Cassazione Civile, Ordinanza n. 25790/2026 del 25/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
Un condomino impugnò dinanzi al Tribunale di Alessandria la delibera del 29 marzo 2017 con cui l’assemblea del condominio aveva approvato l’installazione di un ascensore nell’androne. Dedusse la nullità per indeterminatezza dell’oggetto e, in subordine, l’annullabilità dell’innovazione perché lesiva del decoro architettonico, della stabilità e della sicurezza dell’edificio. Dopo che l’assemblea, il 9 gennaio 2018, revocò e sostituì la delibera, il Tribunale dichiarò cessata la materia del contendere e condannò il condominio alle spese secondo la soccombenza virtuale. In appello, la Corte d’appello di Torino confermò la cessazione della materia del contendere, ma riformò la statuizione sulle spese, ponendone a carico del condomino due terzi per entrambi i gradi e compensando il residuo. Ritenne che la delibera non fosse nulla per indeterminatezza, valorizzando il verbale scritto, la documentazione tecnica allegata, le obiezioni motivate formulate dal condomino e la presenza del progettista in assemblea; inoltre, non esaminò la dedotta annullabilità per lesione del decoro e della sicurezza, ritenendola coperta da giudicato per mancata riproposizione nelle conclusioni d’appello. Il condomino ricorse per cassazione con cinque motivi: (1) violazione degli artt. 1324, 1325, 1346 e 1418 c.c., sostenendo che la determinatezza dell’oggetto dovesse risultare dal testo scritto della delibera e non da elementi esterni; (2) violazione dell’art. 1421 c.c., contestando la rilevanza attribuita alla mancata eccezione in assemblea, poiché la nullità sarebbe rilevabile d’ufficio; (3) vizio motivazionale ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., per asserita genericità nell’individuazione dei documenti tecnici considerati; (4) ulteriore vizio motivazionale, lamentando l’omesso esame della revoca del 2018, che assumeva costituire acquiescenza alla domanda e indizio della nullità; (5) violazione dell’art. 346 c.p.c. per l’omesso esame delle ulteriori ragioni d’invalidità, che affermava di avere riproposto in appello. Il condominio eccepì inoltre l’insussistenza dell’interesse concreto del condomino all’impugnazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha respinto l’eccezione del condominio sull’asserita mancanza di interesse ad agire: l’interesse all’impugnazione della delibera, ai sensi degli artt. 1137 c.c. e 100 c.p.c., coincide con quello alla rimozione dell’atto viziato e non richiede la deduzione e prova di un interesse ulteriore. I cinque motivi sono stati esaminati congiuntamente e dichiarati inammissibili ai sensi dell’art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c., nel contesto della cessazione della materia del contendere non impugnata, ormai coperta da giudicato interno. In tale situazione, l’impugnazione può investire soltanto l’esistenza dei presupposti della cessazione o la regolamentazione delle spese, non il merito della controversia o i profili d’invalidità della delibera sostituita; la delibazione della soccombenza virtuale è sindacabile in cassazione solo se sorretta da motivi formalmente illogici o giuridicamente erronei, vizi non riscontrati. La Corte ha precisato che la mancata contestazione in assemblea era stata considerata solo come elemento di conferma dell’infondatezza della deduzione di indeterminatezza, non come causa di decadenza; che la motivazione d’appello identificava sufficientemente il percorso seguito e la documentazione esaminata; e che la revoca intervenuta dopo l’ordinanza di sospensione, accompagnata dalla precisazione che restava ferma la posizione assunta in causa, non implicava di per sé ammissione di responsabilità o acquiescenza. Non era necessario esaminare analiticamente gli ulteriori profili d’invalidità, inclusa la lesione del decoro e della sicurezza, perché la cessazione della materia del contendere aveva fatto venir meno la necessità di una decisione sul merito. Il ricorrente è stato condannato a rifondere al condominio le spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 200 per spese ed euro 6.000 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15% e accessori di legge, se dovuti. È stato inoltre dichiarato sussistente il presupposto per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Norme richiamate
costituisce principio consolidato, in tema di azione di annullamento delle deliberazioni delle assemblee condominiali, quello secondo cui la legittimazione ad agire attribuita dall'art. 1137 c.c. ai condomini assenti e dissenzienti non è subordinata alla deduzione ed alla prova di uno specifico interesse diverso da quello alla rimozione dell'atto impugnato
La legittimazione del condomino assente o dissenziente all’impugnazione non dipende dalla prova di un interesse specifico ulteriore rispetto alla rimozione della deliberazione.
essendo l'interesse ad agire, richiesto dall'art. 100 c.p.c. come condizione dell'azione di annullamento anzidetta, costituito proprio dall'accertamento dei vizi di cui sono affette le deliberazioni, ovvero l'interesse alla caducazione o alla modifica della portata organizzativa della deliberazione impugnata
Nell’azione di annullamento di una delibera condominiale, l’interesse ad agire consiste nell’accertamento dei vizi della deliberazione e nella conseguente caducazione o modifica della sua portata organizzativa.
art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c.
I motivi di cui innanzi, vanno esaminati congiuntamente, in quanto accomunati da un comune profilo di inammissibilità ex art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c.
I motivi di ricorso che condividono il profilo d’inammissibilità previsto dall’art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c. possono essere esaminati congiuntamente e dichiarati inammissibili.
nell’ipotesi in cui, come avvenuto nel caso di specie, non sia stata impugnata la pronuncia di cessazione della materia del contendere, essendo detta statuizione sottratta all'ambito del devoluto in sede di appello - e conseguentemente, a maggior ragione, all'ambito del devoluto in sede di legittimità, sicché essa è coperta da giudicato interno formatosi ai sensi dell'art. 329, comma 2, c.p.c.
Se la statuizione di cessazione della materia del contendere non è impugnata, essa passa in giudicato interno e non può essere rimessa in discussione nei successivi gradi.
In particolare, il ricorrente lamenta l’omesso esame, da parte della Corte territoriale, delle ulteriori ragioni di impugnazione della delibera assembleare, ritenute assorbite dal giudice di primo grado, sostenendo di averle riproposte in appello.
La norma è richiamata nel motivo del ricorrente relativo alla riproposizione in appello delle domande o questioni assorbite; la Corte non enuncia una regola interpretativa autonoma su tale disposizione, perché dichiara inammissibile il motivo nel quadro della cessazione della materia del contendere non impugnata.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12, per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
La declaratoria d’inammissibilità determina, in presenza dei relativi presupposti, l’obbligo per il ricorrente di versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12, per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Il comma 1-bis individua il contributo unificato di riferimento cui è pari l’ulteriore importo dovuto, quando ricorrono i presupposti indicati dal comma 1-quater.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12, per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
La disposizione è indicata come quella che ha inserito il comma 1-quater dell’art. 13 del D.P.R. n. 115/2002, relativo all’ulteriore contributo unificato in caso di impugnazione inammissibile o improcedibile o respinta.
Massime di principio
- L’interesse ad agire del condomino che impugna una deliberazione assembleare consiste nell’interesse all’accertamento dei vizi e alla rimozione o modifica dell’atto; non occorre allegare e provare un interesse concreto ulteriore.
- Quando la deliberazione impugnata è revocata e sostituita e il giudizio si conclude con una pronuncia di cessazione della materia del contendere, se tale statuizione non è impugnata essa passa in giudicato interno. Nei successivi gradi non sono più deducibili censure sul merito della controversia o sui vizi della deliberazione sostituita, ma soltanto questioni relative ai presupposti della cessazione o alla regolamentazione delle spese.
- In caso di cessazione della materia del contendere, il giudice valuta la soccombenza virtuale ai fini delle spese senza essere tenuto a svolgere un esame analitico di tutti i profili di merito che non richiedono più una decisione; la relativa valutazione di fatto è sindacabile in cassazione solo se la motivazione è formalmente illogica o giuridicamente erronea.
- La mancata contestazione in assemblea di un dedotto vizio della deliberazione non comporta, di per sé, decadenza dalla possibilità di farlo valere in giudizio; può tuttavia essere valorizzata, insieme agli altri elementi, come circostanza rilevante per la valutazione di merito.
- La revoca di una deliberazione impugnata e la sua sostituzione, intervenute dopo un provvedimento di sospensione e senza rinuncia alla posizione assunta in causa, non costituiscono di per sé ammissione di responsabilità né acquiescenza alla domanda.
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