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Cassazione Penale, Ordinanza n. 27522/2025 del 28/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che aveva confermato la condanna per porto di oggetti atti ad offendere. I motivi dedotti riguardavano: 1) il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; 2) il mancato riconoscimento della lieve entità del fatto ex art. 4, comma 3, legge n. 110/1975; 3) la commisurazione della pena e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. La difesa sosteneva, in sostanza, che la condotta fosse connotata da minima offensività e che la pena fosse stata determinata senza adeguata considerazione di elementi favorevoli.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto congrua e non sindacabile in sede di legittimità la motivazione della Corte di appello sul diniego della particolare tenuità e della lieve entità, valorizzando le caratteristiche dell'arma sequestrata, i gravi precedenti penali dell'imputato e la non occasionalità della condotta desunta da precedenti condanne per porto di armi. Ha inoltre ritenuto non consentita e comunque manifestamente infondata la censura sulla pena e sulle attenuanti generiche, osservando che la motivazione di merito era immune da manifesta illogicità e che il giudice non è tenuto a confutare singolarmente tutti gli elementi prospettati dalle parti, essendo sufficiente il riferimento a quelli decisivi. Ne è seguita la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La particolare tenuità del fatto non è riconoscibile quando il giudice di merito abbia motivatamente escluso la lieve offensività della condotta sulla base di elementi significativi, quali la gravità dei precedenti e la non occasionalità del comportamento.

  • art. 4, comma 3, legge n. 110 del 1975

    La lieve entità del fatto in materia di porto di oggetti atti ad offendere richiede una valutazione complessiva della condotta; il diniego motivato in presenza di precedenti penali e di elementi indicativi di non occasionalità è insindacabile in cassazione se non manifestamente illogico.

  • art. 4, legge 18 aprile 1975, n. 110

    Il mancato riconoscimento della lieve entità del fatto preclude, nel caso esaminato, la declaratoria di particolare tenuità ex art. 131-bis c.p. quando il giudice di merito abbia già ritenuto il fatto non lieve.

  • art. 125 c.p.p.

    La motivazione del diniego delle attenuanti generiche e della determinazione della pena è sufficiente se richiama gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, senza dover confutare analiticamente tutte le deduzioni difensive.

  • art. 133 c.p.

    La commisurazione della pena e la valutazione della personalità dell'imputato sono espressione di discrezionalità del giudice di merito, censurabile in cassazione solo per manifesta illogicità o mancanza di motivazione.

  • art. 62-bis c.p.

    Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se sorretto da motivazione che valorizzi precedenti penali e assenza di elementi positivi allegati o emergenti dagli atti.

Massime di principio

  • In tema di particolare tenuità del fatto, il giudice di legittimità non può sostituire la propria valutazione a quella di merito quando il diniego sia sorretto da motivazione congrua, coerente e non manifestamente illogica, fondata su elementi oggettivi e soggettivi della condotta.
  • Il riconoscimento della lieve entità del fatto e quello della particolare tenuità ex art. 131-bis c.p. non possono coesistere quando il giudice di merito abbia escluso, con motivazione adeguata, che il fatto sia lieve o poco offensivo.
  • La presenza di gravi precedenti penali e la non occasionalità della condotta sono elementi idonei a giustificare il diniego della lieve entità del fatto e delle attenuanti generiche.
  • La commisurazione della pena rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non è censurabile in cassazione salvo che la motivazione sia assente, apparente o manifestamente illogica.
  • Nel motivare il diniego delle attenuanti generiche non è necessario prendere in esame tutti gli elementi dedotti dalle parti, essendo sufficiente la considerazione di quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàPena e commisurazioneImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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