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Cassazione Penale, Ordinanza n. 27528/2025 del 28/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che tutti e tre i motivi erano generici e non specificamente correlati alla sentenza di appello. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Trieste del 17/12/2024. Dal testo emerge che il ricorso articolava tre motivi: il primo sul trattamento sanzionatorio, il secondo sul diniego o trattamento delle attenuanti generiche e il terzo sulla recidiva. La Corte ha però rilevato che i motivi erano formulati in termini generici, con mere affermazioni astratte e senza alcun riferimento alla concreta vicenda né alla motivazione della sentenza impugnata. Per questo li ha ritenuti inammissibili per difetto di specificità e per mancanza di correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato.

Norme richiamate

  • art. 581 c.p.p.

    I motivi di impugnazione devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto posti a sostegno della richiesta, a pena di inammissibilità.

  • art. 591 c.p.p.

    La mancanza di specificità dei motivi comporta l'inammissibilità del ricorso.

  • Sez. 2, n. 17281 del 08/01/2019, Delle Cave, Rv. 276916

    Richiamata come precedente sulla violazione del principio di specificità dei motivi di ricorso.

  • Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823

    Richiamata per il principio secondo cui il ricorso deve essere una critica argomentata al provvedimento impugnato e deve confrontarsi con le ragioni della decisione censurata.

  • Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822

    Richiamata in motivazione per il principio di necessaria correlazione tra decisione censurata e atto di impugnazione.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi si risolvono in affermazioni generiche, astratte o standardizzate, prive di riferimento al caso concreto e alla motivazione della sentenza impugnata.
  • La specificità del motivo di ricorso richiede una critica argomentata al provvedimento impugnato, con indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ciascuna censura.
  • Esiste un onere di correlazione tra censure e ragioni della decisione: l'impugnazione non può prescindere dal contenuto motivazionale della sentenza censurata.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per difetto di specificità, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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