Cassazione Penale, Sentenza n. 22240/2026 del 16/06/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Torino che li ha condannati per bancarotta fraudolenta documentale (art. 216, comma 1, n. 2 legge fall.). Le censure principali riguardano: violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza per indeterminatezza del capo di imputazione; errore di qualificazione dell'attività della società come impresa commerciale; insufficiente e contraddittoria motivazione sulla ricostruzione della crisi e sull'elemento soggettivo (dolus) richiesto; mancata e specifica indicazione delle scritture contestate e dei periodi di riferimento; carente prova e motivazione sull'attribuzione della qualifica di amministratore di fatto a Loiodice e sul ruolo di "prestanome" di Rainero; e il mancato confronto dell'appello con le argomentazioni che avevano condotto al proscioglimento in primo grado.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto i ricorsi fondati. Ha rilevato gravi carenze logiche e di impostazione della sentenza d'appello, in particolare la fusione indebita delle due fattispecie alternative previste dall'art. 216 l.f. e la mancata delimitazione dell'oggetto del processo rispetto alla determinazione del fatto operata in primo grado. La Corte ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Torino per nuovo giudizio, impartendo precise istruzioni: il giudice di rinvio deve chiarire il ruolo di ciascun imputato, indicare specificamente le condotte ritenute provate nel perimetro fattuale già definito dal Tribunale, raccordare i fatti alle fattispecie penali applicabili, motivare sulla sussistenza dell'eventuale dolo specifico (se si ritiene configurabile la bancarotta "specifica") e valutare la posizione di prestanome di Rainero con riferimento al relativo coefficiente psicologico; se necessario, procedere alla rinnovazione istruttoria secondo art. 603, comma 3-bis c.p.p.
Norme richiamate
R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), art. 216, comma 1, n. 2
La norma comprende due fattispecie autonome: la "specifica" (sottrazione/distruzione/falsificazione/omessa tenuta con dolo specifico volto a procurare un ingiusto profitto o recare pregiudizio ai creditori) e la "generale" (tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, integrata da falso ideologico contestuale, con dolo generico). La Corte ha sottolineato la distinzione e censurato la fusione indebita tra le due ipotesi operata dalla Corte d'appello.
art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen.
Norma richiamata per la possibilità di rinnovazione istruttoria in caso di annullamento con rinvio da parte della Cassazione; la Corte indica che, se necessario, il giudice di rinvio dovrà disporre la rinnovazione alle condizioni previste.
artt. 516 e ss. cod. proc. pen.
Poteri del Pubblico Ministero di integrare o modificare l'imputazione nel corso del procedimento; la Corte rileva che tali poteri non sono stati esercitati e ciò ha inciso sulla delimitazione dell'oggetto del processo.
Previsione procedurale applicata al trattamento dei ricorsi presentati dopo il 30/06/2024: i ricorsi sono stati trattati in camera di consiglio secondo la disciplina riscritta dal d.lgs. n. 150/2022.
Indica l'obbligo dell'amministratore circa l'ordinaria gestione societaria e la regolare tenuta dei libri contabili; la Corte ricorda che tale obbligo non può essere automaticamente eluso dall'amministratore formale.
Richiamato indirettamente nella considerazione della responsabilità omissiva: l'amministratore che abdica ai propri doveri di vigilanza può concorrere per omissione nella realizzazione del reato se consapevole dello scopo illecito del gestore di fatto.
art. 217 e art. 220 legge fallimentare
Richiamati come riferimenti normativi affini nella disciplina delle fattispecie di bancarotta (semplice e altre forme): la Corte segnala la necessità di corretta individuazione della fattispecie applicabile in relazione agli elementi di fatto e di dolo.
Massime di principio
- Se il decreto che dispone il giudizio è indeterminato e la difesa non ne eccepisce la nullità e il P.M. non modifica l'imputazione, l'oggetto del processo può ritenersi delimitato dalla sentenza di primo grado; la Corte d'appello non può fondare una condanna su fatti diversi non già formulati o contestati senza esplicito confronto motivato.
- Per l'art. 216 l.f. è essenziale distinguere tra la "bancarotta documentale specifica" (richiede dolo specifico e precisa indicazione di quali scritture sono sottratte/falsificate) e la "generale" (richiede prova che la contabilità sia stata tenuta in modo da rendere impossibile la ricostruzione; qui è sufficiente il dolo generico). La qualificazione deve risultare chiara e collegata a specifiche condotte fattuali.
- Una imputazione generica che riproduce solo la formula normativa senza descrivere il fatto storico concreto è viziata; il processo richiede che siano indicati quali scritture o annotazioni sono contestate e il periodo di riferimento.
- L'amministratore formale non è automaticamente esonerato dalla responsabilità penale se è mero prestanome; tuttavia la sua responsabilità dolosa richiede prova della consapevolezza dello scopo illecito o, almeno, della sua colpevole omissione di vigilanza in presenza di elementi che rendevano evidente lo scopo perseguito dall'amministratore di fatto.
- Il giudice d'appello che capovolge una decisione di proscioglimento ha l'obbligo di esporre le linee portanti del proprio ragionamento e confutare specificamente le argomentazioni della sentenza di primo grado; non può limitarsi a una diversa valutazione sommaria del materiale probatorio.
- Il Pubblico Ministero, se ritiene insufficienti le emergenze processuali rispetto all'imputazione originaria, deve avvalersi dei poteri di integrazione e modifica dell'accusa; il mancato esercizio può limitare l'ambito probatorio utilizzabile in appello.
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