Cassazione Penale, Ordinanza n. 27528/2025 del 28/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che tutti e tre i motivi erano generici e non specificamente correlati alla sentenza di appello. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Trieste del 17/12/2024. Dal testo emerge che il ricorso articolava tre motivi: il primo sul trattamento sanzionatorio, il secondo sul diniego o trattamento delle attenuanti generiche e il terzo sulla recidiva. La Corte ha però rilevato che i motivi erano formulati in termini generici, con mere affermazioni astratte e senza alcun riferimento alla concreta vicenda né alla motivazione della sentenza impugnata. Per questo li ha ritenuti inammissibili per difetto di specificità e per mancanza di correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato.
Norme richiamate
I motivi di impugnazione devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto posti a sostegno della richiesta, a pena di inammissibilità.
La mancanza di specificità dei motivi comporta l'inammissibilità del ricorso.
Sez. 2, n. 17281 del 08/01/2019, Delle Cave, Rv. 276916
Richiamata come precedente sulla violazione del principio di specificità dei motivi di ricorso.
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823
Richiamata per il principio secondo cui il ricorso deve essere una critica argomentata al provvedimento impugnato e deve confrontarsi con le ragioni della decisione censurata.
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822
Richiamata in motivazione per il principio di necessaria correlazione tra decisione censurata e atto di impugnazione.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi si risolvono in affermazioni generiche, astratte o standardizzate, prive di riferimento al caso concreto e alla motivazione della sentenza impugnata.
- La specificità del motivo di ricorso richiede una critica argomentata al provvedimento impugnato, con indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ciascuna censura.
- Esiste un onere di correlazione tra censure e ragioni della decisione: l'impugnazione non può prescindere dal contenuto motivazionale della sentenza censurata.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per difetto di specificità, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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