Cassazione Civile, Ordinanza n. 17654/2023 del 20/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
La società ricorrente aveva impugnato la sentenza della Corte d'appello di Milano che, da un lato, aveva dichiarato estinto il giudizio di appello per rinuncia ritualmente accettata nei confronti di tutti gli appellati salvo due soggetti, e dall'altro aveva respinto nel merito l'appello limitatamente alle domande proposte contro una società terza e contro una persona fisica. Nella controversia originaria la ricorrente, asserita creditrice di una società poi posta in liquidazione e in concordato preventivo, aveva chiesto: l'impugnazione della delibera di messa in liquidazione e di approvazione del bilancio 2010; il risarcimento dei danni; la rescissione o, in subordine, l'inefficacia ex art. 2901 c.c. oppure l'accertamento della simulazione di un contratto di affitto di azienda concluso tra la debitrice e altra società. La Corte d'appello aveva ritenuto non dimostrati gli elementi costitutivi delle fattispecie invocate nei confronti dei soggetti rimasti in causa. In cassazione il ricorso era affidato a otto motivi, ma prima dell'adunanza la ricorrente ha depositato atto di rinuncia agli atti del giudizio ai sensi dell'art. 390 c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha preso atto della rituale rinuncia al ricorso depositata dalla ricorrente e ha dichiarato estinto il giudizio di legittimità. Ha inoltre escluso la condanna alle spese, poiché le parti intimate non avevano svolto attività difensiva. Ha infine escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, osservando che tale misura si applica solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione e non anche in caso di rinuncia al ricorso per cassazione.
Norme richiamate
rinuncia agli atti del presente giudizio
la rinuncia al ricorso per cassazione, se rituale, determina l'estinzione del giudizio
richiamato come base della domanda di inefficacia dell'atto dispositivo contestato
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
l'ulteriore importo pari al contributo unificato non si applica alla rinuncia al ricorso per cassazione, ma solo ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità
richiamato in relazione alla domanda di inefficacia dell'affitto di azienda
Massime di principio
- La rinuncia rituale al ricorso per cassazione produce l'estinzione del giudizio di legittimità, rendendo superfluo l'esame dei motivi di ricorso.
- In assenza di attività difensiva delle parti intimate, non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.
- L'ulteriore importo previsto dall'art. 13, comma 1-quater, del testo unico sulle spese di giustizia ha natura eccezionale e non è applicabile in via estensiva o analogica al caso di rinuncia al ricorso per cassazione.
- La misura dell'ulteriore contributo unificato si applica solo ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, non all'estinzione per rinuncia.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 20 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 17549/2023 del 20/06/2023
- ordinanza_civile · 20 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 17551/2023 del 20/06/2023
- ordinanza_civile · 20 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 17557/2023 del 20/06/2023
- ordinanza_civile · 20 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 17558/2023 del 20/06/2023
- ordinanza_civile · 20 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 17560/2023 del 20/06/2023
- ordinanza_civile · 20 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 17564/2023 del 20/06/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →