Cassazione Civile, Ordinanza n. 18678/2024 del 09/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
La controversia
La controversia riguarda la quantificazione dell'indennità/risarcimento dovuto per l'occupazione illegittima di un'area di circa 4.600 mq da parte di un comune, area sulla quale erano stati realizzati in tempi diversi una strada e un parcheggio. La corte di rinvio aveva determinato l'importo partendo dal valore venale del bene, ma applicando la riduzione del 40% prevista dall'art. 5 bis D.L. 333/1992 conv. in L. 359/1992, e aveva rivalutato la somma solo sino alla data della sentenza di primo grado. La società ricorrente ha impugnato la decisione deducendo: 1) violazione dell'art. 5 bis, comma 7-bis, per l'erronea applicazione della decurtazione del 40% a occupazioni illegittime anteriori al 30 settembre 1996; 2) violazione degli artt. 1219 e 1224 c.c. e dell'art. 5 bis L. 359/1992, perché la rivalutazione doveva proseguire fino alla decisione definitiva e non arrestarsi alla sentenza di primo grado; 3) ulteriore violazione dell'art. 5 bis nel testo risultante dalla sentenza costituzionale n. 283/1993, per aver applicato la decurtazione del 40% senza previa determinazione dell'indennità da parte dell'ente espropriante; 4) omesso esame di fatto decisivo e violazione degli artt. 116 e 132 c.p.c., motivo poi assorbito.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti il terzo e il quarto. Ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Messina in diversa composizione. La Corte ha ritenuto che la precedente regola di calcolo con decurtazione del 40% fosse stata travolta dalla sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 5 bis, sicché il giudice di rinvio dovrà liquidare l'indennità secondo il valore venale pieno del bene, senza decurtazione. Ha inoltre affermato che, essendo stato effettuato dal giudice di rinvio un nuovo apprezzamento liquidatorio, la rivalutazione monetaria deve essere compiuta fino al momento di tale liquidazione definitiva e non fermarsi alla sentenza di primo grado. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 5 bis D.L. n. 333/1992 conv. in L. n. 359/1992
comma 7-bis; riduzione del 40%
La decurtazione del 40% non poteva essere applicata alla fattispecie, sia perché la regola risultava coperta da un giudicato poi travolto dalla declaratoria di incostituzionalità, sia perché il giudice del rinvio, dopo la sopravvenienza costituzionale, doveva applicare il criterio del valore venale pieno del bene.
Il debitore del risarcimento da illecito è in mora dal giorno del fatto, ma ciò non esime il giudice dal procedere alla rivalutazione del credito di valore fino alla liquidazione definitiva.
Le regole proprie delle obbligazioni pecuniarie non si applicano in modo pieno al credito risarcitorio di valore, che va rivalutato sino alla liquidazione definitiva.
Richiamato nel ricostruire la precedente decisione del 2005 sul rapporto tra chiesto e pronunciato e sull'accordo delle parti in ordine al criterio di quantificazione.
L'obbligo del giudice di rinvio di uniformarsi alla regula iuris della Cassazione viene meno se la norma applicabile è successivamente dichiarata incostituzionale o modificata da ius superveniens.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Dedotto come motivo autonomo, ma assorbito dall'accoglimento del primo motivo.
Richiamati nel quarto motivo, poi assorbito.
art. 39 L. n. 2359/1865
Indicato quale criterio generale del valore venale pieno da applicare ai rapporti non definitivamente esauriti dopo la declaratoria di illegittimità della disciplina speciale.
art. 1, comma 65, L. n. 662/1996
Richiamato come norma che aveva introdotto il comma 7-bis dell'art. 5 bis, ma la sua entrata in vigore non ha inciso sulla formazione del giudicato già richiamato dalla precedente sentenza di legittimità.
Massime di principio
- Se, in una controversia già definita in parte dalla Cassazione, interviene successivamente una declaratoria di illegittimità costituzionale della norma utilizzata per la quantificazione del credito, il giudice del rinvio deve applicare il diritto sopravvenuto anche se la precedente sentenza di legittimità aveva già fissato la regola di calcolo.
- La portata del giudicato va ricostruita non solo dal dispositivo ma anche dalla motivazione; tuttavia esso non può opporsi all'applicazione di una successiva pronuncia di incostituzionalità quando il rapporto non sia ancora definitivamente esaurito.
- Nel credito risarcitorio da fatto illecito avente natura di debito di valore, la rivalutazione monetaria è parte integrante dell'operazione di liquidazione e va effettuata fino al momento della liquidazione definitiva operata dal giudice, non fino a una precedente decisione poi riformata.
- La conversione del debito di valore in debito di valuta si verifica con la sentenza che liquida definitivamente il danno; se tale sentenza viene riformata in sede successiva, non può considerarsi cristallizzata la data della prima liquidazione.
- Quando il giudice di rinvio ricalcola il danno sulla base di un nuovo apprezzamento liquidatorio, deve riesaminare anche i termini temporali della rivalutazione, perché essi sono funzionalmente collegati alla nuova liquidazione.
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