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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28303/2023 del 09/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fornitore)

La controversia

La controversia nasce da una rettifica dei consumi di un punto di prelievo servito da una società cliente finale. Il distributore di energia, a seguito di controlli, aveva ricalcolato i consumi del contatore installato presso il cliente finale e aveva chiesto al fornitore/venditore il pagamento di un conguaglio per maggiori consumi riferiti a un periodo pregresso. Tale rettifica aveva inoltre provocato, per effetto delle comunicazioni aggregate effettuate al gestore della rete, l’addebito al fornitore di ulteriori oneri di dispacciamento e sbilanciamento da parte del gestore della trasmissione. In primo grado il giudice aveva accertato l’erroneità delle misurazioni e la violazione degli obblighi di controllo e manutenzione del misuratore da parte del distributore, condannandolo a rimborsare sia l’importo indebitamente fatturato sia i maggiori oneri di rete. In appello la società distributrice censurava, tra l’altro, l’interpretazione delle risultanze istruttorie e della disciplina regolatoria, l’affermazione di un proprio inadempimento, la prova del pagamento/addebitamento degli oneri di dispacciamento e sbilanciamento e la ripartizione dell’onere probatorio, sostenendo in sostanza che la Corte territoriale avesse erroneamente applicato il principio di non contestazione e le norme su prova e allegazione dei fatti. In Cassazione la ricorrente ha formulato un unico motivo per violazione degli artt. 2697 c.c., 115, 116 e 167 c.p.c., lamentando che fosse stato ritenuto provato, per mancata contestazione tempestiva, l’addebito degli oneri in favore del fornitore, nonostante successive difese della controparte e risultanze della consulenza tecnica avessero negato o messo in dubbio il pagamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura mirasse, in realtà, a sollecitare una nuova valutazione del materiale istruttorio e della consulenza tecnica, attività preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre osservato che i giudici di merito avevano ricostruito i fatti sulla base della condotta processuale delle parti e delle prove acquisite, valorizzando il principio di non contestazione e ritenendo incompatibile con le difese svolte la successiva contestazione dei fatti allegati. La Corte ha quindi escluso sia la violazione dell’art. 115 c.p.c. sia quella dell’art. 116 c.p.c., e ha ritenuto non configurabile neppure la violazione dell’art. 2697 c.c. perché la decisione di merito era fondata su allegazioni e prove valutate dal giudice. Ha anche rilevato un difetto di autosufficienza della censura nella parte in cui richiamava la CTU senza trascriverne i passaggi rilevanti. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità in favore delle controricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato come norma sulla ripartizione dell'onere della prova; la Corte esclude che sia stato violato, perché i fatti costitutivi della domanda erano stati ricostruiti sulla base di allegazioni e prove ritualmente acquisite e valutate dal giudice di merito.

  • art. 115 c.p.c.

    La Corte ribadisce che il principio di non contestazione impone di considerare provati i fatti non specificamente contestati e che la violazione si configura solo se il giudice fonda la decisione su informazioni probatorie inesistenti nel processo; nel caso concreto, invece, il giudice ha fatto corretta applicazione del principio.

  • art. 116 c.p.c.

    Non è violato quando il giudice attribuisce maggior forza a talune prove rispetto ad altre nell'esercizio del proprio potere di apprezzamento; la doglianza della ricorrente tendeva inammissibilmente a una rivalutazione del merito.

  • art. 167 c.p.c.

    È richiamato come norma che impone la contestazione dei fatti nella comparsa di risposta; la mancata contestazione tempestiva comporta la pacifica considerazione del fatto allegato.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    La Corte rileva la carenza di autosufficienza del ricorso nella parte in cui la ricorrente richiama la CTU senza trascriverne i contenuti salienti.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro evocato per la violazione di legge; la Corte esclude che la doglianza integri un vero error iuris, perché mira a contestare la valutazione delle prove.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La Corte esclude il vizio di nullità della sentenza, ritenendo che la motivazione sul punto esista ed sia coerente con le allegazioni e le prove.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte della ricorrente, secondo la regola processuale sulle impugnazioni respinte o dichiarate inammissibili.

Massime di principio

  • Nel giudizio civile il principio di non contestazione produce effetti decisivi sui fatti allegati: se la parte onerata non contesta specificamente nella prima difesa utile, il fatto può essere considerato pacifico dal giudice.
  • La violazione dell'art. 115 c.p.c. non coincide con la mera diversa lettura delle prove, ma presuppone che il giudice abbia deciso sulla base di fonti probatorie estranee al processo o ignorando fatti pacifici.
  • La censura ex art. 116 c.p.c. è inammissibile quando mira a ottenere dalla Corte di cassazione una nuova valutazione del merito probatorio, che resta riservata al giudice di fatto.
  • La deduzione di violazione dell'art. 2697 c.c. non è fondata se il giudice di merito ha effettivamente esaminato allegazioni, prove e condotta processuale delle parti, e la critica riguarda solo l'apprezzamento del materiale istruttorio.
  • Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: quando si invocano consulenze tecniche o altri documenti, è necessario riprodurne o indicarne con precisione i passaggi decisivi, altrimenti la doglianza è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveInadempimento
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNullità

Testo integrale

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