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Sentenza

Sentenza del 17/06/2015 n. 12547 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava gli avvisi di accertamento emessi nei confronti di C.C. e annullati nei precedenti gradi perché il processo verbale di constatazione (PVC), richiamato negli avvisi ma non allegato, non gli avrebbe consentito di conoscere gli elementi posti a fondamento della pretesa. L’Agenzia ha proposto tre motivi di ricorso per cassazione. Con il primo ha denunciato, ai sensi degli artt. 102 c.p.c. e 62, comma 1, del D.Lgs. 546/1992, la violazione del contraddittorio per mancata partecipazione di tutti i litisconsorti necessari. Gli altri due motivi non sono esaminati perché assorbiti.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo: l’accertamento dei redditi di una società di persone e dei soci è unitario e, salvo questioni personali, la controversia coinvolge necessariamente la società e tutti i soci. Poiché il processo era stato celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari, la Corte ha dichiarato la nullità assoluta dell’intero processo e della sentenza della CTR della Puglia, senza decidere la questione dell’allegazione del PVC. Ha cassato la sentenza e rinviato la causa alla Commissione tributaria provinciale di Bari per un nuovo giudizio con contraddittorio integro. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti; le spese dell’intero giudizio sono state interamente compensate, anche in considerazione del successivo consolidamento dell’orientamento delle Sezioni Unite.

Norme richiamate

  • Art. 5 del D.P.R. 917/1986

    l'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci, salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali

    Per gli accertamenti dei redditi delle società di persone e dei soci, l’imputazione proporzionale del reddito comporta di regola una controversia inscindibile tra società e tutti i soci, anche se l’impugnazione riguarda un solo avviso; fa eccezione la contestazione di questioni esclusivamente personali.

  • Art. 14 del D.Lgs. 546/1992

    Ne consegue che il ricorso proposto, come nella specie, solo da uno dei soggetti interessati impone l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29)

    Quando la controversia tributaria è inscindibile e il ricorso è proposto da uno solo dei soggetti coinvolti, il giudizio deve includere gli altri litisconsorti necessari; eventuali procedimenti separati possono essere riuniti.

  • Art. 29 del D.Lgs. 546/1992

    La Corte richiama la possibilità di riunire procedimenti separati relativi alla medesima controversia, fermo restando che il contraddittorio deve risultare integro.

  • Art. 101 c.p.c.

    Va quindi affermata la nullità della sentenza impugnata e dell'intero processo per violazione del principio del contraddittorio ex art. 101 c.p.c.

    La celebrazione del processo senza tutti i litisconsorti necessari viola il contraddittorio e determina la nullità della sentenza e dell’intero processo.

  • Art. 383, comma 3, c.p.c.

    La sentenza deve essere pertanto cassata con rinvio al giudice di primo grado ai sensi dell'art. 383 c.p.c., comma 3.

    Quando la cassazione rileva la nullità dell’intero processo, la causa viene rinviata al giudice di primo grado per la rinnovazione del giudizio.

  • Art. 102 c.p.c.

    La disposizione è richiamata nel motivo accolto in relazione al difetto di integrità del contraddittorio e alla necessità che partecipino al giudizio tutti i soggetti necessari.

  • Art. 62, comma 1, del D.Lgs. 546/1992

    La disposizione è richiamata quale base processuale del ricorso per cassazione in materia tributaria.

Massime di principio

  • Nelle controversie relative all’accertamento dei redditi di una società di persone, l’unitarietà dell’accertamento e l’imputazione del reddito ai soci comportano, di regola, il litisconsorzio necessario tra società e tutti i soci, anche quando impugna un solo socio o è contestato un solo avviso.
  • L’obbligo di partecipazione di tutti i soggetti viene meno se il ricorso riguarda questioni personali del singolo socio, non comuni alla società o agli altri soci.
  • Se il giudizio si svolge senza uno o più litisconsorti necessari, la nullità è assoluta, può essere rilevata d’ufficio in ogni stato e grado e comporta la cassazione della decisione e il rinvio al giudice di primo grado.
  • Quando la decisione viene cassata per un vizio preliminare che travolge l’intero processo, le questioni di merito non esaminate restano assorbite e dovranno essere affrontate nel nuovo giudizio, con contraddittorio integro.

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