Cassazione Civile, Ordinanza n. 25823/2026 del 25/09/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Per l’anno d’imposta 2008 l’Agenzia delle Entrate aveva emesso nei confronti della contribuente un avviso di accertamento IRPEF, recuperando la plusvalenza derivante dalla cessione onerosa di un terreno edificabile sito nel Comune di Muggiò. L’Ufficio aveva calcolato la plusvalenza considerando il valore di acquisto indicato nella prima perizia di rivalutazione, ritenendo inutilizzabile una successiva perizia del 23 giugno 2008 perché la contribuente non aveva versato integralmente l’imposta sostitutiva dovuta per la seconda rivalutazione e aveva compensato, a suo avviso illegittimamente, quanto dovuto con l’imposta versata per la precedente rivalutazione. La CTP di Milano aveva annullato l’avviso, mentre la CTR della Lombardia, con sentenza n. 3625/2017 depositata il 19 settembre 2017, aveva accolto l’appello principale dell’Amministrazione e respinto quello incidentale della contribuente sulle spese, confermando l’atto impositivo. La contribuente aveva proposto ricorso per cassazione con tre motivi: violazione dell’art. 8 della legge n. 212/2000, degli artt. 1241-1243 c.c. e dell’art. 7 del d.l. n. 70/2011, anche in relazione agli artt. 3 e 53 Cost. e all’art. 163 del d.P.R. n. 917/1986, contestando che la compensazione dell’obbligazione tributaria fosse ammessa solo nei casi espressamente previsti da una norma attuativa; omesso esame del fatto che l’imposta sostitutiva per la seconda rivalutazione era stata comunque pagata, seppure in misura insufficiente, con la conseguenza che l’Ufficio avrebbe potuto richiedere il residuo, gli interessi e le sanzioni, ma non disconoscere gli effetti della rivalutazione; violazione dell’art. 7 del d.l. n. 70/2011 per avere la CTR escluso la pertinenza della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 362/E/2008. Nel corso del giudizio di cassazione, la contribuente ha chiesto l’estinzione del processo per cessata materia del contendere, dichiarando di avere aderito entro il 31 maggio 2019 alla definizione agevolata delle controversie tributarie prevista dall’art. 6 del d.l. n. 119/2018 e di avere versato l’intero importo dovuto, pari a 93.851 euro, il 13 marzo 2019.
La decisione
La Corte non ha esaminato nel merito i tre motivi di ricorso, poiché la contribuente aveva perfezionato la definizione agevolata della controversia. La domanda presentata il 15 marzo 2019 e il pagamento integrale di 93.851 euro, eseguito il 13 marzo 2019, risultavano documentati e trovavano conferma nell’elenco delle domande vagliate positivamente dall’Agenzia delle Entrate. La Corte ha quindi dichiarato estinto il processo ai sensi dell’art. 6, comma 13, del d.l. n. 119/2018 e cessata la materia del contendere. Le spese processuali sono rimaste a carico di chi le aveva anticipate. Non è stata disposta l’attestazione del contributo unificato aggiuntivo prevista dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, poiché la definizione del giudizio per estinzione non rientra nei casi tassativi indicati dalla norma.
Norme richiamate
art. 6, comma 13, d.l. n. 119/2018, conv. dalla legge n. 136/2018
Alla luce di ciò, il processo va dichiarato estinto ai sensi dell’art. 6, comma 13, primo periodo, del citato decreto-legge.
Il perfezionamento della definizione agevolata, comprovato dalla domanda e dal pagamento integrale di quanto dovuto, comporta l’estinzione del processo; la norma disciplina inoltre il regime delle spese processuali.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Non deve farsi luogo all’attestazione di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia), essendo questa espressamente prevista nei soli casi di rigetto integrale, inammissibilità originaria e improcedibilità dell’impugnazione, con disposizione di carattere eccezionale e lato sensu sanzionatoria, come tale insuscettibile di interpretazione estensiva o analogica.
L’attestazione dell’obbligo di versare un ulteriore contributo unificato opera solo nei casi espressamente previsti di rigetto integrale, inammissibilità originaria o improcedibilità dell’impugnazione; la previsione, in quanto eccezionale e lato sensu sanzionatoria, non può essere estesa per analogia o interpretazione estensiva a un processo dichiarato estinto.
Massime di principio
- Quando la definizione agevolata di una controversia tributaria è stata validamente perfezionata mediante la presentazione della domanda e il pagamento integrale delle somme dovute, il processo deve essere dichiarato estinto e la materia del contendere cessata.
- In caso di estinzione del processo conseguente alla definizione agevolata prevista dall’art. 6, comma 13, del d.l. n. 119/2018, le spese processuali restano a carico di chi le ha anticipate.
- L’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 non si estende al caso di estinzione del giudizio: la disposizione, eccezionale e lato sensu sanzionatoria, si applica ai soli casi espressamente indicati.
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