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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10073/2023 del 14/04/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Una dipendente con mansioni amministrative impugnava il licenziamento per giusta causa intimatole dopo che la datrice le aveva contestato di aver trattenuto alcuni avvisi di accertamento dell’Agenzia delle Entrate relativi a rilievi fiscali contro la società e di aver pagato le somme indicate nei verbali senza autorizzazione. La lavoratrice sosteneva che la contestazione disciplinare fosse stata poi ampliata in giudizio in modo illegittimo, che non fosse chiaro se le fossero stati addebitati fatti a titolo di dolo o colpa, che non vi fosse prova sufficiente dell’assenza di autorizzazione, che i pagamenti avessero comunque arrecato vantaggio alla società e che la sanzione espulsiva fosse sproporzionata. Contestava inoltre il rilievo attribuito alla presunta falsificazione della firma sulla delega e alle alterazioni contabili, assumendo che tali fatti non fossero stati specificamente contestati e non potessero quindi essere usati disciplinarmente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura secondo cui la Corte territoriale avrebbe modificato i fatti contestati, osservando che i giudici di merito avevano invece correttamente individuato l’addebito originario e valutato le prove solo per verificare la sussistenza della condotta contestata, cioè la ricezione degli avvisi, il mancato coinvolgimento della società e il pagamento non autorizzato delle somme. Secondo la Corte, le ulteriori circostanze valorizzate dalla sentenza impugnata, compresa l’alterazione delle scritture contabili, erano state utilizzate come elementi probatori dell’intenzionalità e della consapevolezza della condotta, non come nuovi addebiti disciplinari. Il giudizio della lavoratrice tendeva in realtà a una diversa ricostruzione del materiale probatorio, non consentita in cassazione. La ricorrente è stata anche condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 7 L. 300/1970

    La contestazione disciplinare deve delimitare l’addebito; nella specie la Corte ha escluso che i giudici di merito avessero introdotto fatti nuovi, avendo invece valutato il materiale istruttorio entro il perimetro della contestazione originaria.

  • art. 2119 c.c.

    Il licenziamento per giusta causa è legittimo se la condotta, accertata nei suoi tratti contestati, è idonea a ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario; la Corte ha ritenuto corretta la conferma della sanzione.

  • art. 3 L. 604/1966

    Richiamato dalla ricorrente per contestare la giustificazione del recesso; la Corte non ravvisa violazione nella valutazione di merito della condotta e della sua gravità.

  • art. 5 L. 604/1966

    Richiamato dalla ricorrente sul riparto dell’onere probatorio; la Corte ha ritenuto che la datrice avesse assolto l’onere di provare i fatti posti a base del licenziamento.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso va dato atto dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    Parametro per la quantificazione dell’ulteriore contributo unificato dovuto in conseguenza del rigetto.

Massime di principio

  • Non integra modifica illegittima dell’addebito disciplinare la valorizzazione, da parte del giudice, di circostanze ulteriori emerse in istruttoria quando esse servano soltanto a dimostrare l’intenzionalità e la consapevolezza della condotta già contestata.
  • In sede di legittimità non è consentito prospettare una diversa ricostruzione del fatto e del materiale probatorio, se la sentenza impugnata ha già individuato correttamente il perimetro della contestazione e ha motivato la valutazione delle prove.
  • Nel licenziamento disciplinare, la prova dell’assenza di autorizzazione e della condotta infedele può essere desunta anche da elementi documentali e testimoniali concordanti, purché il giudice ne dia conto in modo coerente.
  • La circostanza che la condotta del lavoratore abbia eventualmente prodotto anche un vantaggio per il datore non esclude di per sé la rilevanza disciplinare del comportamento, se permane la violazione degli obblighi di lealtà, informazione e correttezza.
  • La sanzione espulsiva può essere confermata quando il comportamento contestato, valutato nel suo complesso, risulti idoneo a incrinare il vincolo fiduciario, senza che sia necessario che ogni elemento probatorio integri da solo l’intera fattispecie disciplinare.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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