Cassazione Civile, Ordinanza n. 25826/2026 del 25/09/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (soci)
La controversia
Due ex soci di due società in accomandita semplice, entrambe cancellate dal registro delle imprese, hanno impugnato le sentenze della Commissione tributaria regionale della Lombardia del 19 maggio 2021, emesse in sede di rinvio dopo le ordinanze rescindenti della Cassazione n. 8922/2020 e n. 8923/2020. Gli accertamenti riguardavano i redditi societari degli anni d’imposta 2005 e 2006 e le correlate imputazioni IRPEF ai soci per il 2006. L’Agenzia aveva disconosciuto per il 2005 minusvalenze di 500.000 euro e 1.000.000 euro, dichiarate rispettivamente dalle due società per la cessione alla stessa acquirente delle partecipazioni detenute in una terza società di persone; aveva quindi recuperato per il 2006 plusvalenze di 417.467 euro e 834.933 euro, che le società avevano esposto nella dichiarazione relativa a quell’anno. In conseguenza della rettifica dei redditi societari, erano stati imputati per trasparenza ai soci i maggiori redditi per il 2006: a entrambi, secondo le rispettive partecipazioni agli utili del 70% e del 30%, per una società, e al socio unico per l’altra. Dopo il rigetto dei ricorsi in primo grado e degli appelli, la Cassazione aveva cassato le precedenti sentenze regionali: per una società, per violazione del principio di competenza, poiché la plusvalenza realizzata nel 2005 doveva essere imputata a quell’esercizio; per l’altra, per assoluta carenza di motivazione, con assorbimento della censura sulla competenza. In sede di rinvio la CTR aveva nuovamente respinto gli appelli. I contribuenti hanno quindi proposto due ricorsi per cassazione. Nel ricorso n. 25725/2021 hanno dedotto, con il primo motivo, la nullità della sentenza per difetto, contraddittorietà e illogicità della motivazione; con il secondo, la violazione dell’art. 109 TUIR e dell’art. 2, commi 8 e 8-bis, del d.P.R. n. 322/1998, nonché l’erroneità della motivazione, censurando l’applicazione del principio di competenza e delle regole sulla dichiarazione integrativa. Nel ricorso n. 25942/2021 hanno dedotto, con il primo motivo, la violazione dell’art. 384 c.p.c. per mancata osservanza dei principi fissati dalla precedente ordinanza di cassazione; con il secondo, le medesime censure sulla competenza e sulla dichiarazione integrativa.
La decisione
La Cassazione ha riunito i due ricorsi per la stretta connessione soggettiva e oggettiva, derivante dalla diretta dipendenza della rettifica dei redditi dei soci da quella dei redditi delle società partecipate. Ha accolto il primo motivo del ricorso n. 25942/2021 quanto agli avvisi relativi alla prima società: la CTR non si era uniformata al vincolo del giudizio di rinvio, perché aveva nuovamente discusso la prova della minusvalenza e la deducibilità della contestazione della pretesa, mentre avrebbe dovuto applicare il principio già stabilito secondo cui la plusvalenza realizzata nel 2005 era imputabile a tale esercizio e il contribuente poteva opporsi in giudizio alla maggiore pretesa anche senza aver presentato una dichiarazione integrativa. La dichiarazione integrativa, se diretta a correggere l’errore in danno del contribuente, avrebbe inoltre dovuto riferirsi al medesimo anno d’imposta in cui l’errore era stato commesso, non a un anno diverso. La Corte ha accolto anche il secondo motivo del ricorso n. 25942/2021, riferito agli avvisi dell’altra società: pur essendo la precedente cassazione intervenuta per vizio motivazionale, la sentenza di rinvio, non distinguendo tra le due società, era inficiata anche dagli errori di diritto già riscontrati in relazione alla prima. Per effetto dell’accoglimento e della cassazione della sentenza n. 1916/2021, l’effetto espansivo esterno ha determinato anche la caducazione della sentenza n. 1917/2021, impugnata con il ricorso n. 25725/2021. La Corte ha pertanto accolto entrambi i ricorsi riuniti, cassato entrambe le sentenze e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 109 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
in virtù del principio di competenza di cui all’art. 109 del t.u.i.r., «[…] la plusvalenza realizzata nel 2005 doveva essere imputata a quell’esercizio e non al 2006»
La plusvalenza concorre al reddito nell’esercizio di competenza in cui è stata realizzata; non può essere imputata all’esercizio successivo.
art. 2, comma 8-bis, d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322
anche in mancanza di presentazione della dichiarazione integrativa prevista dall’art. 2, comma 8-bis, del d.P.R. n. 322 del 1998, intesa a emendare errori od omissioni commessi in suo danno, il contribuente può «[…] in ogni caso, opporsi, in sede contenziosa, alla maggiore pretesa tributaria dell’Amministrazione finanziaria».
La mancata presentazione della dichiarazione integrativa per correggere errori od omissioni a danno del contribuente non gli preclude la possibilità di contestare in giudizio la maggiore pretesa tributaria.
Nella prima ipotesi, detto giudice è tenuto soltanto ad uniformarsi, ai sensi dell’art. 384, primo comma, c.p.c., al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l’accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo
Quando la cassazione è pronunciata per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, il giudice di rinvio deve conformarsi al principio di diritto enunciato e non può modificare gli accertamenti e le valutazioni dei fatti già acquisiti.
art. 336, secondo comma, c.p.c.
Stante l’evidenziato rapporto di diretta derivazione della rettifica dei redditi del socio dalla rideterminazione di quelli della società di persone partecipata, l’adottata pronuncia cassatoria comporta, in virtù del c.d. effetto espansivo esterno di cui all’art. 336, secondo comma, c.p.c., la caducazione della sentenza n. 1917/2021, impugnata con il ricorso n. 25725/2021 r.g., avente ad oggetto avvisi di accertamento che dipendono da due di quelli ai quali si riferisce il ricorso n. 25942/2021 r.g.
La cassazione della decisione relativa alla rettifica del reddito della società si estende alla sentenza dipendente relativa alla conseguente imputazione del reddito ai soci, quando tra le statuizioni sussiste un rapporto di diretta derivazione.
Massime di principio
- La plusvalenza va imputata all’esercizio in cui è stata realizzata, secondo il principio di competenza; non è legittimo trasferirne l’imputazione all’esercizio successivo.
- Il contribuente può contestare in sede giudiziale la maggiore pretesa tributaria anche se non ha presentato la dichiarazione integrativa diretta a correggere errori o omissioni a proprio danno.
- Quando la cassazione per violazione di legge enuncia un principio di diritto, il giudice di rinvio è vincolato a esso e non può rimettere in discussione gli accertamenti e le valutazioni fattuali già acquisiti nei limiti definiti dalla pronuncia rescindente.
- La dichiarazione integrativa diretta a correggere un errore in danno del contribuente deve riferirsi all’anno d’imposta in cui l’errore è stato commesso, non a un diverso periodo d’imposta.
- La cassazione della decisione sulla rettifica del reddito di una società di persone può comportare, per effetto espansivo esterno, la caducazione della decisione dipendente sull’imputazione per trasparenza del reddito ai soci.
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