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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12407/2024 del 07/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La società ha impugnato in Cassazione la sentenza della Corte d'appello che, riformando la decisione di primo grado, aveva rigettato la sua opposizione a una cartella esattoriale di euro 36.078 per omissioni contributive riferite a periodi di sospensione dell'attività lavorativa nel settore edile. Secondo la società, la sospensione del rapporto di lavoro tra datore e lavoratori escluderebbe la contribuzione dovuta; inoltre ha denunciato: 1) violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c. per non avere il giudice d'appello considerato la costituzione in appello e i documenti prodotti; 2) omessa pronuncia sull'eccezione di giudicato e violazione degli artt. 112 c.p.c. e 2697 c.c.; 3) omesso esame del fatto storico dell'infondatezza dell'accertamento INAIL sulla sospensione concordata tra datore e lavoratori; 4) violazione dell'art. 29 d.l. 244/1995 conv. in l. 341/1995, sostenendo che in caso di sospensione del lavoro non si applicherebbe contribuzione virtuale.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi tre motivi, osservando che la declaratoria di contumacia nella sentenza impugnata era un mero errore materiale smentito dall'intestazione, ma che comunque la documentazione invocata dalla ricorrente era irrilevante, poiché la Corte territoriale aveva esaminato la sentenza dell'altro giudizio e correttamente escluso che essa facesse stato nei confronti dell'INPS. Quanto al quarto motivo, la Corte ha ribadito il principio secondo cui l'art. 29 d.l. 244/1995, nel settore edile, esclude la contribuzione solo per le assenze o sospensioni che la legge impone al datore di lavoro; se invece la sospensione deriva da libera scelta datoriale o da accordo tra le parti, l'obbligo contributivo resta fermo, non essendo consentita un'interpretazione estensiva o analogica di una norma eccezionale. È stata inoltre disposta, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002, la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, senza statuizione sulle spese perché la parte vittoriosa era rimasta intimata.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.

    sono i vizi denunciati dalla ricorrente per violazione di legge, omessa pronuncia e omesso esame di fatti e prove

  • art. 115 c.p.c.

    invocato come norma sulla valutazione delle prove e sul rispetto del materiale probatorio ritualmente introdotto

  • art. 2697 c.c.

    richiamato come norma sull'onere della prova, ma la Corte rileva che la ricorrente non ha assolto l'onere di specificità delle prove dedotte

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per dedurre omessa pronuncia sull'eccezione di giudicato e sulla questione relativa all'accertamento

  • art. 29 d.l. 244/1995 convertito in l. 341/1995

    la disposizione, in materia di contribuzione nel settore edile, è norma eccezionale che esclude l'obbligo contributivo solo per le sospensioni previste dalla legge; non è estensibile alle sospensioni concordate tra datore e lavoratori

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002

    consente di dare atto dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione che denunci il mancato esame di prove o il rifiuto di ammettere mezzi istruttori, il ricorrente deve indicare specificamente i mezzi di prova, trascrivere i fatti oggetto di prova e dimostrare la decisività dell'errore denunciato, così da consentire il controllo di legittimità.
  • Una sentenza resa in altro giudizio non fa automaticamente stato nei confronti di soggetti che non vi abbiano partecipato; il suo contenuto può essere valutato come elemento probatorio, ma non vincola il terzo estraneo al giudizio.
  • Le norme che prevedono esenzioni o esclusioni dall'obbligo contributivo in materia previdenziale, quando hanno natura eccezionale, non sono suscettibili di interpretazione estensiva o analogica oltre i casi espressamente previsti.
  • Nel settore edile, l'esclusione dalla contribuzione virtuale opera per le sospensioni del rapporto imposte dalla legge; se la sospensione deriva da una libera scelta del datore di lavoro o da un accordo con i lavoratori, l'obbligo contributivo permane.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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