anche solo nelle linee generali, dal quale risultino programmati sin dall'inizio anche gli episodi successivi.
- La distanza temporale tra i fatti non è decisiva in senso assoluto, ma costituisce un indice probatorio ostativo sempre più forte quanto maggiore è l'intervallo tra i reati, soprattutto se accompagnato da diversità di luoghi, contesti e modalità esecutive.
- Nel ricorso per cassazione contro un'ordinanza in materia di continuazione non è sufficiente proporre una lettura alternativa del compendio fattuale: occorrono censure specifiche, non generiche, che indichino elementi concreti non esaminati o travisati dal giudice di merito.
- Le doglianze che si limitano a contestare in astratto la conducenza degli indici valorizzati dal giudice di merito o che mirano a una nuova valutazione del fatto sono inammissibili in cassazione.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, ove ricorra colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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