Cassazione Civile, Ordinanza n. 15317/2024 del 31/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dal diniego di una pensione di vecchiaia anticipata richiesta da un consulente del lavoro, cui la Corte d'appello aveva negato la prestazione ritenendo non ancora perfezionato il requisito dei 36 anni di contribuzione, perché decisiva risultava la contribuzione relativa al 2014, non versata. Il ricorrente censurava la sentenza di appello con quattro motivi: 1) deduceva la violazione dell'art. 2909 c.c. sostenendo che si fosse formato un giudicato sul diritto alla riduzione contributiva per l'iscrizione anche ad altra gestione previdenziale obbligatoria; 2) lamentava la violazione dell'art. 28 legge 1100/71 e dell'art. 15 preleggi, per avere la Corte territoriale ritenuto prevalente l'art. 37 del regolamento di attuazione ENPACL 2013 e per aver escluso la riduzione contributiva; 3) denunciava violazione degli artt. 112 e 345 c.p.c. per avere la Corte d'appello pronunciato su una domanda di accertamento di omissione contributiva e rigettato la domanda pensionistica sulla base di rilievi asseritamente nuovi; 4) deduceva la violazione dell'art. 21 del regolamento ENPACL, sostenendo che il mancato pagamento della contribuzione avrebbe dovuto comportare solo il posticipo della decorrenza della pensione e non il rigetto della domanda.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il giudicato sulla riduzione contributiva si era formato solo nei limiti della domanda originaria, circoscritta all'anno 2012. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché la pretesa riduzione contributiva per il 2014 era nuova e proposta per la prima volta in cassazione. Ha disatteso il terzo motivo perché l'eventuale irregolarità contributiva era comunque decisiva e impediva l'accesso al trattamento pensionistico. Ha ritenuto infondato anche il quarto motivo, osservando che la norma invocata riguarda i contribuenti morosi che versino poi i contributi, mentre nel caso concreto i contributi del 2014 non erano stati affatto pagati e non era stata neppure chiesta una mera posticipazione della decorrenza della pensione. Il ricorrente è stato condannato alle spese e la Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
Il giudicato si forma solo entro i limiti della domanda proposta; non può estendersi a un periodo contributivo non incluso nella richiesta originaria.
Richiamato dal ricorrente per sostenere la prevalenza della disciplina legale su quella regolamentare; la censura è stata dichiarata inammissibile perché nuova.
art. 15 preleggi
Invocato per affermare la prevalenza della legge sul regolamento; la Corte non entra nel merito per la novità della questione.
La censura di ultrapetizione è stata ritenuta non decisiva, poiché l'irregolarità contributiva impediva comunque il conseguimento della pensione.
Le questioni e i rilievi nuovi non possono essere introdotti per la prima volta in appello; nel caso, comunque, la doglianza non incideva sull'esito.
art. 21 regolamento ENPACL
La disciplina sul differimento della decorrenza riguarda il contribuente moroso che versi in ritardo i contributi; non si applica quando i contributi non siano stati pagati affatto.
art. 37 regolamento di attuazione ENPACL del 2013
Richiamato come fonte regolamentare ritenuta dalla Corte d'appello prevalente nella disciplina della riduzione contributiva; la questione è stata trattata come nuova in cassazione.
art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/2002
Presuppone, in caso di rigetto, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1 bis, DPR n. 115/2002
È il parametro per determinare l'ulteriore importo dovuto in caso di soccombenza del ricorrente.
Massime di principio
- Il giudicato copre solo il decisum relativo alla specifica domanda proposta e non può estendersi a periodi, annualità o presupposti non compresi nel petitum originario.
- In cassazione non sono proponibili per la prima volta questioni nuove di fatto o di diritto che non risultino trattate nei precedenti gradi di merito.
- La mancata contribuzione necessaria al perfezionamento del requisito previdenziale impedisce il sorgere del diritto alla prestazione, non potendo la domanda essere accolta quando il requisito contributivo non sia maturato.
- La disciplina che prevede il differimento della decorrenza della pensione per il pagamento tardivo dei contributi presuppone l'esistenza di una morosità sanata, non la totale omissione del versamento.
- Una violazione processuale o un vizio di ultrapetizione non è decisivo quando, in ogni caso, la domanda principale è infondata per difetto del requisito sostanziale richiesto dalla legge o dal regolamento.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 31 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 15254/2024 del 31/05/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 31 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 15258/2024 del 31/05/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 31 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 15261/2024 del 31/05/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 31 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 15263/2024 del 31/05/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 31 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 15275/2024 del 31/05/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 31 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 15276/2024 del 31/05/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →