Cassazione Civile, Ordinanza n. 33392/2024 del 19/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La lite origina da un atto di irrogazione di sanzioni relativo al periodo d'imposta 2011, emesso nei confronti di un soggetto ritenuto dall'Ufficio amministratore di fatto di una società di fatto operante nel settore logistica-trasporti-facchinaggio, poi fallita. Il contribuente aveva impugnato l'atto, ma sia il primo giudice sia la CTR avevano rigettato le sue doglianze. In Cassazione egli ha proposto quattro motivi: 1) nullità della sentenza per violazione del contraddittorio e del diritto di difesa, perché il giudizio d'appello era stato deciso senza dare corso alla discussione richiesta tempestivamente ai sensi dell'art. 27, comma 2, del d.l. 137/2020, né alla trattazione scritta con termini per memorie; 2) violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, assumendo che il giudizio dovesse svolgersi con la partecipazione necessaria della società di fatto e dei soci; 3) nullità dell'atto sanzionatorio per incompetenza territoriale/funzionale dell'Ufficio di Varese, sostenendo che, trattandosi di società di fatto priva di sede legale, la competenza dovesse radicarsi nel luogo di effettiva amministrazione dell'attività, indicato come Milano; 4) illegittima duplicazione della pretesa sanzionatoria e violazione dell'art. 17 d.lgs. 472/1997, perché le stesse sanzioni sarebbero già state irrogate con il separato avviso di accertamento relativo alle imposte recuperate a tassazione, e avrebbero dovuto comunque essere contestate contestualmente a tale avviso.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che la CTR avesse deciso la controversia senza considerare la tempestiva istanza di discussione orale e senza disporre la trattazione scritta con i termini per memorie previsti dalla disciplina emergenziale. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese. I restanti tre motivi sono stati dichiarati assorbiti e non esaminati nel merito.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
viene utilizzato come parametro di deduzione delle censure di violazione di legge e nullità della sentenza.
art. 24 Cost.
richiamato a tutela del diritto di difesa e del contraddittorio.
art. 27, comma 2, d.l. n. 137 del 2020
"In alternativa alla discussione con collegamento da remoto, le controversie fissate per la trattazione in udienza pubblica, passano in decisione sulla base degli atti, salvo che almeno una delle parti non insista per la discussione..."
la norma emergenziale consente la decisione sugli atti salvo tempestiva istanza di discussione; se non è possibile il collegamento da remoto, il giudice deve disporre la trattazione scritta con termini per memorie o, se ciò non è possibile, rinviare a nuovo ruolo. Il giudice governa la scelta organizzativa, non la parte.
art. 33, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato in relazione al rito camerale e alla discussione nel processo tributario.
art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato nel motivo relativo al litisconsorzio nel processo tributario.
art. 14 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato quale base della dedotta violazione del litisconsorzio necessario.
richiamato a sostegno dell'assunto sul litisconsorzio necessario originario.
artt. 31, 58 e 59 d.P.R. n. 600 del 1973
richiamati dal ricorrente per sostenere l'incompetenza territoriale/funzionale dell'ufficio che aveva emesso l'atto.
art. 17, comma 1, d.lgs. n. 472 del 1997
richiamato per sostenere che le sanzioni avrebbero dovuto essere contestate e irrogate contestualmente all'avviso di accertamento relativo alle imposte.
Massime di principio
- Nel processo tributario disciplinato dalla normativa emergenziale Covid-19, la tempestiva richiesta di discussione orale non attribuisce alle parti un diritto assoluto e incondizionato all'udienza in presenza: il giudice può disporre la trattazione scritta quando non sia possibile la discussione da remoto, purché siano assicurati il contraddittorio e i termini per memorie previsti dalla legge.
- Quando la parte abbia chiesto tempestivamente la discussione, il giudice che scelga la trattazione scritta deve esplicitare le ragioni organizzative che impediscono la celebrazione dell'udienza in presenza o da remoto e che giustificano il mancato rinvio.
- La garanzia del contraddittorio nel processo civile/tributario può essere soddisfatta anche mediante trattazione scritta, purché alle parti sia consentito di depositare memorie e repliche idonee a illustrare compiutamente le rispettive posizioni.
- La mancata considerazione della tempestiva istanza di discussione e la mancata concessione dei termini per memorie, in presenza della disciplina emergenziale applicabile, comportano nullità della decisione per violazione del diritto di difesa e del contraddittorio.
- Le questioni ulteriori relative al litisconsorzio necessario, alla competenza dell'ufficio accertatore e alla duplicazione della pretesa sanzionatoria restano assorbite quando la sentenza impugnata venga cassata per un vizio processuale preliminare e decisivo.
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