Cassazione Civile, Ordinanza n. 25820/2026 del 25/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (erede testamentario)
La controversia
La controversia nacque dalla domanda proposta nel 2007 da due attrici, che si dichiaravano eredi universali in forza di un testamento olografo del 17 ottobre 2005, pubblicato il 16 maggio 2007. Quel testamento revocava le precedenti disposizioni, tra cui un testamento olografo del 22 ottobre 2001, pubblicato il 22 novembre 2005, che attribuiva alcuni beni a Rosario Tropea. Le attrici chiesero la restituzione dei beni e dei frutti; il convenuto contestò l’autenticità del testamento del 2005 e domandò in via riconvenzionale l’accertamento della propria qualità di erede universale in forza del testamento del 2001. Dopo la morte di una delle attrici, il processo fu riassunto nei confronti dei suoi eredi. Il Tribunale di Catania, con sentenza n. 2987/2015, dichiarò falso il testamento del 2005 e riconobbe Rosario Tropea unico erede nominato nel testamento del 2001, con istituzione ex re certa. In appello, la Corte d’appello di Catania, con sentenza n. 2229/2018 depositata il 24 ottobre 2018, dichiarò Rosario Tropea erede universale, includendo nell’istituzione anche i beni non menzionati nel testamento, e condannò gli appellanti principali e un’altra appellante alla rifusione delle spese dei due gradi. Grazia Arcidiacono ricorse per cassazione con cinque motivi: 1) violazione dell’art. 784 c.p.c. per mancata integrazione del contraddittorio con tutti gli eredi legittimi del de cuius; 2) nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 214, 216 e 221 c.p.c., sostenendo che la falsità del testamento sarebbe stata dichiarata senza una specifica domanda e senza querela di falso con partecipazione del pubblico ministero; 3) omesso o insufficiente esame di un fatto decisivo circa la valutazione della consulenza grafologica, l’uso di ausiliari non autorizzati, le diverse condizioni di redazione dei testamenti del 2001 e del 2005 e le osservazioni dei consulenti di parte; 4) nullità della sentenza per avere ritenuto coperta da giudicato l’istituzione ex re certa e per averne esteso gli effetti ai beni non espressamente menzionati, escludendo la successione legittima; 5) erronea regolazione delle spese, che avrebbero dovuto essere compensate in ragione di pronunce di legittimità sopravvenute durante l’appello.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, primo comma, c.p.c.: la ricorrente non ha fornito elementi per superare l’orientamento secondo cui, pur essendo necessari nel giudizio sulla validità del testamento anche i soggetti che succederebbero per legge in caso di invalidità, chi eccepisce la pretermissione deve indicare gli eredi e provare i presupposti della loro qualità e della necessaria integrazione; la Corte d’appello aveva rilevato che tale indicazione e prova mancavano. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la contestazione circa l’assenza di una specifica domanda di accertamento della falsità avrebbe dovuto essere proposta con l’appello contro la sentenza di primo grado e non era stata dedotta allora; inoltre, la domanda accolta mirava a contrastare la petizione ereditaria avversaria mediante l’accertamento negativo dell’autenticità, non a ottenere un accertamento erga omnes di falsità soggetto alle forme della querela di falso e all’intervento del pubblico ministero. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per la doppia conforme, non essendo state indicate differenze nella ricostruzione dei fatti tra le decisioni di merito; la censura sulla nullità della CTU per l’impiego di ausiliari non era stata fatta valere tempestivamente e le critiche alla valutazione grafologica miravano a una non consentita rivalutazione del merito. Il quarto motivo è stato rigettato: le contestazioni svolte in appello non avevano impugnato specificamente l’accertamento ormai definitivo dell’istituzione ex re certa; inoltre, la ricorrente non aveva censurato adeguatamente la valutazione secondo cui i beni residui, di valore modesto rispetto a quelli espressamente attribuiti, erano beni ignorati per dimenticanza o perché non necessitavano di menzione, senza che risultasse una volontà consapevole di destinarli alla successione legittima. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile: la scelta di compensare le spese rientra nella discrezionalità del giudice di merito, mentre nel caso concreto era stato correttamente applicato il principio di soccombenza. Nessuna statuizione sulle spese di cassazione, poiché gli intimati non hanno svolto attività difensiva. La Corte ha dato atto dei presupposti processuali per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Il primo motivo è inammissibile ex art. 360-bis comma primo c.p.c., in quanto la Corte etnea ha deciso la questione di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte, e l’esame del motivo non offre elementi per modificare tale orientamento.
Il motivo è inammissibile quando la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza di legittimità e il ricorso non offre ragioni per modificarne l’orientamento.
La Corte distrettuale ha poi sottolineato che tale orientamento è espressivo di altro consolidato principio affermato dalla Suprema Corte: colui che eccepisca la non integrità del contraddittorio ha l'onere, qualora questa non possa essere rilevata direttamente dagli atti o in base alle prospettazioni delle parti, non solo di indicare i soggetti che rivestono la qualità di litisconsorti necessari asseritamente pretermessi, ma anche di provare i presupposti di fatto e di diritto dell'invocata integrazione e, quindi, i titoli in forza dei quali essi assumono tale qualità.
Nel giudizio relativo alla validità di un testamento, chi deduce la mancata partecipazione di eredi legittimi deve indicare i pretesi litisconsorti necessari e dimostrare i fatti e i titoli da cui deriva la loro qualità e la necessità di integrare il contraddittorio, quando ciò non emerga già dagli atti o dalle allegazioni.
Con ordinanza interlocutoria n. 8332/2025 è stata ordinata l'integrazione del contraddittorio a cura della ricorrente ex art. 331 c.p.c. nei confronti di Daniela e Anna Arcidiacono, alle quali non risultava eseguita la notifica del ricorso.
La norma è applicata per disporre l’integrazione del contraddittorio in cassazione nei confronti dei soggetti cui il ricorso non risultava notificato.
Con ordinanza interlocutoria n. 3284/2026 depositata il 14.2.2026, per le ragioni ivi esposte e alle quali in questa sede è sufficiente rinviare, ritenuto che le notifiche compiute nel termine concesso nei confronti di Anna e Daniela Arcidiacono erano nulle e non inesistenti, se ne è disposta la rinnovazione ex art. 291 c.p.c.
La nullità, e non l’inesistenza, delle notificazioni ha condotto la Corte a disporne la rinnovazione.
L’asserito vizio della mancata corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato e la conseguente nullità della sentenza di primo grado doveva convertirsi in motivo d’impugnazione, mentre con l’appello sono stati fatti valere solo presunti vizi di integrità del contraddittorio e vizi di merito della pronuncia di falsità del testamento in questione, senza dedurre che per essa mancasse una specifica domanda giudiziale riconvenzionale di Rosario Tropea.
La nullità della sentenza per asserita mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato deve essere fatta valere mediante impugnazione; se non è dedotta con l’appello, non può essere proposta per la prima volta in cassazione.
In ogni caso, in conformità alla sentenza del 15.6.2015 n. 12307 delle Sezioni Unite, è stata accolta una domanda di accertamento negativo dell’autenticità del testamento in questione, tenendo conto della finalità perseguita dall’attore in riconvenzione, che era solo quella di contrastare la petizione ereditaria avversaria, basata sul testamento impugnato, e non certo quella di ottenere un accertamento erga omnes di falsità del documento, richiedente l’intervento del Pubblico Ministero ex art. 221 ultimo comma c.p.c.
Quando la contestazione di autenticità è proposta al solo fine di contrastare la petizione ereditaria fondata sul documento, la domanda può essere qualificata come accertamento negativo dell’autenticità e non come richiesta di accertamento erga omnes della falsità soggetta alle forme della querela di falso e all’intervento del pubblico ministero.
art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.
Il terzo motivo è inammissibile ex art. 348-ter ultimo comma c.p.c. da applicare ratione temporis, per “doppia conforme”, in quanto le sentenze di primo e di secondo grado, entrambe basate sulla CTU grafologica espletata, hanno concluso per il diniego dell’autenticità del testamento olografo attribuito ad Antonino Tropea del 17.10.2005; non sono stati evidenziati profili di diversità delle pronunce di merito nella ricostruzione dei fatti principali e secondari.
La censura di omesso esame del fatto decisivo è inammissibile in presenza di doppia conforme se il ricorrente non indica diversità nella ricostruzione dei fatti principali e secondari tra le decisioni di merito.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il terzo motivo è inammissibile ex art. 348-ter ultimo comma c.p.c. da applicare ratione temporis, per “doppia conforme”, in quanto le sentenze di primo e di secondo grado, entrambe basate sulla CTU grafologica espletata, hanno concluso per il diniego dell’autenticità del testamento olografo attribuito ad Antonino Tropea del 17.10.2005; non sono stati evidenziati profili di diversità delle pronunce di merito nella ricostruzione dei fatti principali e secondari.
La doglianza ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. non consente di riaprire l’accertamento di fatto conforme nei due gradi di merito se non vengono specificamente prospettate differenze nelle rispettive ricostruzioni.
La sentenza delle Sezioni Unite n. 17122 del 28.6.2018 aveva escluso il concorso della successione legittima con l'istituzione di erede ex re certa, in quanto il testatore aveva comunque ritenuto di disporre a favore di altro soggetto a titolo di legato del bene (sepolcro) che non era stato direttamente lasciato agli eredi, mostrando di essere consapevole della sua esistenza e dettando per esso una disciplina particolare; quindi, senza far discendere alcuna automatica esclusione della successione legittima per i beni non menzionati nel testamento dall'istituzione di erede ex re certa, ma nel senso che la forza espansiva della vocazione a titolo universale opera anche a favore dell’istituito ex re certa, in quanto l’acquisto a suo favore si estende proporzionalmente ai beni ignorati dal testatore o sopravvenuti.
L’istituzione ex re certa comporta una vocazione a titolo universale la cui forza espansiva può estendere proporzionalmente l’acquisto ai beni ignorati dal testatore o sopravvenuti; non esclude automaticamente la successione legittima per ogni bene non menzionato, in particolare quando il testatore ne abbia consapevolmente disposto altrimenti.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
Dà atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n.115/2002 per imporre un ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente, se dovuto.
In conseguenza del rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio sulla validità di un testamento sono litisconsorti necessari, oltre ai beneficiari testamentari, i soggetti che succederebbero per legge se il testamento fosse dichiarato invalido, poiché il rapporto successorio non può essere regolato contemporaneamente dal testamento per alcuni e dalla legge per altri.
- Chi eccepisce la mancata integrità del contraddittorio per pretermissione di litisconsorti necessari, quando la loro identità e qualità non risultino dagli atti o dalle allegazioni, deve indicare i soggetti interessati e provare i presupposti di fatto e di diritto della loro qualità e della necessità di partecipazione al giudizio.
- La contestazione dell’autenticità di un testamento proposta allo scopo circoscritto di contrastare una petizione ereditaria può essere trattata come domanda di accertamento negativo dell’autenticità; non equivale necessariamente a una querela di falso diretta a ottenere un accertamento erga omnes.
- La nullità della sentenza derivante da asserita pronuncia oltre o fuori dalla domanda deve essere fatta valere con il tempestivo mezzo di impugnazione contro la decisione che ne sarebbe affetta; se non è dedotta in appello, non può essere introdotta per la prima volta in cassazione.
- La nullità della consulenza tecnica d’ufficio ha carattere relativo e deve essere eccepita nella prima istanza o difesa successiva al deposito della relazione; in mancanza, resta sanata.
- In presenza di doppia conforme, la censura di omesso esame di un fatto decisivo non è esaminabile se il ricorrente non indica le differenze tra le ricostruzioni dei fatti principali e secondari operate nei due gradi di merito; non è consentito usare il ricorso per cassazione per ottenere una nuova valutazione degli elementi istruttori.
- L’istituzione di erede ex re certa, una volta divenuta definitiva, non può essere riqualificata come attribuzione di legati per i singoli beni senza una specifica impugnazione sul punto. La vocazione universale può estendere proporzionalmente l’acquisto ai beni ignorati dal testatore o sopravvenuti, ma non determina da sola l’esclusione della successione legittima quando risulti una consapevole volontà testamentaria di lasciare un bene fuori dalla successione testamentaria.
- La compensazione delle spese processuali è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito; in cassazione è sindacabile la violazione del principio per cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa.
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